Sottovoce · Capitolo 51 · Voce 5102

5102.11

5102.11: di capra del Kashmir (cashmere)

La sottovoce 5102.11 appartiene alla voce 5102 (peli fini o grossolani, non cardati né pettinati), nel capitolo 51.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 5102 11 00 di capra del Kashmir (cashmere) Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi262,1 Mln €+10,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione88,70 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 30,6 Mln €feb 2024: 33,6 Mln €mar 2024: 27,6 Mln €apr 2024: 28,1 Mln €mag 2024: 14,8 Mln €giu 2024: 25,5 Mln €lug 2024: 19,7 Mln €ago 2024: 11,8 Mln €set 2024: 21,7 Mln €ott 2024: 12,6 Mln €nov 2024: 28,1 Mln €dic 2024: 11,2 Mln €gen 2025: 25,9 Mln €feb 2025: 27,6 Mln €mar 2025: 23,8 Mln €apr 2025: 28,6 Mln €mag 2025: 14,3 Mln €giu 2025: 17,9 Mln €lug 2025: 17,4 Mln €ago 2025: 7,8 Mln €set 2025: 18,3 Mln €ott 2025: 22 Mln €nov 2025: 18 Mln €dic 2025: 22,4 Mln €gen 2026: 31,3 Mln €feb 2026: 30,5 Mln €mar 2026: 25,9 Mln €apr 2026: 28 Mln €mag 2026: 25,6 Mln €giu 2026: 16,5 Mln €lug 2026: 14 Mln €ago 2026: 9,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 217,7 Mln € 83,1% +14,9%
Mongolia 40,5 Mln € 15,5% -10,6%
Afghanistan 1,9 Mln € 0,7% +60,3%
Regno Unito 1 Mln € 0,4% +166,6%
Iran 361K € 0,1% -14,9%
Kirghizistan 220K € 0,1% —
Tagikistan 155K € 0,1% +541,2%
Argentina 144K € 0,1% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

5102.11 · 112,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 49,2K USD49,2K USD+441,1K USD+1,8 Mln USD+> 61,9 Mln USD

Esportazioni: 37
  1. Mongolia: 61,9 Mln USD
  2. Cina: 31 Mln USD
  3. Italia: 10 Mln USD
  4. Afghanistan: 1,8 Mln USD
  5. Francia: 1,8 Mln USD
  6. Regno Unito: 1,7 Mln USD
  7. Germania: 1,6 Mln USD
  8. Australia: 863,4K USD
  9. Sudafrica: 441,1K USD
  10. Iran: 378,6K USD
  11. Taiwan: 283,2K USD
  12. Kirghizistan: 267,6K USD
  13. Belgio: 88,9K USD
  14. Pakistan: 81,6K USD
  15. Portogallo: 72K USD
  16. Argentina: 50,4K USD
  17. Paesi Bassi: 49,2K USD
  18. India: 38,4K USD
  19. Singapore: 21,2K USD
  20. Svezia: 14,8K USD
  21. Romania: 11K USD
  22. Lituania: 10,5K USD
  23. Polonia: 9,3K USD
  24. Stati Uniti: 9,3K USD
  25. Nepal: 8,9K USD
  26. Svizzera: 6,1K USD
  27. Giappone: 4,7K USD
  28. Norvegia: 2K USD
  29. Turchia: 500 USD
  30. Emirati Arabi Uniti: 300 USD
  31. Danimarca: 200 USD
  32. Irlanda: 200 USD
  33. Austria: 100 USD
  34. Bangladesh: 0 USD
  35. Cechia: 0 USD
  36. RAS di Hong Kong: 0 USD
  37. Vietnam: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Mongolia 61,9 Mln USD 55%
2 Cina 31 Mln USD 27,6%
3 Italia 10 Mln USD 8,9%
4 Afghanistan 1,8 Mln USD 1,6%
5 Francia 1,8 Mln USD 1,6%
6 Regno Unito 1,7 Mln USD 1,5%
7 Germania 1,6 Mln USD 1,4%
8 Australia 863,4K USD 0,8%
9 Sudafrica 441,1K USD 0,4%
10 Iran 378,6K USD 0,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 60,6 Mln USD 53,9%
2 Regno Unito 16,9 Mln USD 15,1%
3 Francia 8 Mln USD 7,1%
4 Turchia 4,5 Mln USD 4%
5 India 4,2 Mln USD 3,7%
6 Germania 3,7 Mln USD 3,3%
7 Tunisia 3,2 Mln USD 2,9%
8 Egitto 2,3 Mln USD 2%
9 Corea del Sud 2,2 Mln USD 2%
10 Polonia 1,7 Mln USD 1,5%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 5102.11 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 5102.11 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5102.11 nell’UE hanno raggiunto 262,1 Mln € (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito l’83%, davanti alla Mongolia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 112,4 Mln USD (−73,1% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Mongolia (61,9 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di capra del Kashmir (cashmere)»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 5102.11 del Sistema armonizzato (voce 5102), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di capra del Kashmir (cashmere)» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5102.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di capra del Kashmir (cashmere)» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 5102.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di capra del Kashmir (cashmere)»?

La Mongolia, con 61,9 Mln USD nel 2024 (il 55% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 10 Mln USD (l’8,9% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 37 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 5102.11?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 5102.11?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (83%), la Mongolia (16%) e l’Afghanistan (1%), su importazioni totali per 262,1 Mln €.

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