Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 2309.90
2309.90.99.00.00: Mangimi per animali, altri: Other
Mangimi per animali, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2309.90 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli: altri
Linee tariffarie (CCG): 2309.90
- 2309.90.11.00.00Fish food
- 2309.90.12.00.00Ornamental bird food
- 2309.90.20.00.00Feeding preparations for birds & poultries.
- 2309.90.31.00.00Mineral blocks containing nutrition supplements.
- 2309.90.39.00.01Animal forage, excluding mineral blocks containing nutrition supplements, n.e.s. - Addedtives containing vitamins or antibiotics, of animal origin
- 2309.90.39.99.99Animal forage, excluding mineral blocks containing nutrition supplements, n.e.s. - Other
- 2309.90.40.00.00Milk substitutes for feeding small animals.
- 2309.90.50.00.00Concentrated preparations for the use in forage making.
- 2309.90.91.00.00Addedtives containing vitamins or antibiotics, of vegetables
- 2309.90.92.00.00Other preparations for feeding animals, other than the headings specified above, of birds and products thereof
- 2309.90.93.00.00Other preparations for feeding animals, other than the headings specified above, of animal origin
- 2309.90.94.00.01Animal fodder of plants (Silage)
- 2309.90.94.99.99Other preparations for feeding animals, of vegetable origin.
- 2309.90.99.00.00Other
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N361842 U.S. CBP
The tariff classification of Feed Additives from Germany
- N361822 U.S. CBP
The tariff classification of Feed Additives from France
- N357473 U.S. CBP
The tariff classification of Poultry Nutritional Supplements from Canada
- N347989 U.S. CBP
The tariff classification of Feed Additive from South Korea
- 600016284 HMRC
Mineral feed for use in animal nutrition. The product is a source of biologically active components designed to counteract the effects of a wide range of mycotoxins and endotoxins present in animal feedstuffs by binding or transforming them into inactive or unavailable forms. The production…
- 600015501 HMRC
The product is a complementary daily feed for equine use only. It is used to maintain general health and soundness in horses. It is made of turmeric and black pepper powder mix. It is packaged in 2 kg bags that are made from polyethylene and polyamide plastic.
- 600015308 HMRC
A horse food supplement made from Marigold (Calendula) and Cleavers (Galium aparine).The ingredients are blended together and packaged in 1 kg bags.This is a complementary feed for equine use only
- 600013421 HMRC
Hydrogel, this is a product used to re hydrate rodents whilst in transit. This is a gelatinous semi solid product. It is designed for oral application. The item contains water and a gelling agent. The gelling agent acts as a thickner, to prevent spillages during consumption . Ingredients: Water…
49 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Nota
1. Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.
Note complementari
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Il codice SA 2309.90.99.00.00 è una linea della tariffa doganale comune del CCG che rientra nella sottovoce SA 2309.90 (preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli: altri).
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dallo 0% al 12%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 7,8%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 7,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 12%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 10,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 20%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 12,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia va dallo 0% al 156%, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dall’1% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 10%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 2309.90 per 459,4 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 2309.90.99.00.00?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 2309.90, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (36,1 Mln USD), davanti alla Spagna.