Tariffa doganale del Regno Unito · codice merce · HS 8486.20
8486 20 00 00: Macchine per semiconduttori e chip: Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits
Macchine per semiconduttori e chip
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Regno Unito · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 8486 Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 11(c) to this chapter; parts and accessories
- 8486 20 00 00 Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic integrated circuits
Quanto si paga
Importazione: Regno Unito
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleDazi supplementari 35%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- 2022 No. 376
- Documenti
- 9008
Requisiti all’importazione 3
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- S.I. 2022/395
- Documenti
- 9009
- 9010
- 9017
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | Esente |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| Unione europea (incluso il codice "EU") | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 23Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville e altri 13Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Filippine, Isole Cook, Kirghizistan, Micronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman e altri 7Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Sant’Elena, Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| CPTPP | Brunei, Malaysia | Esente |
| accordo Regno Unito–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo Regno Unito–Albania | Albania | Esente |
| accordo Regno Unito–Australia | Australia | Esente |
| accordo Regno Unito–Canada | Canada | Esente |
| accordo Regno Unito–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo Regno Unito–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo Regno Unito–Cile | Cile | Esente |
| accordo Regno Unito–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo Regno Unito–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ceuta e Melilla | Ceuta e Melilla | Esente |
| accordo Regno Unito–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo Regno Unito–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo Regno Unito–Figi | Figi | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo Regno Unito–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ghana | Ghana | Esente |
| DCTS Standard | Indonesia | Esente |
| accordo Regno Unito–Israele | Israele | Esente |
| accordo Regno Unito–India | India | Esente |
| accordo Regno Unito–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo Regno Unito–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo Regno Unito–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo Regno Unito–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Regno Unito–Libano | Libano | Esente |
| accordo Regno Unito–Liechtenstein | Liechtenstein | Esente |
| accordo Regno Unito–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo Regno Unito–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo Regno Unito–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo Regno Unito–Messico | Messico | Esente |
| accordo Regno Unito–Norvegia | Norvegia | Esente |
| accordo Regno Unito–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Perù | Perù | Esente |
| accordo Regno Unito–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo Regno Unito–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo Regno Unito–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Salomone | Isole Salomone | Esente |
| accordo Regno Unito–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Regno Unito–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo Regno Unito–Tunisia | Tunisia | Esente |
| accordo Regno Unito–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo Regno Unito–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo Regno Unito–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo Regno Unito–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Regno Unito–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
Note a piè di pagina
TN211 The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 impose trade restrictions on certain goo…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Regno Unito: importazioni mensili · HS 8486.20
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 29,2 Mln £ | 33,4% | +8,7% | |
| 10,9 Mln £ | 12,5% | +646% | |
| 9,2 Mln £ | 10,5% | -50,8% | |
| 8,9 Mln £ | 10,2% | +1011,5% | |
| 7,5 Mln £ | 8,6% | +404% | |
| 4,4 Mln £ | 5% | -65,4% | |
| 3,3 Mln £ | 3,8% | +19,4% | |
| 3 Mln £ | 3,5% | -18,7% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N364295 U.S. CBP
The tariff classification of temperature and humidity control air supply units from Japan
- N361144 U.S. CBP
The tariff classification of an automatic dicing saw from Japan
- N361145 U.S. CBP
The tariff classification of an automatic dicing saw from Japan
- N349446 U.S. CBP
The tariff classification of an electron beam lithography tool from Germany
16 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
e) gli aspirapolvere della voce 8508;
f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;
g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; o
h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 11 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare nella voce appropriata, tra le voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, a seconda dei casi, e non nelle voci da 8425 a 8480.
A) Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:
a) gli apparecchi per la germinazione, le incubatrici o le allevatrici (voce 8436);
b) gli apparecchi umidificatori dei cereali (voce 8437);
c) i diffusori per l’estrazione del suco di zucchero(voce 8438);
d) i macchinari per il trattamento termico di filati tessili, stoffe e lavori di materie tessili (voce 8451); oppure
e) i macchinari, gli impianti o l’attrezzatura da laboratorio costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha funzione accessoria.
B) Non rientrano nella voce 8422:
C) Non rientrano nella voce 8424:
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. Ai sensi della voce 8462, una «linea di taglio longitudinale» per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura, una macchina da taglio longitudinale e un cilindro di avvolgimento. Una linea di taglio su misura per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura e una cesoia.
6.
A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.
B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
C) Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;
2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 6 C):
1) le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;
2) gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);
3) le casse acustiche e i microfoni;
4) le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o
5) i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.
E) Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.
7. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
8. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
9. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
10. Ai fini della voce 8485, per «fabbricazione additiva» (stampa 3D) si intende la formazione di oggetti fisici, basati su un modello digitale, mediante la successiva aggiunta e la stratificazione nonché il consolidamento e la solidificazione di materiali (per esempio: metalli, materie plastiche o ceramica).
Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine corrispondenti alla descrizione della voce 8485 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
11.
A) Le note 12 a) e 12 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semiconduttore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce (LED).
B) Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.
C) La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:
1) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;
2) l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;
3) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
Il codice merce 8486 20 00 00 è l’unica linea della tariffa doganale del Regno Unito nella sottovoce SA 8486.20 (macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di…).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione).
Le merci originarie di 174 paesi possono entrare nel Regno Unito con un’aliquota preferenziale (ad esempio DCTS Comprehensive, Unione europea) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente; per 174 di essi l’esenzione è totale.
Nel Regno Unito, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 35%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 8486.20 per 87,3 Mln £ (−1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 180,23 £ al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 33%, davanti all’Austria.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.
Il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 8486.20 per 97 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice merce 8486 20 00 00?
Il dazio per i paesi terzi nella tariffa doganale del Regno Unito è pari a zero (esenzione). Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice merce 8486 20 00 00?
174 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 174 dei quali allo 0%, nell’ambito di DCTS Comprehensive, di Unione europea e di DCTS Enhanced, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice merce 8486 20 00 00?
Dazio addizionale del 35% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Da dove importa queste merci il Regno Unito?
Per l’intera sottovoce 8486.20, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (33 Mln USD), davanti al Giappone.