Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 2306.90
2306.90.90.00.00: Other
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2306.90 Panelli e altri residui solidi, anche macinati: altri
Linee tariffarie (CCG): 2306.90
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N313673 U.S. CBP
The tariff classification of Deoiled Shea Nuts from Ghana
- N309191 U.S. CBP
The tariff classification of Chia Instant Powder from Peru.
- N301829 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, marking and status under the North American Free Trade Agreement (NAFTA) of HempBev 65 from Canada, Article 509
Note legali
Nota di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 230641, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.
Note complementari
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Il codice SA 2306.90.90.00.00 è una linea della tariffa doganale comune del CCG che rientra nella sottovoce SA 2306.90 (panelli e altri residui solidi, anche macinati: altri).
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 2306.90 per 7 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 2306.90.90.00.00?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 2306.90, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (6 Mln USD), davanti all’Indonesia.