Tariffa doganale della Nuova Zelanda · codice tariffario · HS 2309.10
2309.10.01.01: Cibo per cani e gatti: BISCUITS FOR DOGS PUT UP FOR RETAIL SALE
Cibo per cani e gatti
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale della Nuova Zelanda, in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Nuova Zelanda
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2309.10 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
Linee tariffarie (Nuova Zelanda): 2309.10
- 2309.10.01.01BISCUITS FOR DOGS PUT UP FOR RETAIL SALE
- 2309.10.01.09BISCUITS FOR CATS PUT UP FOR RETAIL SALE
- 2309.10.09.11PREPARED FOOD FOR CATS MAINLY OF MEAT WASTE IN AIRTIGHT CONTAINERS RETAIL
- 2309.10.09.21PREPARED FOOD FOR CATS MAINLY OF FISH WASTE IN AIRTIGHT CONTAINERS RETAIL
- 2309.10.09.29PREPARED FOOD FOR CATS OT MNLY OF MEAT OR FISH WASTE IN AIRT. CONTS. RETAILS
- 2309.10.09.31PREPARED FOOD FOR DOGS MAINLY OF MEAT WASTE IN AIRTIGHT CONTAINERS RETAIL
- 2309.10.09.41PREPARED FOOD FOR DOGS MAINLY OF FISH WASTE IN AIRTIGHT CONTAINERS RETAIL
- 2309.10.09.49PREPARED FOOD FOR DOGS OT MNLY OF MEAT OR FISH WASTE IN AIRT. CONTS. RETAIL
- 2309.10.19.11OTHER FOOD FOR CATS MAINLY OF MEAT OR OFFAL FRESH CHILLED OR FROZEN RETAIL
- 2309.10.19.21OTHER FOOD FOR CATS DRIED PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE
- 2309.10.19.29OTHER FOOD FOR CATS OTHER THAN MEAT OFFAL ETC. OR DRIED PRODUCTS RETAIL
- 2309.10.19.31OTHER FOOD FOR DOGS MAINLY OF MEAT OR OFFAL FRESH CHILLED OR FROZEN RETAIL
- 2309.10.19.41OTHER FOOD FOR DOGS DRIED PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE
- 2309.10.19.49OTHER FOOD FOR DOGS OTHER THAN MEAT OFFAL ETC. OR DRIED PRODUCTS RETAIL
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N364830 U.S. CBP
The tariff classification of Dog Food from Canada
- N362504 U.S. CBP
The tariff classification of Pet Treats from China
- N347459 U.S. CBP
The tariff classification of Dairy Based Animal Treats from Spain. Correction to Ruling Number N346535
- N346535 U.S. CBP
The tariff classification of Diary Based Animal Treats from Spain. Correction to Ruling Number N344850
- 600015709 HMRC
The product is a bite-sized soft chew used as a supplement to aid digestion in dogs. It has the following ingredients: potato starch, glycerin, canola oil, garbanzo bean flour, pea flour, inactive brewer's yeast, flaxseed course milled, water, pineapple juice powder, papaya extract, granulated…
- 600015710 HMRC
The product is a bitesize soft chew supplement used to aid stressed dogs. It has the following ingredients: potato starch, glycerine, canola oil, garbanzo bean flour, pea flour, inactive brewer's yeast, flaxseed course milled, chamomile extract powder, hemp seed powder, hempseed oil, beef…
- 600010000 HMRC
Product is a 8 oz plastic container of chewy dog treat supplement. They are made from: Brewer’s Yeast Skin & Coat Blend (Vegetable Oil, Dried Bovine Whey Protein Concentrate, Condensed Bovine Whey, Condensed Bovine Whey Solubles, Mono & Diglycerides of Edible Fats or Oils, Sodium Aluminosilicate,…
- 600010001 HMRC
Product is a 8 oz plastic container of peanut butter biscuit dog treats. They are made from, Buckwheat flour, Peanut butter, Coconut flour, Molasses powder, Coconut oil, Peanut butter powder, Ahiflower oil, Micronized Ahiflower seed, Cinnamon powder, Citric acid and distilled white vinegar, Apple…
15 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Nota
1. Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.
Note complementari
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Nella tariffa doganale della Nuova Zelanda, 2309.10.01.01 è una delle 14 linee della sottovoce 2309.10, alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto.
Il dazio normale (Normal Tariff) è pari al 5%; le quantità si dichiarano in KGM.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dallo 0% al 9,6%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari all’8,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 3,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Nuova Zelanda ha importato merci della sottovoce 2309.10 per 204 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’Australia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice tariffario 2309.10.01.01?
Il dazio normale (Normal Tariff) nella tariffa doganale della Nuova Zelanda è pari al 5%; l’unità supplementare è KGM. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci la Nuova Zelanda?
Per l’intera sottovoce 2309.10, nel 2024 il primo fornitore è l’Australia (95 Mln USD), davanti alla Thailandia.