Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3822

3822.13

3822.13: Per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

3822.13 è una sottovoce a sei cifre della voce 3822, reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per…, capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3822 13 00 Per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi199,8 Mln €+0,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione67,56 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 15 Mln €feb 2024: 16,6 Mln €mar 2024: 17,1 Mln €apr 2024: 16,7 Mln €mag 2024: 15,6 Mln €giu 2024: 17,1 Mln €lug 2024: 16,7 Mln €ago 2024: 16,4 Mln €set 2024: 17 Mln €ott 2024: 18,5 Mln €nov 2024: 19,3 Mln €dic 2024: 14,7 Mln €gen 2025: 14,5 Mln €feb 2025: 16,7 Mln €mar 2025: 17,2 Mln €apr 2025: 15,3 Mln €mag 2025: 18,1 Mln €giu 2025: 14,7 Mln €lug 2025: 17,8 Mln €ago 2025: 14,4 Mln €set 2025: 18,7 Mln €ott 2025: 19,8 Mln €nov 2025: 18,2 Mln €dic 2025: 15,8 Mln €gen 2026: 14,9 Mln €feb 2026: 18,8 Mln €mar 2026: 16,7 Mln €apr 2026: 16,1 Mln €mag 2026: 15,7 Mln €giu 2026: 16 Mln €lug 2026: 16,5 Mln €ago 2026: 12,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 89,4 Mln € 44,8% -1,5%
Svizzera 77,5 Mln € 38,8% +2,4%
Stati Uniti 28,7 Mln € 14,3% +3,9%
Cina 984K € 0,5% +32,3%
Turchia 926K € 0,5% +11,9%
Canada 891K € 0,4% -41,6%
Tunisia 805K € 0,4% +141.690,7%
Corea del Sud 151K € 0,1% -66,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3822.13 · 1,1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 46K USD46K USD+2 Mln USD+15 Mln USD+> 120 Mln USD

Esportazioni: 109
  1. Svizzera: 153 Mln USD
  2. Irlanda: 152 Mln USD
  3. Germania: 145 Mln USD
  4. Francia: 120 Mln USD
  5. Regno Unito: 110 Mln USD
  6. Stati Uniti: 104 Mln USD
  7. Spagna: 79 Mln USD
  8. Canada: 43 Mln USD
  9. Giappone: 26 Mln USD
  10. Corea del Sud: 18 Mln USD
  11. Finlandia: 15 Mln USD
  12. Svezia: 13 Mln USD
  13. Italia: 10 Mln USD
  14. Paesi Bassi: 10 Mln USD
  15. Cina: 9 Mln USD
  16. Singapore: 7 Mln USD
  17. Danimarca: 5 Mln USD
  18. Polonia: 5 Mln USD
  19. Turchia: 4 Mln USD
  20. Belgio: 4 Mln USD
  21. Taiwan: 4 Mln USD
  22. Australia: 4 Mln USD
  23. India: 3 Mln USD
  24. Norvegia: 3 Mln USD
  25. Portogallo: 2 Mln USD
  26. Sudafrica: 2 Mln USD
  27. Ungheria: 2 Mln USD
  28. Thailandia: 1 Mln USD
  29. Austria: 1 Mln USD
  30. Lituania: 1 Mln USD
  31. Bulgaria: 888K USD
  32. Grecia: 721K USD
  33. Romania: 562K USD
  34. Egitto: 527K USD
  35. Cechia: 442K USD
  36. Israele: 435K USD
  37. RAS di Hong Kong: 428K USD
  38. Panama: 424K USD
  39. Slovacchia: 418K USD
  40. Serbia: 369K USD
  41. Brasile: 295K USD
  42. Russia: 293K USD
  43. Armenia: 266K USD
  44. Tunisia: 230K USD
  45. Argentina: 201K USD
  46. Giordania: 194K USD
  47. Mauritius: 131K USD
  48. Slovenia: 108K USD
  49. Croazia: 74K USD
  50. Nuova Zelanda: 69K USD
  51. Emirati Arabi Uniti: 53K USD
  52. Messico: 46K USD
  53. Estonia: 46K USD
  54. Islanda: 33K USD
  55. Kazakistan: 33K USD
  56. Repubblica Dominicana: 32K USD
  57. Lettonia: 30K USD
  58. Indonesia: 27K USD
  59. Ucraina: 23K USD
  60. Colombia: 21K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svizzera 153 Mln USD 14,3%
2 Irlanda 152 Mln USD 14,3%
3 Germania 145 Mln USD 13,7%
4 Francia 120 Mln USD 11,3%
5 Regno Unito 110 Mln USD 10,4%
6 Stati Uniti 104 Mln USD 9,8%
7 Spagna 79 Mln USD 7,4%
8 Canada 43 Mln USD 4,1%
9 Giappone 26 Mln USD 2,4%
10 Corea del Sud 18 Mln USD 1,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Arabia Saudita 229 Mln USD 21,4%
2 Germania 102 Mln USD 9,6%
3 Francia 84 Mln USD 7,9%
4 Stati Uniti 55 Mln USD 5,2%
5 Cina 49 Mln USD 4,6%
6 Belgio 38 Mln USD 3,5%
7 Giappone 26 Mln USD 2,4%
8 Egitto 26 Mln USD 2,4%
9 Canada 25 Mln USD 2,4%
10 Italia 24 Mln USD 2,3%

Dazi all’importazione su questo prodotto nel mondo 93

Il dazio della nazione più favorita (NPF) che ogni paese applica alle merci di questa sottovoce del SA: la media delle sue linee tariffarie nazionali, con la linea più bassa e quella più alta quando differiscono. Le merci di paesi con un accordo commerciale pagano spesso meno.

