Sottovoce · Capitolo 72 · Voce 7205

7205.29

7205.29: Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare: polveri, altre

Designazione ufficiale altre

7205.29 è una sottovoce a sei cifre della voce 7205, graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio, capitolo 72.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7205 29 00 altre Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
    Documenti
    • Y959 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato V (carbone, ferro e minerale di ferro) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi69,7 Mln €-4,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,60 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 6,6 Mln €feb 2024: 9,1 Mln €mar 2024: 6,7 Mln €apr 2024: 6,7 Mln €mag 2024: 8,3 Mln €giu 2024: 6,1 Mln €lug 2024: 8,7 Mln €ago 2024: 6,6 Mln €set 2024: 5,5 Mln €ott 2024: 4,4 Mln €nov 2024: 7 Mln €dic 2024: 4,1 Mln €gen 2025: 9,6 Mln €feb 2025: 6,1 Mln €mar 2025: 6,2 Mln €apr 2025: 6,1 Mln €mag 2025: 6,8 Mln €giu 2025: 5,4 Mln €lug 2025: 7,6 Mln €ago 2025: 4,3 Mln €set 2025: 6,3 Mln €ott 2025: 5,2 Mln €nov 2025: 4,8 Mln €dic 2025: 5,2 Mln €gen 2026: 4,6 Mln €feb 2026: 4,5 Mln €mar 2026: 5,5 Mln €apr 2026: 6,5 Mln €mag 2026: 6,3 Mln €giu 2026: 7,6 Mln €lug 2026: 6,6 Mln €ago 2026: 6,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 26,7 Mln € 38,3% +13,8%
Stati Uniti 12,4 Mln € 17,8% +29,1%
Egitto 11,8 Mln € 17% -6,8%
Thailandia 7 Mln € 10,1% +0,9%
Ucraina 2,8 Mln € 4,1% +109,8%
Canada 2,2 Mln € 3,2% -80,8%
Regno Unito 2,2 Mln € 3,1% -17,7%
India 1,2 Mln € 1,8% +2,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7205.29 · 1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 319,5K USD319,5K USD+3,5 Mln USD+31,8 Mln USD+> 77,7 Mln USD

Esportazioni: 87
  1. Svezia: 328,3 Mln USD
  2. Cina: 128,4 Mln USD
  3. Stati Uniti: 77,7 Mln USD
  4. Canada: 75,9 Mln USD
  5. Romania: 74,6 Mln USD
  6. Germania: 69,2 Mln USD
  7. Giappone: 69,1 Mln USD
  8. Corea del Sud: 34,4 Mln USD
  9. India: 31,8 Mln USD
  10. Italia: 26 Mln USD
  11. Thailandia: 19,1 Mln USD
  12. Egitto: 18,8 Mln USD
  13. Francia: 14,4 Mln USD
  14. Spagna: 10,8 Mln USD
  15. Polonia: 9,3 Mln USD
  16. Regno Unito: 7 Mln USD
  17. RAS di Hong Kong: 4,5 Mln USD
  18. Paesi Bassi: 4 Mln USD
  19. Austria: 3,8 Mln USD
  20. Grecia: 3,7 Mln USD
  21. Belgio: 3,5 Mln USD
  22. Sudafrica: 3,5 Mln USD
  23. Bosnia ed Erzegovina: 3,2 Mln USD
  24. Cechia: 3,1 Mln USD
  25. Brasile: 2,9 Mln USD
  26. Arabia Saudita: 2,3 Mln USD
  27. Messico: 2,1 Mln USD
  28. Ucraina: 1,6 Mln USD
  29. Singapore: 1,2 Mln USD
  30. Turchia: 1,1 Mln USD
  31. Taiwan: 998,4K USD
  32. Russia: 890,6K USD
  33. Guatemala: 851,3K USD
  34. Filippine: 806,4K USD
  35. El Salvador: 716,3K USD
  36. Malaysia: 677,7K USD
  37. Slovacchia: 655K USD
  38. Slovenia: 606,5K USD
  39. Portogallo: 590,1K USD
  40. Pakistan: 569,2K USD
  41. Emirati Arabi Uniti: 512,8K USD
  42. Serbia: 499,9K USD
  43. Uganda: 319,5K USD
  44. Vietnam: 311,5K USD
  45. Myanmar (Birmania): 250,2K USD
  46. Israele: 244,3K USD
  47. Svizzera: 240,1K USD
  48. Finlandia: 233,9K USD
  49. Estonia: 226,2K USD
  50. Australia: 194,8K USD
  51. Costa Rica: 131,3K USD
  52. Honduras: 117,7K USD
  53. Lussemburgo: 100K USD
  54. Danimarca: 97,7K USD
  55. Sierra Leone: 87,3K USD
  56. Ungheria: 84,2K USD
  57. Uruguay: 79,4K USD
  58. Kenya: 72,9K USD
  59. Uzbekistan: 62,1K USD
  60. Croazia: 56K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svezia 328,3 Mln USD 31,4%
2 Cina 128,4 Mln USD 12,3%
3 Stati Uniti 77,7 Mln USD 7,4%
4 Canada 75,9 Mln USD 7,3%
5 Romania 74,6 Mln USD 7,1%
6 Germania 69,2 Mln USD 6,6%
7 Giappone 69,1 Mln USD 6,6%
8 Corea del Sud 34,4 Mln USD 3,3%
9 India 31,8 Mln USD 3%
10 Italia 26 Mln USD 2,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 107,9 Mln USD 10,3%
2 Germania 102,5 Mln USD 9,8%
3 Stati Uniti 101,9 Mln USD 9,7%
4 Corea del Sud 79,1 Mln USD 7,6%
5 Giappone 75,8 Mln USD 7,2%
6 Italia 62,4 Mln USD 6%
7 Taiwan 55 Mln USD 5,3%
8 Thailandia 48,6 Mln USD 4,6%
9 Spagna 47,2 Mln USD 4,5%
10 Messico 41,1 Mln USD 3,9%

Decisioni vincolanti per merci simili 2

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N351301 U.S. CBP 23 luglio 2025 · 7205.29.00.00

    The tariff classification of steel grit from China

  • N281628 U.S. CBP 4 gennaio 2017 · 7205.29.00.00

    The tariff classification of iron powder and PVC magnetic receptive banner rolls from South Korea and the Republic of China

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Modifica tariffaria

    UK Trade Tariff: measure changes on 1015 commodity codes

    Trade Tariff changes 2026-09-29 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 7205.29 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 7205.29 si articola in 3 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7205.29 per 69,7 Mln € (−5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,60 € al kg; la Cina ne ha fornito il 38%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1 Mld USD, con un calo del 2,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Svezia, con il 31,4% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7205.29 del Sistema armonizzato (voce 7205), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7205.29 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7205.29 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa…»?

La Svezia, con 328,3 Mln USD nel 2024 (il 31,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 26 Mln USD (il 2,5% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 87 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7205.29?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (38%), gli Stati Uniti (18%) e l’Egitto (17%), su importazioni totali per 69,7 Mln €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)