Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 1701.99
1701.99.30.00.00: Zucchero bianco raffinato: Chemically pure sucrose, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter.
Zucchero bianco raffinato
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
1701.99 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio: altri, altri
Linee tariffarie (CCG): 1701.99
- 1701.99.11.00.01Refined crystal sugar, not flavoured nor coloured, in solid form. - Powdered sugar
- 1701.99.11.00.02Refined crystal sugar, not flavoured nor coloured, in solid form. - Coarse sugar
- 1701.99.12.00.01Refined cube sugar, not flavoured nor coloured, in solid form. - Sugar cubes
- 1701.99.12.00.02Refined cube sugar, not flavoured nor coloured, in solid form. - Sugar in solid form
- 1701.99.13.00.00Refined powdered sugar, not flavoured nor coloured, in solid form.
- 1701.99.20.00.01Rock candy (sugar candy), not containing added flavouring or colouring matter, in solid form. - Rock candy
- 1701.99.20.00.02Rock candy (sugar candy), not containing added flavouring or colouring matter, in solid form. - Palm sugar
- 1701.99.20.00.03Rock candy (sugar candy), not containing added flavouring or colouring matter, in solid form. - Brown sugar
- 1701.99.20.99.99Rock candy (sugar candy), not containing added flavouring or colouring matter, in solid form. - other
- 1701.99.30.00.00Chemically pure sucrose, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter.
- 1701.99.90.00.00Cane or beet sugar & chemically pure sucrose, in solid form, n.e.s.
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N358728 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and marking of sugar pellets
- N342062 U.S. CBP
The tariff classification of White Crystal Sugar from Brazil
- N325637 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin and eligibility of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) of Fermentation Starters from Canada
- N324433 U.S. CBP
The tariff classification of beverage bases from Mexico.
- 600015183 HMRC
White refined cane sugar for human consumption. Polarization: 99,80% min. Packaging 50kg/1 bag.
6 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 170112, 170113 e 170114, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
2. La sottovoce 170113 comprende solo gli zuccheri di canna ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 69°, ma inferiore a 93°. Il prodotto contiene solo microcristalli naturali allotriomorfi di forma irregolare, invisibili ad occhio nudo, circondati da residui di melasse e altri componenti dello zucchero di canna.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 e 17011490 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 17011210, 17011310 e 17011410, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.
3. Per l'applicazione della sottovoce 17019910 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per i prodotti delle sottovoci 17022010, 17026095 e 17029071, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + 0,95 x (F + G) + M
in cui:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 17026080, 17029080 e 17029095, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione)]. Per i prodotti delle sottovoci 17026080 e 17029080, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
a) ai sensi della sottovoce 17026080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b) ai sensi della sottovoce 17029080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.
7. Le merci della sottovoce 170490, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
8. Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.
Nella tariffa doganale comune del CCG, 1701.99.30.00.00 è una delle 11 linee della sottovoce 1701.99, zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio: altri, altri.
Il dazio doganale è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 135%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 156%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 17,5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 5% al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 1701.99 per 383 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’India.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 1701.99.30.00.00?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 1701.99, nel 2024 il primo fornitore è l’India (103 Mln USD), davanti al Brasile.