Tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC) · codice NCM · HS 1702.40
1702.40.20: Glicose e xarope de glicose, que contenham, em peso: xarope de glicose
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC), in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1702 Outros açúcares, incluindo a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços caramelizados.
- 1702.40 Glicose e xarope de glicose, que contenham, em peso, no estado seco, um teor de frutose (levulose) igual ou superior a 20 % e inferior a 50 %, com exceção do açúcar invertido
- 1702.40.20 Xarope de glicose
Quanto si paga
Importazione: Brasile
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Linee tariffarie (Brasile): 1702.40
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- H312829 U.S. CBP
Revocation of NY N307283; Tariff Classification of “Organic Date Juice Concentrate” or Date Syrup
- N287187 U.S. CBP
The tariff classification of Date Syrup from the United Arab Emirates
- N290579 U.S. CBP
The tariff classification of coconut palm syrup from the Netherlands and date syrup from Belgium. Correction to Ruling Number N285393.
- N285393 U.S. CBP
The tariff classification of coconut palm syrup from the Netherlands and date syrup from Belgium
Note legali
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 e 17011490 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 17011210, 17011310 e 17011410, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.
3. Per l'applicazione della sottovoce 17019910 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per i prodotti delle sottovoci 17022010, 17026095 e 17029071, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + 0,95 x (F + G) + M
in cui:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 17026080, 17029080 e 17029095, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione)]. Per i prodotti delle sottovoci 17026080 e 17029080, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
a) ai sensi della sottovoce 17026080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b) ai sensi della sottovoce 17029080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.
7. Le merci della sottovoce 170490, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
8. Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.
Il codice NCM 1702.40.20 è una linea della tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC) che rientra nella sottovoce SA 1702.40 (glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, allo stato secco, almeno il 20 %…).
L’aliquota TEC è pari al 14,4%.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 135%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5,1% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 6%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 15% al 50%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 25%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 2% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Il Brasile ha importato merci della sottovoce 1702.40 per 114K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NCM 1702.40.20?
L’aliquota TEC nella tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC) è pari al 14,4%. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.