Sottovoce · Capitolo 41 · Voce 4103

4103.30

4103.30: Altri cuoi e pelli greggi: di suini

Designazione ufficiale di suini

4103.30 è una sottovoce a sei cifre della voce 4103, altri cuoi e pelli greggi, capitolo 41.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4103 30 00 di suini Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi43K €-11,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,20 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 3K €feb 2024: 4K €mar 2024: 9K €apr 2024: 240 €mag 2024: 65 €giu 2024: 6K €lug 2024: 7K €ago 2024: 510 €ott 2024: 3K €nov 2024: 3K €dic 2024: 88 €gen 2025: 10K €feb 2025: 3K €mar 2025: 9K €apr 2025: 6K €mag 2025: 23 €giu 2025: 4K €lug 2025: 4K €ago 2025: 6K €set 2025: 3K €ott 2025: 3K €nov 2025: 3K €dic 2025: 3K €gen 2026: 94 €feb 2026: 3K €apr 2026: 4K €mag 2026: 10K €giu 2026: 4K €lug 2026: 7K €ago 2026: 3K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Macedonia del Nord 41K € 95,4% -2,8%
Brasile 1K € 3% +61,5%
Norvegia 333 € 0,8% +24,3%
Namibia 269 € 0,6% —
Regno Unito 47 € 0,1% +34,3%
Marocco 24 € 0,1% —
Cina 3 € 0% -96,2%
Pakistan 2 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4103.30 · 59,2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 33,3K USD33,3K USD+173,7K USD+2,1 Mln USD+> 19,6 Mln USD

Esportazioni: 40
  1. Giappone: 28,8 Mln USD
  2. Stati Uniti: 19,6 Mln USD
  3. Cina: 2,4 Mln USD
  4. Cipro: 2,1 Mln USD
  5. Canada: 1,9 Mln USD
  6. Bulgaria: 1,5 Mln USD
  7. Grecia: 921,3K USD
  8. Polonia: 456,4K USD
  9. Slovacchia: 181,7K USD
  10. Taiwan: 173,7K USD
  11. Vietnam: 169,8K USD
  12. Macedonia del Nord: 150,3K USD
  13. Cechia: 129,8K USD
  14. Slovenia: 125K USD
  15. Regno Unito: 105,7K USD
  16. Italia: 101K USD
  17. Svezia: 69,5K USD
  18. Croazia: 58,5K USD
  19. Paesi Bassi: 43,5K USD
  20. Francia: 33,3K USD
  21. RAS di Hong Kong: 21,7K USD
  22. Portogallo: 10K USD
  23. Sudafrica: 8K USD
  24. Singapore: 4,3K USD
  25. Australia: 4,1K USD
  26. Germania: 3,9K USD
  27. Pakistan: 3,8K USD
  28. Albania: 3,2K USD
  29. Danimarca: 2K USD
  30. Spagna: 1,9K USD
  31. Ungheria: 1,7K USD
  32. Norvegia: 700 USD
  33. Emirati Arabi Uniti: 400 USD
  34. Camerun: 400 USD
  35. Nauru: 400 USD
  36. Brasile: 200 USD
  37. India: 100 USD
  38. Thailandia: 100 USD
  39. Tanzania: 100 USD
  40. Botswana: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 28,8 Mln USD 48,7%
2 Stati Uniti 19,6 Mln USD 33,1%
3 Cina 2,4 Mln USD 4,1%
4 Cipro 2,1 Mln USD 3,6%
5 Canada 1,9 Mln USD 3,3%
6 Bulgaria 1,5 Mln USD 2,5%
7 Grecia 921,3K USD 1,6%
8 Polonia 456,4K USD 0,8%
9 Slovacchia 181,7K USD 0,3%
10 Taiwan 173,7K USD 0,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Thailandia 33,9 Mln USD 57,4%
2 Cambogia 9,2 Mln USD 15,6%
3 Messico 5,4 Mln USD 9,2%
4 Cina 2,7 Mln USD 4,5%
5 Vietnam 2,2 Mln USD 3,8%
6 Belgio 1,5 Mln USD 2,5%
7 Corea del Sud 952,8K USD 1,6%
8 Svezia 893K USD 1,5%
9 Regno Unito 485,3K USD 0,8%
10 Polonia 403,4K USD 0,7%

La sottovoce 4103.30 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4103.30 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4103.30 per 43,3K € (−12% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,20 € al kg; la Macedonia del Nord ne ha fornito il 95%, davanti al Brasile.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 59,2 Mln USD, con un calo del 15,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Giappone, con il 48,7% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri cuoi e pelli greggi: di suini»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4103.30 del Sistema armonizzato (voce 4103), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri cuoi e pelli greggi: di suini» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4103.30 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri cuoi e pelli greggi: di suini» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4103.30 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri cuoi e pelli greggi: di suini»?

Il Giappone, con 28,8 Mln USD nel 2024 (il 48,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 101K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 16º posto su 40 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4103.30?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4103.30?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Macedonia del Nord (95%), il Brasile (3%) e la Norvegia (1%), su importazioni totali per 43,3K €.

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