Tariffa doganale del Regno Unito · codice merce · HS 7113.19
7113 19 00 00: Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal
Gioielli in platino o altri metalli preziosi
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Regno Unito · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal
- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal
- 7113 19 00 00 Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal
Quanto si paga
Importazione: Regno Unito
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleDazi supplementari 35%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- 2022 No. 598
- Documenti
- 9014
Requisiti all’importazione 5
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- S.I. 2019/855, 2023 No. 616, 2022 No. 1110, S.I. 2022/395
- Documenti
- 9011
- 9022
- 9030
- 9009
- 9010
- 9017
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- 2018 No. 30
- Documenti
- 9028
- 9029
- 9030
- 9037
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- 2021 No. 54
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- 2018 No. 1034
- Documenti
- C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
- C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
- C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
- Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 2% |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| Unione europea (incluso il codice "EU") | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 23Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville e altri 13Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Filippine, Isole Cook, Kirghizistan, Micronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman e altri 7Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Sant’Elena, Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| CPTPP | Brunei, Malaysia | Esente |
| accordo Regno Unito–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo Regno Unito–Albania | Albania | Esente |
| accordo Regno Unito–Australia | Australia | Esente |
| accordo Regno Unito–Canada | Canada | Esente |
| accordo Regno Unito–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo Regno Unito–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo Regno Unito–Cile | Cile | Esente |
| accordo Regno Unito–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo Regno Unito–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ceuta e Melilla | Ceuta e Melilla | Esente |
| accordo Regno Unito–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo Regno Unito–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo Regno Unito–Figi | Figi | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo Regno Unito–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ghana | Ghana | Esente |
| DCTS Standard | Indonesia | Esente |
| accordo Regno Unito–Israele | Israele | Esente |
| accordo Regno Unito–India | India | Esente |
| accordo Regno Unito–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo Regno Unito–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo Regno Unito–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo Regno Unito–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Regno Unito–Libano | Libano | Esente |
| accordo Regno Unito–Liechtenstein | Liechtenstein | Esente |
| accordo Regno Unito–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo Regno Unito–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo Regno Unito–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo Regno Unito–Messico | Messico | Esente |
| accordo Regno Unito–Norvegia | Norvegia | Esente |
| accordo Regno Unito–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Perù | Perù | Esente |
| accordo Regno Unito–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo Regno Unito–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo Regno Unito–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Salomone | Isole Salomone | Esente |
| accordo Regno Unito–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Regno Unito–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo Regno Unito–Tunisia | Tunisia | Esente |
| accordo Regno Unito–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo Regno Unito–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo Regno Unito–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo Regno Unito–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Regno Unito–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
Suddivisioni
- 7113 19 00 00 Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal 2%g
- 7113 19 00 00 Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal 2%g
Note a piè di pagina
TN207 The Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 impose tr…
TN208 The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 impose trade restrictions on certain good…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Regno Unito: importazioni mensili · HS 7113.19
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 504,6 Mln £ | 19,8% | -3,8% | |
| 481,3 Mln £ | 18,9% | +38,4% | |
| 390,7 Mln £ | 15,3% | +25,3% | |
| 290,6 Mln £ | 11,4% | +8,1% | |
| 260,1 Mln £ | 10,2% | +27,6% | |
| 118 Mln £ | 4,6% | -26,2% | |
| 114 Mln £ | 4,5% | +3,4% | |
| 96,8 Mln £ | 3,8% | -31,5% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
7113.19 di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N361914 U.S. CBP
The tariff classification of lapel pins from China
- N355351 U.S. CBP
The classification, origin, marking, and eligibility under subheading 9802.00.5060 for several jewelry pieces
- N355116 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and eligibility under subheading 9802.00.5060 on a gold ring
- N355114 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and eligibility under subheading 9802.00.5060 on gold earrings
22 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2.
A) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
B) La voce 7116 comprende soltanto oggetti che non includono né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che includono soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);
d) i catalizzatori su supporto (voce 3815);
e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 3. B del capitolo 42;
g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
k) i prodotti abrasivi delle voci 6804 o 6805, o del capitolo 82, contenenti polvere o polvere di pietre preziose o semipreziose (naturali o sintetiche); oggetti del capitolo 82 con una parte lavorata di pietre preziose o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite); macchine, apparecchi meccanici o prodotti elettrici o parti di, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
m) le armi e loro parti (capitolo 93);
n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4.
A) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.
B) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
C) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 A) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:
a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);
b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).
Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di bigiotteria», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.
Il codice merce 7113 19 00 00 è l’unica linea della tariffa doganale del Regno Unito nella sottovoce SA 7113.19 (di altri metalli preziosi).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 2%; le quantità si dichiarano in g.
Le merci originarie di 174 paesi possono entrare nel Regno Unito con un’aliquota preferenziale (ad esempio DCTS Comprehensive, Unione europea) anziché con il dazio per i paesi terzi del 2%; per 174 di essi l’esenzione è totale.
Nel Regno Unito, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 35%.
Nella dichiarazione si usa la sua unica suddivisione statistica.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 7113.19 per 2,5 Mld £ (+6% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 34.109,51 £ al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 20%, davanti agli Emirati Arabi Uniti.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 2,5%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5% al 7%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dal 5% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 5,2% al 5,4%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 7113.19 per 2,4 Mld USD nel 2024; il primo fornitore è la Svizzera, mentre l’Italia si colloca al 6º posto con 218 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice merce 7113 19 00 00?
Il dazio per i paesi terzi nella tariffa doganale del Regno Unito è pari al 2%; l’unità supplementare è g. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice merce 7113 19 00 00?
174 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 174 dei quali allo 0%, nell’ambito di DCTS Comprehensive, di Unione europea e di DCTS Enhanced, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice merce 7113 19 00 00?
Dazio addizionale del 35% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Da dove importa queste merci il Regno Unito?
Per l’intera sottovoce 7113.19, nel 2024 il primo fornitore è la Svizzera (384 Mln USD), davanti all’India.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 7113.19, nel 2024 l’Italia si colloca al 6º posto tra i fornitori del Regno Unito, con 218 Mln USD.