Sottovoce · Capitolo 87 · Voce 8704

8704.41

8704.41: di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

La sottovoce 8704.41 appartiene alla voce 8704 (autoveicoli per il trasporto di merci), nel capitolo 87.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 3,5% – 22% dazio per i paesi terzi · su 5 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 9
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8704 41 di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
  2. 8704 41 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5%p/st
  3. altri:
  4. azionati da motore di cilindrata superiore a 2500 cm3:
  5. 8704 41 31 nuovi 22%p/st
  6. 8704 41 39 usati 22%p/st
  7. azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2500 cm3:
  8. 8704 41 91 nuovi 10%p/st
  9. 8704 41 99 usati 10%p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 11

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Libia
    Atto giuridico
    Regulation 0044/16
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
    Linee tariffarie
    su 4 delle 5 linee
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
    Linee tariffarie
    su 4 delle 5 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
    Linee tariffarie
    su 2 delle 5 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—3,5% – 22%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente – 15,4%
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente – 19,9%
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente – 2,7%
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Siria Siria Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi25,2 Mln €+79,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione11,18 € al kg
Aliquota preferenziale64%
gen 2024: 9 Mln €feb 2024: 151K €mar 2024: 77K €apr 2024: 141K €mag 2024: 63K €giu 2024: 31K €lug 2024: 73K €ago 2024: 46K €set 2024: 504K €ott 2024: 190K €nov 2024: 52K €dic 2024: 60K €gen 2025: 463K €feb 2025: 2,9 Mln €mar 2025: 471K €apr 2025: 366K €mag 2025: 582K €giu 2025: 5,3 Mln €lug 2025: 1,1 Mln €ago 2025: 2,1 Mln €set 2025: 4,3 Mln €ott 2025: 510K €nov 2025: 108K €dic 2025: 777K €gen 2026: 502K €feb 2026: 1,5 Mln €mar 2026: 1,1 Mln €apr 2026: 2,8 Mln €mag 2026: 2,1 Mln €giu 2026: 356K €lug 2026: 3 Mln €ago 2026: 8,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Sudafrica 15,2 Mln € 60,3% +212,9%
Cina 7,2 Mln € 28,7% -2%
Svizzera 1,3 Mln € 5,2% +2526,7%
Turchia 858K € 3,4% —
Regno Unito 244K € 1% -34,1%
Messico 214K € 0,8% -61,4%
Stati Uniti 22K € 0,1% -19,1%
Norvegia 16K € 0,1% +72,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8704.41 · 501,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 199,1K USD199,1K USD+4,1 Mln USD+20,2 Mln USD+> 104,6 Mln USD

Esportazioni: 56
  1. Francia: 161 Mln USD
  2. Thailandia: 104,6 Mln USD
  3. Giappone: 67,5 Mln USD
  4. Cina: 28,5 Mln USD
  5. Lussemburgo: 21,4 Mln USD
  6. Paesi Bassi: 20,2 Mln USD
  7. Belgio: 18,1 Mln USD
  8. Spagna: 13,4 Mln USD
  9. Turchia: 12,5 Mln USD
  10. Svezia: 9,6 Mln USD
  11. Polonia: 7,6 Mln USD
  12. Slovenia: 7,3 Mln USD
  13. Germania: 5,6 Mln USD
  14. Italia: 4,1 Mln USD
  15. Cechia: 4 Mln USD
  16. Romania: 3,7 Mln USD
  17. Stati Uniti: 2,4 Mln USD
  18. Sudafrica: 2,1 Mln USD
  19. Danimarca: 1,9 Mln USD
  20. Ungheria: 1,7 Mln USD
  21. Lituania: 1,4 Mln USD
  22. Slovacchia: 589,2K USD
  23. Messico: 461K USD
  24. Regno Unito: 414,1K USD
  25. Bulgaria: 365,4K USD
  26. Serbia: 324,6K USD
  27. Svizzera: 199,1K USD
  28. Irlanda: 141,7K USD
  29. Portogallo: 131,2K USD
  30. Austria: 98K USD
  31. Croazia: 81K USD
  32. Zimbabwe: 77,2K USD
  33. Corea del Sud: 50K USD
  34. Zambia: 44,2K USD
  35. Canada: 41,3K USD
  36. India: 39K USD
  37. Emirati Arabi Uniti: 27K USD
  38. Australia: 22,2K USD
  39. Bosnia ed Erzegovina: 19,8K USD
  40. Tanzania: 17,9K USD
  41. Malaysia: 15,8K USD
  42. Singapore: 15,4K USD
  43. Nuova Zelanda: 15,1K USD
  44. Indonesia: 10K USD
  45. Brasile: 8,8K USD
  46. Angola: 7,9K USD
  47. Islanda: 6,8K USD
  48. Norvegia: 6,8K USD
  49. Russia: 3,4K USD
  50. Malawi: 1,7K USD
  51. Finlandia: 600 USD
  52. Cipro: 300 USD
  53. Grecia: 300 USD
  54. Estonia: 100 USD
  55. Lettonia: 0 USD
  56. Malta: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 161 Mln USD 32,1%
2 Thailandia 104,6 Mln USD 20,9%
3 Giappone 67,5 Mln USD 13,5%
4 Cina 28,5 Mln USD 5,7%
5 Lussemburgo 21,4 Mln USD 4,3%
6 Paesi Bassi 20,2 Mln USD 4%
7 Belgio 18,1 Mln USD 3,6%
8 Spagna 13,4 Mln USD 2,7%
9 Turchia 12,5 Mln USD 2,5%
10 Svezia 9,6 Mln USD 1,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Nuova Zelanda 137 Mln USD 27,3%
2 Svezia 59,6 Mln USD 11,9%
3 Danimarca 59,3 Mln USD 11,8%
4 Regno Unito 42,2 Mln USD 8,4%
5 Malaysia 40,2 Mln USD 8%
6 Paesi Bassi 21,3 Mln USD 4,2%
7 Germania 20,4 Mln USD 4,1%
8 Portogallo 19 Mln USD 3,8%
9 Italia 9,4 Mln USD 1,9%
10 Lussemburgo 8,1 Mln USD 1,6%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 8704.21.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 8704.41 comprende 5 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 3,5% al 22%.

La sottovoce 8704.41 si articola in 5 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 3,5% al 22%.

138 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 3,5% – 22%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8704.41 nell’UE hanno raggiunto 25,2 Mln € (+79% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Sudafrica ne ha fornito il 60%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 501,8 Mln USD (−24,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Francia (161 Mln USD), davanti alla Thailandia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8704.41 del Sistema armonizzato (voce 8704), nella sezione XVII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8704.41 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,5% al 22% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8704.41 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,5% al 22% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t»?

La Francia, con 161 Mln USD nel 2024 (il 32,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4,1 Mln USD (lo 0,8% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 56 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 8704.41?

138 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 3,5% – 22%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8704.41?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Sudafrica (60%), la Cina (29%) e la Svizzera (5%), su importazioni totali per 25,2 Mln €.

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