Tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) · codice NCM-SIM · HS 3808.59
3808.59.29.230: A base de heptacloro (R.G. 2146/06 AFIP)
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM), in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 3808 INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMÁS ANTIRROEDORES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SIMILARES, PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR, O COMO PREPARACIONES O ARTÍCULOS TALES COMO CINTAS, MECHAS Y VELAS, AZUFRADAS, Y PAPELES MATAMOSCAS.
- 38085 Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este capítulo:
- 3808.59 Los demás
- 3808.59.2 Presentados de otro modo
- 3808.59.29 Los demás
- 3808.59.29.2 A base de aldicarb, aldrina, azinfos metil, canfecloro (toxafeno), clordano, DDT, dibromuro de etileno, dieldrina, heptacloro, paratión (etil paratión) o paratión-metilo (metil paratión)
- 3808.59.29.230 A base de heptacloro (R.G. 2146/06 AFIP)
Quanto si paga
Importazione: Argentina
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3808.59 Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente: altri
Linee tariffarie (Argentina): 3808.59
- 3808.59.10.100Paratión (etil paratión) o paratión-metilo (metil paratión) (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.10.200Monocrotofós (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.10.300Presentados en formas o envases exclusivamente: fosfamidón
- 3808.59.10.900Presentados en formas o envases exclusivamente: los demás
- 3808.59.21.100A base de metamidofos (ISO) (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.21.200A base de monocrotofós (ISO) (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.22.000A base de endosulfán (ISO)
- 3808.59.23.000A base de alaclor (ISO)
- 3808.59.24.000A base de 1,2,3,4,5,6- hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI)
- 3808.59.25.000A base de triclorfón (ISO)
- 3808.59.26.000A base de N-etilperfluorooctano sulfonamida
- 3808.59.29.100Destinados a medicina humana (R. 2014/93 ex ANA)
- 3808.59.29.210A base de aldicarb, aldrina, azinfos metil, canfecloro (toxafeno), clordano, DDT, dibromuro de etileno, paratión (etil paratión) o paratión-metilo (metil paratión) (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.220A base dieldrina (R.G. 2.146/06 AFIP)
- 3808.59.29.230A base de heptacloro (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.310A base de acetato de fenilmercurio o éster butílico del 2,4,5-T (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.320A base de captafol o hexaclorobenceno (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.330A base de pentaclorofenol, sus sales o sus esteres (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.340A base de clorobencilato (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.410A base de binapacril, clordimeformo, compuestos de mercurio: oxirano
- 3808.59.29.420Preparaciones presentadas en polvo conteniendo una mezcla de benomilo, carbofurano y thiram (R.G. 2146/06 AFIP)
- 3808.59.29.490A base de binapacril, clordimeformo, compuestos de mercurio: los demás
- 3808.59.29.900Presentados de otro modo: los demás
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
1) la grafite artificiale (voce 3801);
2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
4) i materiali di riferimento certificati, descritti nella seguente nota 2;
5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);
b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
c) prodotti della voce 2404;
d) le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);
f) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano, per esempio, sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.
2.
A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.
B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:
a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile, altri liquidi correttori e nastri correttori (diversi da quelli della voce 9612), condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).
4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come per esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo, i cascami ed avanzi elettrici ed elettronici (comprese le batterie usate) che sono classificati secondo il regime proprio;
b) i rifiuti industriali;
c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).
5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).
6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:
a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);
b) i residui di solventi organici;
c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).
7. Ai fini della voce 3826, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note di sottovoce
1. Le sottovoci 380852 e 380859 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti una o più delle sostanze seguenti: alacloro (ISO); aldicarb (ISO); aldrina (ISO); azinfos-metile (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) o i suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o esteri; endosulfan (ISO); dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); composti di mercurio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o suoi eteri; acido perfluorottano sulfonato e i suoi sali; sulfonammidi di perfluorottano; floruro di perfluorottano e sulfonile; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-acido triclorofenossiacetico), suoi sali o esteri; composti di tributilstagno; triclorfon (ISO).
2. Le sottovoci 380861 a 380869 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrin (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrin (ISO), deltametrina (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambda-cialotrina (ISO), malation (ISO), pirimifos-metile (ISO) o propoxur (ISO).
3. Le sottovoci da 382481 a 382489 comprendono soltanto miscele e preparazioni contenenti una o più delle sostanze seguenti: ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policloroterfenili (PCT), fosfato di tri(2,3-dibromo-propile), aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI), pentaclorobenzene (ISO), esaclorobenzene (ISO), acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano, floruro di perfluorottano e sulfonile o tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri; paraffine clorurate a catena corta.
Le paraffine clorurate a catena corta sono miscele di composti, con un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso, con la seguente formula molecolare: CxH(2x-y+2)Cly, dove x=10 – 13 e y= 1 – 13.
4. Ai sensi delle sottovoci 382541 e 382549, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3808.91, 3808.92.
Il codice NCM-SIM 3808.59.29.230 è una linea della tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) che rientra nella sottovoce SA 3808.59 (merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente: altri).
Il dazio extrazona (AEC) è pari all’8%; le quantità si dichiarano in KILOGRAMO.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5% al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 4%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 2,5% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 20%.
L’Argentina ha importato merci della sottovoce 3808.59 per 512K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NCM-SIM 3808.59.29.230?
Il dazio extrazona (AEC) nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) è pari all’8%; l’unità supplementare è KILOGRAMO. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.