Sottovoce · Capitolo 81 · Voce 8102

8102.97

8102.97: Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami: altri, cascami e avanzi

Designazione ufficiale Cascami e avanzi

8102.97 è una sottovoce a sei cifre della voce 8102, molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi, capitolo 81.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8102 97 00 Cascami e avanzi Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi100,2 Mln €+1,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione29,21 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 7,5 Mln €feb 2024: 7,9 Mln €mar 2024: 7,9 Mln €apr 2024: 15,9 Mln €mag 2024: 14,3 Mln €giu 2024: 10,4 Mln €lug 2024: 17,2 Mln €ago 2024: 9,3 Mln €set 2024: 8 Mln €ott 2024: 6,9 Mln €nov 2024: 9 Mln €dic 2024: 6,9 Mln €gen 2025: 15,2 Mln €feb 2025: 9,3 Mln €mar 2025: 8,7 Mln €apr 2025: 8,3 Mln €mag 2025: 7,2 Mln €giu 2025: 6,8 Mln €lug 2025: 5,6 Mln €ago 2025: 6,9 Mln €set 2025: 9 Mln €ott 2025: 11,1 Mln €nov 2025: 8,5 Mln €dic 2025: 4,8 Mln €gen 2026: 8,8 Mln €feb 2026: 3,5 Mln €mar 2026: 7,1 Mln €apr 2026: 11,2 Mln €mag 2026: 7 Mln €giu 2026: 11,7 Mln €lug 2026: 4,8 Mln €ago 2026: 12,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 56,7 Mln € 56,6% +131,3%
Cina 35,4 Mln € 35,3% -48,4%
Stati Uniti 3,4 Mln € 3,4% +28,7%
Corea del Sud 1,9 Mln € 1,9% +48%
Kazakistan 1,2 Mln € 1,2% +200,5%
Emirati Arabi Uniti 550K € 0,5% —
Giappone 387K € 0,4% +330,1%
RAS di Hong Kong 216K € 0,2% +1782,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8102.97 · 520,1 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 292,3K USD292,3K USD+2,5 Mln USD+34,1 Mln USD+> 96,1 Mln USD

Esportazioni: 51
  1. Cina: 157,1 Mln USD
  2. Austria: 96,1 Mln USD
  3. Regno Unito: 89,3 Mln USD
  4. Francia: 36,6 Mln USD
  5. Stati Uniti: 34,1 Mln USD
  6. Germania: 19,7 Mln USD
  7. Uzbekistan: 16,5 Mln USD
  8. Corea del Sud: 14,5 Mln USD
  9. Taiwan: 12,6 Mln USD
  10. Paesi Bassi: 12,4 Mln USD
  11. Canada: 11,3 Mln USD
  12. Brasile: 3,4 Mln USD
  13. Giappone: 2,5 Mln USD
  14. Belgio: 1,9 Mln USD
  15. Lettonia: 1,7 Mln USD
  16. Israele: 1,6 Mln USD
  17. Lituania: 1,5 Mln USD
  18. Singapore: 1,2 Mln USD
  19. Australia: 996,3K USD
  20. Italia: 868,1K USD
  21. Svezia: 544,8K USD
  22. Spagna: 375,8K USD
  23. RAS di Hong Kong: 361,6K USD
  24. Bulgaria: 304,9K USD
  25. Polonia: 292,3K USD
  26. Cechia: 278,6K USD
  27. Slovacchia: 251,1K USD
  28. Kazakistan: 242,9K USD
  29. Ungheria: 221,4K USD
  30. Lussemburgo: 182,7K USD
  31. Thailandia: 170,2K USD
  32. Sudafrica: 160,6K USD
  33. Kirghizistan: 159,2K USD
  34. Vietnam: 122,9K USD
  35. Turchia: 120,2K USD
  36. India: 114,5K USD
  37. Romania: 103,1K USD
  38. Svizzera: 99,5K USD
  39. Portogallo: 74,2K USD
  40. Malaysia: 56,1K USD
  41. Bangladesh: 27,4K USD
  42. Slovenia: 25K USD
  43. Finlandia: 23,6K USD
  44. Filippine: 19,1K USD
  45. Norvegia: 12,6K USD
  46. Danimarca: 7,8K USD
  47. Croazia: 7K USD
  48. Estonia: 800 USD
  49. Venezuela: 100 USD
  50. Cipro: 0 USD
  51. Irlanda: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 157,1 Mln USD 30,2%
2 Austria 96,1 Mln USD 18,5%
3 Regno Unito 89,3 Mln USD 17,2%
4 Francia 36,6 Mln USD 7%
5 Stati Uniti 34,1 Mln USD 6,6%
6 Germania 19,7 Mln USD 3,8%
7 Uzbekistan 16,5 Mln USD 3,2%
8 Corea del Sud 14,5 Mln USD 2,8%
9 Taiwan 12,6 Mln USD 2,4%
10 Paesi Bassi 12,4 Mln USD 2,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 153 Mln USD 29,4%
2 Stati Uniti 92,9 Mln USD 17,9%
3 Regno Unito 72 Mln USD 13,8%
4 Francia 48,4 Mln USD 9,3%
5 Paesi Bassi 31,9 Mln USD 6,1%
6 Giappone 31,8 Mln USD 6,1%
7 Austria 29,5 Mln USD 5,7%
8 Brasile 12,3 Mln USD 2,4%
9 Canada 10,4 Mln USD 2%
10 Belgio 8,1 Mln USD 1,6%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Modifica tariffaria

    UK Trade Tariff: measure changes on 1015 commodity codes

    Trade Tariff changes 2026-09-29 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk

  2. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 8102.97 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 8102.97 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8102.97 per 100,2 Mln € (+2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 29,21 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 57%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 520,1 Mln USD, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 30,2% del totale, davanti all’Austria.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «molibdeno e lavori di molibdeno»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8102.97 del Sistema armonizzato (voce 8102), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «molibdeno e lavori di molibdeno» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8102.97 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «molibdeno e lavori di molibdeno» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8102.97 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «molibdeno e lavori di molibdeno»?

La Cina, con 157,1 Mln USD nel 2024 (il 30,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 868,1K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 20º posto su 51 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8102.97?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (57%), la Cina (35%) e gli Stati Uniti (3%), su importazioni totali per 100,2 Mln €.

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