Sottovoce · Capitolo 44 · Voce 4406

4406.12

4406.12: diverso da quello di conifere

4406.12 è una sottovoce a sei cifre della voce 4406, traversine di legno per strade ferrate o simili, capitolo 44.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4406 12 00 diverso da quello di conifere Esentem3

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord, Indonesia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Decision 0284/14, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    Afghanistan, Albania, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahamas, Bahrein e altri 77
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
    Documenti
    • C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
    • Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y122 Merci originarie della Russia, provenienti da una regione in cui non è richiesto il DSCE-PP (allegato XI, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT-Ghana
    Si applica alle merci originarie di
    Ghana
    Atto giuridico
    Decision 0151/10
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi5,1 Mln €-53,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,73 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,9 Mln €feb 2024: 525K €mar 2024: 570K €apr 2024: 21K €mag 2024: 2,1 Mln €giu 2024: 882K €lug 2024: 399K €ago 2024: 1 Mln €set 2024: 358K €ott 2024: 833K €nov 2024: 1,9 Mln €dic 2024: 1,1 Mln €gen 2025: 425K €feb 2025: 639K €mar 2025: 817K €apr 2025: 75K €mag 2025: 1,6 Mln €giu 2025: 689K €lug 2025: 1,5 Mln €ago 2025: 1,1 Mln €set 2025: 786K €ott 2025: 174K €nov 2025: 67K €dic 2025: 43K €gen 2026: 48K €feb 2026: 78K €mar 2026: 70K €apr 2026: 45K €mag 2026: 30K €giu 2026: 724K €lug 2026: 1,3 Mln €ago 2026: 1,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Gabon 4,5 Mln € 87,4% -57,7%
Svizzera 303K € 5,9% +60,9%
Ucraina 134K € 2,6% -10,7%
Regno Unito 10K € 0,2% -77,3%
Azerbaigian 5 € 0% —
Bosnia ed Erzegovina 0 € 0% -100%
Oman 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4406.12 · 108,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 209,7K USD209,7K USD+1,3 Mln USD+10,9 Mln USD+> 22,8 Mln USD

Esportazioni: 44
  1. Stati Uniti: 40,3 Mln USD
  2. Francia: 22,8 Mln USD
  3. Gabon: 12,5 Mln USD
  4. Belgio: 10,9 Mln USD
  5. Malaysia: 3,9 Mln USD
  6. Romania: 3,5 Mln USD
  7. Serbia: 2,1 Mln USD
  8. Austria: 2 Mln USD
  9. Polonia: 1,3 Mln USD
  10. Paesi Bassi: 1,3 Mln USD
  11. Brasile: 1,3 Mln USD
  12. Croazia: 972,9K USD
  13. Germania: 924,1K USD
  14. Lettonia: 872,2K USD
  15. Cechia: 729,1K USD
  16. Slovenia: 464,3K USD
  17. Slovacchia: 442,8K USD
  18. Spagna: 392,8K USD
  19. Lituania: 283,2K USD
  20. Argentina: 209,7K USD
  21. Regno Unito: 188,8K USD
  22. Mozambico: 162,5K USD
  23. Congo - Kinshasa: 161,4K USD
  24. Ucraina: 103,6K USD
  25. Congo-Brazzaville: 97,6K USD
  26. Australia: 95,9K USD
  27. Bolivia: 69,4K USD
  28. Russia: 48,6K USD
  29. Svizzera: 47,2K USD
  30. Bosnia ed Erzegovina: 42,8K USD
  31. Turchia: 42,4K USD
  32. Pakistan: 34,9K USD
  33. Italia: 33,9K USD
  34. Oman: 20,8K USD
  35. Cina: 14K USD
  36. Portogallo: 5K USD
  37. Svezia: 600 USD
  38. Giappone: 300 USD
  39. Bulgaria: 200 USD
  40. Irlanda: 100 USD
  41. Emirati Arabi Uniti: 0 USD
  42. Grecia: 0 USD
  43. India: 0 USD
  44. Lussemburgo: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 40,3 Mln USD 37,1%
2 Francia 22,8 Mln USD 21,1%
3 Gabon 12,5 Mln USD 11,5%
4 Belgio 10,9 Mln USD 10%
5 Malaysia 3,9 Mln USD 3,6%
6 Romania 3,5 Mln USD 3,2%
7 Serbia 2,1 Mln USD 1,9%
8 Austria 2 Mln USD 1,9%
9 Polonia 1,3 Mln USD 1,2%
10 Paesi Bassi 1,3 Mln USD 1,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Canada 39,4 Mln USD 36,4%
2 Belgio 19,6 Mln USD 18,1%
3 Francia 9,7 Mln USD 9%
4 Germania 6,4 Mln USD 5,9%
5 Italia 6,1 Mln USD 5,6%
6 Giappone 4,2 Mln USD 3,9%
7 Svizzera 4,1 Mln USD 3,8%
8 Bosnia ed Erzegovina 3,9 Mln USD 3,6%
9 Cechia 3,6 Mln USD 3,3%
10 Regno Unito 3,6 Mln USD 3,3%

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 4406.10.

La sottovoce 4406.12 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4406.12 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4406.12 per 5,1 Mln € (−54% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,73 € al kg; il Gabon ne ha fornito l’87%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 108,4 Mln USD, con un calo del 6,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con il 37,1% del totale, davanti alla Francia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «diverso da quello di conifere»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4406.12 del Sistema armonizzato (voce 4406), nella sezione IX. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «diverso da quello di conifere» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4406.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «diverso da quello di conifere» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4406.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «diverso da quello di conifere»?

Gli Stati Uniti, con 40,3 Mln USD nel 2024 (il 37,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 33,9K USD (lo 0% del totale mondiale) e si colloca al 33º posto su 44 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4406.12?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Gabon (87%), la Svizzera (6%) e l’Ucraina (3%), su importazioni totali per 5,1 Mln €.

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