Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 3808.94
3808.94.90.00.00: Disinfettanti: Other disinfactant
Disinfettanti
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3808.94 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori: altri, disinfettanti
Linee tariffarie (CCG): 3808.94
- 3808.94.11.00.00Medical Device Disinfectants containing bromomethane (methyl bromide) or bromochloromethane
- 3808.94.19.00.00Other disinfectants containing Bromomithan (methyl bromide) or bromochloromethane
- 3808.94.20.00.00Other disinfection materials for medical devices
- 3808.94.90.00.00Other disinfactant
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N336485 U.S. CBP
The tariff classification of hand sanitizer from China
- N323722 U.S. CBP
The tariff classification of Clarasol Spray Disinfectant from Mexico
- N316964 U.S. CBP
The tariff classification of InfiniteAloe® Sani Gel from South Korea
- H310592 U.S. CBP
Revocation of N311037, N304365, N303248, N242763, N233860, N032988, N039813 and L89057; classification of hand sanitizer
- 600015188 HMRC
Antimicrobial agent intended as an additive in hydrocarbon based fuels (such as petrol and diesel) to prevent spoilage. It kills both bacteria and fungi, helping to prevent and breakdown slimes and sludges that could otherwise build up. This additive helps keep clean free flow of fuel. Packaged in…
- 600014075 HMRC
This product is an anti bacterial hand spritz that is used to clean your hands and protect them from any bacteria. It contains the following ingredients: alcohol denat., aqua (water), glycerin, parfum (fragrance), benzyl salicylate, linalool, linalyl acetate and tetramethyl…
- 600013535 HMRC
Gel Hand Sanitiser Packaging: 50ml and 70ml bottles
- 600012695 HMRC
Sterilant concentrate Two-part cup system which is inserted into the sterilant compartment Use: for reusable heat resistant medical devices
11 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
1) la grafite artificiale (voce 3801);
2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
4) i materiali di riferimento certificati, descritti nella seguente nota 2;
5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);
b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
c) prodotti della voce 2404;
d) le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);
f) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano, per esempio, sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.
2.
A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.
B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:
a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile, altri liquidi correttori e nastri correttori (diversi da quelli della voce 9612), condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).
4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come per esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo, i cascami ed avanzi elettrici ed elettronici (comprese le batterie usate) che sono classificati secondo il regime proprio;
b) i rifiuti industriali;
c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).
5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).
6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:
a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);
b) i residui di solventi organici;
c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).
7. Ai fini della voce 3826, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note di sottovoce
1. Le sottovoci 380852 e 380859 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti una o più delle sostanze seguenti: alacloro (ISO); aldicarb (ISO); aldrina (ISO); azinfos-metile (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) o i suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o esteri; endosulfan (ISO); dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); composti di mercurio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o suoi eteri; acido perfluorottano sulfonato e i suoi sali; sulfonammidi di perfluorottano; floruro di perfluorottano e sulfonile; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-acido triclorofenossiacetico), suoi sali o esteri; composti di tributilstagno; triclorfon (ISO).
2. Le sottovoci 380861 a 380869 comprendono soltanto le merci della voce 3808, contenenti alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrin (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrin (ISO), deltametrina (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitrotion (ISO), lambda-cialotrina (ISO), malation (ISO), pirimifos-metile (ISO) o propoxur (ISO).
3. Le sottovoci da 382481 a 382489 comprendono soltanto miscele e preparazioni contenenti una o più delle sostanze seguenti: ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policloroterfenili (PCT), fosfato di tri(2,3-dibromo-propile), aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI), pentaclorobenzene (ISO), esaclorobenzene (ISO), acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano, floruro di perfluorottano e sulfonile o tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri; paraffine clorurate a catena corta.
Le paraffine clorurate a catena corta sono miscele di composti, con un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso, con la seguente formula molecolare: CxH(2x-y+2)Cly, dove x=10 – 13 e y= 1 – 13.
4. Ai sensi delle sottovoci 382541 e 382549, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.
Il codice SA 3808.94.90.00.00 è una linea della tariffa doganale comune del CCG che rientra nella sottovoce SA 3808.94 (insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori: altri, disinfettanti).
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5% al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 7,2% al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 2,5% al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 3808.94 per 89 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è il Regno Unito, mentre l’Italia si colloca al 7º posto con 3 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 3808.94.90.00.00?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 3808.94, nel 2024 il primo fornitore è il Regno Unito (14 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 3808.94, nel 2024 l’Italia si colloca al 7º posto tra i fornitori del CCG, con 3 Mln USD.