Sottovoce · Capitolo 73 · Voce 7314

7314.42

7314.42: ricoperte di materie plastiche

7314.42 è una sottovoce a sei cifre della voce 7314, tele metalliche, capitolo 73.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7314 42 00 ricoperte di materie plastiche Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi36,6 Mln €+25,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,38 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,2 Mln €feb 2024: 3 Mln €mar 2024: 2,6 Mln €apr 2024: 3,1 Mln €mag 2024: 2,8 Mln €giu 2024: 2,6 Mln €lug 2024: 3,1 Mln €ago 2024: 2,3 Mln €set 2024: 2 Mln €ott 2024: 2 Mln €nov 2024: 1,4 Mln €dic 2024: 2 Mln €gen 2025: 2 Mln €feb 2025: 2,9 Mln €mar 2025: 4,2 Mln €apr 2025: 2,9 Mln €mag 2025: 2,8 Mln €giu 2025: 2,5 Mln €lug 2025: 2,6 Mln €ago 2025: 1,8 Mln €set 2025: 2,4 Mln €ott 2025: 2,5 Mln €nov 2025: 2 Mln €dic 2025: 2,9 Mln €gen 2026: 2,7 Mln €feb 2026: 3,2 Mln €mar 2026: 3 Mln €apr 2026: 3,5 Mln €mag 2026: 2,7 Mln €giu 2026: 3,7 Mln €lug 2026: 4,6 Mln €ago 2026: 3,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 23,9 Mln € 65,3% +22%
Turchia 6,3 Mln € 17,2% +0,5%
Albania 2,7 Mln € 7,4% +233,2%
India 1,6 Mln € 4,3% +1089,1%
Regno Unito 624K € 1,7% -28,5%
Bosnia ed Erzegovina 399K € 1,1% +31,7%
Perù 208K € 0,6% +192.094,4%
Stati Uniti 199K € 0,5% +9,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7314.42 · 233,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 193,2K USD193,2K USD+1,4 Mln USD+7,5 Mln USD+> 13,1 Mln USD

Esportazioni: 86
  1. Cina: 89,7 Mln USD
  2. Italia: 15,7 Mln USD
  3. Turchia: 13,1 Mln USD
  4. Messico: 8,7 Mln USD
  5. India: 8,1 Mln USD
  6. Canada: 7,8 Mln USD
  7. Slovacchia: 7,6 Mln USD
  8. Germania: 7,6 Mln USD
  9. Spagna: 7,5 Mln USD
  10. Vietnam: 6,5 Mln USD
  11. Stati Uniti: 6,4 Mln USD
  12. Lituania: 5,2 Mln USD
  13. Francia: 4,7 Mln USD
  14. Portogallo: 4,2 Mln USD
  15. Polonia: 4,1 Mln USD
  16. Paesi Bassi: 4,1 Mln USD
  17. Belgio: 3,8 Mln USD
  18. Perù: 3,7 Mln USD
  19. Lettonia: 2,6 Mln USD
  20. Albania: 2,3 Mln USD
  21. Romania: 2,2 Mln USD
  22. Malaysia: 1,4 Mln USD
  23. Brasile: 1,3 Mln USD
  24. Cechia: 1,3 Mln USD
  25. Austria: 1,1 Mln USD
  26. Croazia: 1,1 Mln USD
  27. Serbia: 1,1 Mln USD
  28. Nepal: 1 Mln USD
  29. Emirati Arabi Uniti: 896,1K USD
  30. Sudafrica: 868,4K USD
  31. Giappone: 849,4K USD
  32. Regno Unito: 774,8K USD
  33. Svezia: 510,8K USD
  34. Thailandia: 479,5K USD
  35. Danimarca: 449,7K USD
  36. Colombia: 414,4K USD
  37. Costa Rica: 410K USD
  38. Taiwan: 385,3K USD
  39. Bosnia ed Erzegovina: 314,9K USD
  40. RAS di Hong Kong: 306,9K USD
  41. Filippine: 301K USD
  42. Australia: 236,4K USD
  43. Arabia Saudita: 193,2K USD
  44. Russia: 181,6K USD
  45. Ucraina: 177,9K USD
  46. Lussemburgo: 171,7K USD
  47. Svizzera: 128,5K USD
  48. Ungheria: 124,3K USD
  49. Indonesia: 112,8K USD
  50. Islanda: 70,9K USD
  51. Finlandia: 63,3K USD
  52. Grecia: 58K USD
  53. Slovenia: 52,9K USD
  54. Bulgaria: 51,9K USD
  55. Tunisia: 51,9K USD
  56. Paraguay: 42,5K USD
  57. Iran: 41,2K USD
  58. Singapore: 29,4K USD
  59. Bahrein: 28,5K USD
  60. Repubblica Dominicana: 26,9K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 89,7 Mln USD 38,5%
2 Italia 15,7 Mln USD 6,7%
3 Turchia 13,1 Mln USD 5,6%
4 Messico 8,7 Mln USD 3,7%
5 India 8,1 Mln USD 3,5%
6 Canada 7,8 Mln USD 3,3%
7 Slovacchia 7,6 Mln USD 3,3%
8 Germania 7,6 Mln USD 3,3%
9 Spagna 7,5 Mln USD 3,2%
10 Vietnam 6,5 Mln USD 2,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 35,7 Mln USD 15,3%
2 Francia 15,6 Mln USD 6,7%
3 Canada 13,7 Mln USD 5,9%
4 Italia 7,2 Mln USD 3,1%
5 Cechia 7 Mln USD 3%
6 Germania 6,5 Mln USD 2,8%
7 Giappone 6,4 Mln USD 2,8%
8 Belgio 6,3 Mln USD 2,7%
9 Paesi Bassi 6,2 Mln USD 2,7%
10 Emirati Arabi Uniti 5 Mln USD 2,2%

La sottovoce 7314.42 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 7314.42 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7314.42 per 36,6 Mln € (+25% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,38 € al kg; la Cina ne ha fornito il 65%, davanti alla Turchia.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 233,1 Mln USD, con un aumento dello 0,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 38,5% del totale, davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «ricoperte di materie plastiche»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7314.42 del Sistema armonizzato (voce 7314), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «ricoperte di materie plastiche» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7314.42 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «ricoperte di materie plastiche» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7314.42 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «ricoperte di materie plastiche»?

La Cina, con 89,7 Mln USD nel 2024 (il 38,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 15,7 Mln USD (il 6,7% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 86 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7314.42?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (65%), la Turchia (17%) e l’Albania (7%), su importazioni totali per 36,6 Mln €.

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