  • 0%dazio mediano
  • 73numero di paesi in esenzione (NPF)
  • 25%il più alto: Bermuda, Pakistan, Camerun

93

Paese importatoreDazio NPFlinee da – aanno dei dati
Albania 0% 2023
Algeria 5% 2023
Arabia Saudita 0% 2023
Armenia 6,5% 2023
Australia 0% 2023
Bahamas 0% 2022
Bahrein 0% 2023
Belize 5% 2023
Benin 0% 2023
Bermuda 25% 2023
Bhutan 0% 2022
Bosnia ed Erzegovina 0% 2022
Botswana 0% 2023
Burkina Faso 0% 2023
Burundi 0% 2023
Camerun 10% 2023
Canada 0% 2023
Ciad 10% 2023
Cina 3% 2023
Congo-Brazzaville 10% 2023
Corea del Sud 0% 2023
Costa Rica 0% 2023
El Salvador 0% 2022
Emirati Arabi Uniti 0% 2023
Eswatini 0% 2023
Figi 0% 2023
Filippine 1% 2023
Gabon 10% 2023
Gambia 0% 2023
Ghana 0% 2023
Giamaica 0% 2023
Giappone 0% 2023
Giordania 0% 2023
Guatemala 0% 2023
Guinea 0% 2023
Guinea Equatoriale 10% 2023
Guinea-Bissau 0% 2023
Honduras 0% 2023
India 10% 2023
Indonesia 0% 2023
Islanda 0% 2023
Kazakistan 0% 2023
Kenya 0% 2023
Kuwait 0% 2023
Lesotho 0% 2023
Liberia 0% 2023
Macedonia del Nord 0% 2023
Madagascar 0% 2023
Malaysia 0% 2023
Maldive 0% 2023
Mali 0% 2023
Marocco 2,5% 2023
Mauritius 0% 2023
Mongolia 5% 2023
Mozambico 0% 2023
Namibia 0% 2023
Nepal 5% 2023
Nicaragua 0% 2023
Niger 0% 2023
Nigeria 0% 2023
Norvegia 0% 2023
Nuova Zelanda 0% 2023
Oman 0% 2023
Pakistan 20% 2023
Panama 0% 2023
Papua Nuova Guinea 0% 2023
Polinesia Francese 8% 2023
Qatar 0% 2023
RAS di Hong Kong 0% 2023
RAS di Macao 0% 2023
Regno Unito 0% 2023
Repubblica Centrafricana 10% 2023
Repubblica Dominicana 0% 2023
Ruanda 0% 2023
Saint Kitts e Nevis 0% 2023
Saint Vincent e Grenadine 0% 2023
Senegal 0% 2023
Seychelles 0% 2023
Sierra Leone 0% 2023
Sri Lanka 0% 2023
Stati Uniti 0% 2023
Sudafrica 0% 2023
Svizzera 0% 2023
Tanzania 0% 2023
Thailandia 10% 2023
Togo 0% 2023
Turchia 0% 2023
Uganda 0% 2023
Unione europea (27 paesi) 0% 2023
Vanuatu 0% 2023
Vietnam 0% 2023
Zambia 0% 2023
Zimbabwe 0,1% 2023

Dati tariffari degli anni 2022–2023; le aliquote potrebbero essere cambiate nel frattempo. · UNCTAD TRAINS, consultato tramite WITS (Banca mondiale)

Classificazioni e corrispondenze

La posizione di questa sottovoce del SA nelle classificazioni statistiche delle Nazioni Unite e i codici che aveva nelle edizioni precedenti del Sistema armonizzato.

SITC Rev. 4
54192 Blood-grouping reagents
Destinazione economica (BEC Rev. 5)
Beni intermedi · BEC 711220
Prodotto CPC 2.1
35270 Other pharmaceutical products
Attività ISIC Rev. 4
2100 Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products

Edizioni precedenti del SA

HSCodice
20173006.20modificato
20123006.20modificato
20073006.20modificato
20023006.20modificato
19963006.20modificato
19923006.20modificato

Tavole di corrispondenza della Divisione statistica delle Nazioni Unite (UNSD)

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3006.20.

La sottovoce 3822.13 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3822.13 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3822.13 per 199,8 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 67,56 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 45%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1,1 Mld USD, con un aumento del 19,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Svizzera, con il 14,3% del totale, davanti all’Irlanda.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3822.13 del Sistema armonizzato (voce 3822), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «per la determinazione dei gruppi o dei fattori…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3822.13 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «per la determinazione dei gruppi o dei fattori…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3822.13 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «per la determinazione dei gruppi o dei fattori…»?

La Svizzera, con 153 Mln USD nel 2024 (il 14,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 10 Mln USD (lo 0,9% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 109 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3822.13?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (45%), la Svizzera (39%) e gli Stati Uniti (14%), su importazioni totali per 199,8 Mln €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)