Tariffa doganale della Nuova Zelanda · codice tariffario · HS 1701.91
1701.91.00.19: SOLID CHEMICALLY PURE SUCROSE WITH ADDEDFLAVOUR OR COLOUR OTHER
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale della Nuova Zelanda, in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Nuova Zelanda
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
1701.91 con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Linee tariffarie (Nuova Zelanda): 1701.91
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N333944 U.S. CBP
The tariff classification of Cane Sugar Maple Flakes from Canada
- N333297 U.S. CBP
The tariff classification of Cane Sugar Maple Products from Canada
- N324431 U.S. CBP
The tariff classification and eligibility of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) of a Sugar and Vanillin Blend from Canada
- N323065 U.S. CBP
The Classification, Marking, and Eligibility of the United States-Mexico Canada Trade Agreement (USMCA) for Sugar and Vanillin Blends
5 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 170112, 170113 e 170114, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
2. La sottovoce 170113 comprende solo gli zuccheri di canna ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 69°, ma inferiore a 93°. Il prodotto contiene solo microcristalli naturali allotriomorfi di forma irregolare, invisibili ad occhio nudo, circondati da residui di melasse e altri componenti dello zucchero di canna.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 e 17011490 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 17011210, 17011310 e 17011410, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.
3. Per l'applicazione della sottovoce 17019910 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per i prodotti delle sottovoci 17022010, 17026095 e 17029071, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + 0,95 x (F + G) + M
in cui:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 17026080, 17029080 e 17029095, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione)]. Per i prodotti delle sottovoci 17026080 e 17029080, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
a) ai sensi della sottovoce 17026080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b) ai sensi della sottovoce 17029080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.
7. Le merci della sottovoce 170490, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
8. Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.
Nella tariffa doganale della Nuova Zelanda, 1701.91.00.19 è una delle 3 linee della sottovoce 1701.91, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.
Il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in KGM.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 135%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5,1% al 6%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 156%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 6,3% al 17,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Nuova Zelanda ha importato merci della sottovoce 1701.91 per 2 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice tariffario 1701.91.00.19?
Il dazio normale (Normal Tariff) nella tariffa doganale della Nuova Zelanda è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è KGM. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci la Nuova Zelanda?
Per l’intera sottovoce 1701.91, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (1 Mln USD).