Sottovoce · Capitolo 72 · Voce 7223

7223.00

7223.00: Fili di acciai inossidabili

Filo di acciaio inox

La sottovoce SA 7223.00 – filo di acciaio inox – rientra nella voce 7223, nel capitolo 72.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 4 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7223 00 Fili di acciai inossidabili:
  2. contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:
  3. 7223 00 11 contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo Esente—
  4. 7223 00 19 altri Esente—
  5. contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:
  6. 7223 00 91 contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio Esente—
  7. 7223 00 99 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Regulation 1509/17
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi372 Mln €-6,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,58 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 23,8 Mln €feb 2024: 26,5 Mln €mar 2024: 27,3 Mln €apr 2024: 35,2 Mln €mag 2024: 35,8 Mln €giu 2024: 32,7 Mln €lug 2024: 37,9 Mln €ago 2024: 31,5 Mln €set 2024: 37,1 Mln €ott 2024: 40,6 Mln €nov 2024: 31 Mln €dic 2024: 25,7 Mln €gen 2025: 29 Mln €feb 2025: 32,9 Mln €mar 2025: 36,5 Mln €apr 2025: 34,5 Mln €mag 2025: 35,7 Mln €giu 2025: 30,7 Mln €lug 2025: 36,6 Mln €ago 2025: 26 Mln €set 2025: 33,2 Mln €ott 2025: 30,1 Mln €nov 2025: 29 Mln €dic 2025: 31 Mln €gen 2026: 27,3 Mln €feb 2026: 28,2 Mln €mar 2026: 33 Mln €apr 2026: 30,6 Mln €mag 2026: 30 Mln €giu 2026: 36,9 Mln €lug 2026: 36 Mln €ago 2026: 26,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 151,9 Mln € 40,8% -0,7%
Corea del Sud 59,6 Mln € 16% +2,2%
Cina 44,8 Mln € 12% -24,2%
Svizzera 39,7 Mln € 10,7% +7,5%
Stati Uniti 23,1 Mln € 6,2% -36,6%
Indonesia 14,1 Mln € 3,8% +6,9%
Regno Unito 10,1 Mln € 2,7% -2,7%
Giappone 8,4 Mln € 2,3% +1,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7223.00 · 2,5 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 132,7K USD132,7K USD+6,9 Mln USD+54,5 Mln USD+> 219,3 Mln USD

Esportazioni: 113
  1. India: 401,6 Mln USD
  2. Cina: 306,8 Mln USD
  3. Stati Uniti: 253,4 Mln USD
  4. Corea del Sud: 219,3 Mln USD
  5. Germania: 184,8 Mln USD
  6. Giappone: 154,7 Mln USD
  7. Svezia: 127,6 Mln USD
  8. Cechia: 111 Mln USD
  9. Francia: 94,2 Mln USD
  10. Taiwan: 80,7 Mln USD
  11. Italia: 70,9 Mln USD
  12. Svizzera: 54,5 Mln USD
  13. Thailandia: 53,8 Mln USD
  14. Paesi Bassi: 51,5 Mln USD
  15. Vietnam: 45,4 Mln USD
  16. Irlanda: 27,4 Mln USD
  17. Malaysia: 27,2 Mln USD
  18. Spagna: 26,5 Mln USD
  19. Indonesia: 22,1 Mln USD
  20. Regno Unito: 19,1 Mln USD
  21. Canada: 17,7 Mln USD
  22. Belgio: 16,7 Mln USD
  23. Filippine: 8,4 Mln USD
  24. Austria: 8,1 Mln USD
  25. Emirati Arabi Uniti: 7,9 Mln USD
  26. Polonia: 7 Mln USD
  27. Danimarca: 6,9 Mln USD
  28. Messico: 6,9 Mln USD
  29. Singapore: 6,7 Mln USD
  30. Kazakistan: 6,3 Mln USD
  31. Romania: 4,9 Mln USD
  32. Brasile: 4,1 Mln USD
  33. RAS di Hong Kong: 3,3 Mln USD
  34. Costa Rica: 3,2 Mln USD
  35. Turchia: 2,7 Mln USD
  36. Slovacchia: 2,7 Mln USD
  37. Ungheria: 2,4 Mln USD
  38. Russia: 1,5 Mln USD
  39. Sudafrica: 1,4 Mln USD
  40. Finlandia: 1,3 Mln USD
  41. Arabia Saudita: 1,1 Mln USD
  42. Croazia: 1,1 Mln USD
  43. Slovenia: 934,1K USD
  44. Australia: 930,2K USD
  45. Portogallo: 770,6K USD
  46. Bulgaria: 655,7K USD
  47. Oman: 607,8K USD
  48. Norvegia: 580,5K USD
  49. Uzbekistan: 511,9K USD
  50. Lituania: 363,4K USD
  51. Estonia: 335,6K USD
  52. Egitto: 276,7K USD
  53. Israele: 239,7K USD
  54. Kenya: 163,8K USD
  55. Ucraina: 148,2K USD
  56. Lussemburgo: 132,7K USD
  57. Nuova Zelanda: 122,7K USD
  58. Cile: 112,3K USD
  59. Georgia: 106,4K USD
  60. Guatemala: 104,9K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 India 401,6 Mln USD 16,3%
2 Cina 306,8 Mln USD 12,5%
3 Stati Uniti 253,4 Mln USD 10,3%
4 Corea del Sud 219,3 Mln USD 8,9%
5 Germania 184,8 Mln USD 7,5%
6 Giappone 154,7 Mln USD 6,3%
7 Svezia 127,6 Mln USD 5,2%
8 Cechia 111 Mln USD 4,5%
9 Francia 94,2 Mln USD 3,8%
10 Taiwan 80,7 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 268 Mln USD 10,9%
2 Stati Uniti 219 Mln USD 8,9%
3 Cina 154,9 Mln USD 6,3%
4 Costa Rica 147,3 Mln USD 6%
5 Italia 135,9 Mln USD 5,5%
6 Paesi Bassi 102,1 Mln USD 4,1%
7 Messico 100,9 Mln USD 4,1%
8 Giappone 92,8 Mln USD 3,8%
9 Corea del Sud 92,6 Mln USD 3,8%
10 Francia 87,7 Mln USD 3,6%

Decisioni vincolanti per merci simili 2

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N328983 U.S. CBP 9 novembre 2022 · 7223.00.10.46

    The tariff classification of stainless steel lashing wire from India

  • N297199 U.S. CBP 18 giugno 2018 · 7223.00.50.00

    The tariff classification of stainless steel flat wire from South Korea

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1384 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 addressing the negative trade-related effects of global overcapacity on the Union steel market and amending Regulation (EU) 2020/2170

    CELEX 32026R1384 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 7223.00 si articola in 4 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 7223.00 in 4 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7223.00 nell’UE hanno raggiunto 372 Mln € (−6% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’India ne ha fornito il 41%, davanti alla Corea del Sud.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 2,5 Mld USD (−7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’India (401,6 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «fili di acciai inossidabili»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7223.00 del Sistema armonizzato (voce 7223), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «fili di acciai inossidabili» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7223.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «fili di acciai inossidabili» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7223.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «fili di acciai inossidabili»?

L’India, con 401,6 Mln USD nel 2024 (il 16,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 70,9 Mln USD (il 2,9% del totale mondiale) e si colloca al 11º posto su 113 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «filo di acciaio inox»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’India (41%), la Corea del Sud (16%) e la Cina (12%), su importazioni totali per 372 Mln €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)