Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3822

3822.90

3822.90: Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi: altri

Materiali di riferimento certificati, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 3822.90 – materiali di riferimento certificati, altri – rientra nella voce 3822, nel capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3822 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi635,9 Mln €-6,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione112,55 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 57,8 Mln €feb 2024: 59 Mln €mar 2024: 63,5 Mln €apr 2024: 62 Mln €mag 2024: 59,2 Mln €giu 2024: 62,9 Mln €lug 2024: 61,8 Mln €ago 2024: 55,5 Mln €set 2024: 54,2 Mln €ott 2024: 64,7 Mln €nov 2024: 52,7 Mln €dic 2024: 51,8 Mln €gen 2025: 53,7 Mln €feb 2025: 55 Mln €mar 2025: 62,6 Mln €apr 2025: 61,2 Mln €mag 2025: 52,7 Mln €giu 2025: 59,1 Mln €lug 2025: 66,4 Mln €ago 2025: 47,4 Mln €set 2025: 56,2 Mln €ott 2025: 50,7 Mln €nov 2025: 51,4 Mln €dic 2025: 51,1 Mln €gen 2026: 48 Mln €feb 2026: 52,5 Mln €mar 2026: 61,3 Mln €apr 2026: 54 Mln €mag 2026: 52,2 Mln €giu 2026: 55,7 Mln €lug 2026: 52,1 Mln €ago 2026: 50,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 197,6 Mln € 31,1% -14,8%
Stati Uniti 189,9 Mln € 29,9% -9,4%
Cina 55,5 Mln € 8,7% -5,1%
Svizzera 46,9 Mln € 7,4% +45,2%
Giappone 35,6 Mln € 5,6% -24,3%
Taiwan 27,5 Mln € 4,3% +5,3%
Corea del Sud 20,7 Mln € 3,3% +12,1%
Canada 10,8 Mln € 1,7% +3,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3822.90 · 5,4 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 38,7K USD38,7K USD+3,5 Mln USD+65,7 Mln USD+> 202,6 Mln USD

Esportazioni: 199
  1. Stati Uniti: 1,3 Mld USD
  2. Regno Unito: 665,1 Mln USD
  3. Germania: 561,2 Mln USD
  4. Cina: 432,3 Mln USD
  5. Francia: 298,3 Mln USD
  6. Italia: 202,6 Mln USD
  7. Paesi Bassi: 193,2 Mln USD
  8. Giappone: 164 Mln USD
  9. Svezia: 126,1 Mln USD
  10. Belgio: 120,3 Mln USD
  11. RAS di Hong Kong: 108,5 Mln USD
  12. Spagna: 102,8 Mln USD
  13. Irlanda: 94,1 Mln USD
  14. Singapore: 89,5 Mln USD
  15. Taiwan: 79,6 Mln USD
  16. India: 75,1 Mln USD
  17. Svizzera: 74,5 Mln USD
  18. Austria: 65,7 Mln USD
  19. Polonia: 65,7 Mln USD
  20. Canada: 65,5 Mln USD
  21. Australia: 59,7 Mln USD
  22. Corea del Sud: 59,7 Mln USD
  23. Turchia: 52,4 Mln USD
  24. Danimarca: 43,5 Mln USD
  25. Finlandia: 26,9 Mln USD
  26. Lituania: 23,5 Mln USD
  27. Lettonia: 21,4 Mln USD
  28. Sudafrica: 20,6 Mln USD
  29. Ungheria: 19,9 Mln USD
  30. Romania: 17,8 Mln USD
  31. Norvegia: 15,7 Mln USD
  32. Bulgaria: 15,2 Mln USD
  33. Grecia: 14,4 Mln USD
  34. Lussemburgo: 12,6 Mln USD
  35. Israele: 11,2 Mln USD
  36. Thailandia: 10,3 Mln USD
  37. Cechia: 9,9 Mln USD
  38. Portogallo: 8,8 Mln USD
  39. Vietnam: 8,5 Mln USD
  40. Argentina: 8,1 Mln USD
  41. Russia: 8 Mln USD
  42. Nuova Zelanda: 6,8 Mln USD
  43. Malaysia: 6,7 Mln USD
  44. Emirati Arabi Uniti: 4,4 Mln USD
  45. Ucraina: 4,4 Mln USD
  46. Estonia: 3,9 Mln USD
  47. Cipro: 3,5 Mln USD
  48. Brasile: 3,1 Mln USD
  49. Messico: 3 Mln USD
  50. Slovenia: 2,8 Mln USD
  51. Kazakistan: 2,7 Mln USD
  52. Armenia: 2,6 Mln USD
  53. Slovacchia: 2,3 Mln USD
  54. Guatemala: 2 Mln USD
  55. Kenya: 1,9 Mln USD
  56. Serbia: 1,7 Mln USD
  57. Costa Rica: 1,6 Mln USD
  58. Filippine: 1,5 Mln USD
  59. Colombia: 1,4 Mln USD
  60. Cile: 871,8K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 1,3 Mld USD 23,4%
2 Regno Unito 665,1 Mln USD 12,4%
3 Germania 561,2 Mln USD 10,4%
4 Cina 432,3 Mln USD 8%
5 Francia 298,3 Mln USD 5,5%
6 Italia 202,6 Mln USD 3,8%
7 Paesi Bassi 193,2 Mln USD 3,6%
8 Giappone 164 Mln USD 3%
9 Svezia 126,1 Mln USD 2,3%
10 Belgio 120,3 Mln USD 2,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 448,3 Mln USD 8,3%
2 Germania 322,5 Mln USD 6%
3 RAS di Hong Kong 316,8 Mln USD 5,9%
4 Francia 300,8 Mln USD 5,6%
5 Thailandia 274,9 Mln USD 5,1%
6 India 239,5 Mln USD 4,5%
7 Regno Unito 221,8 Mln USD 4,1%
8 Italia 206,6 Mln USD 3,8%
9 Cina 183,6 Mln USD 3,4%
10 Spagna 148,7 Mln USD 2,8%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • 600014539 HMRC 13 gennaio 2026 – 12 gennaio 2029 · 3822 90 00 00

    Test tablets are plastic discs available in sizes of 16 mm and 25 mm diameter, each containing a single metal test sphere. These spheres come in diameters of up to 1.5 mm and 3.2 mm, and are available in Ferrous, Brass, Phosphor Bronze, Stainless Steel and Aluminium. Test tablets are certified and…

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3822.00.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3822.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 3822.90 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3822.90 nell’UE hanno raggiunto 635,9 Mln € (−7% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 31%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 5,4 Mld USD (−8,7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (1,3 Mld USD), davanti al Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3822.90 del Sistema armonizzato (voce 3822), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «reattivi per diagnostica o da laboratorio su…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3822.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «reattivi per diagnostica o da laboratorio su…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3822.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «reattivi per diagnostica o da laboratorio su…»?

Gli Stati Uniti, con 1,3 Mld USD nel 2024 (il 23,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 202,6 Mln USD (il 3,8% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 199 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «materiali di riferimento certificati, altri»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (31%), gli Stati Uniti (30%) e la Cina (9%), su importazioni totali per 635,9 Mln €.

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