Tariffa doganale d’importazione di Taiwan · codice CCC · HS 9021.39
9021.39.32.00: Altre protesi: Artificial eye
Altre protesi
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale d’importazione di Taiwan, in vigore dal 24 aprile 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Taiwan
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
9021.39 Altri oggetti e apparecchi di protesi: altri
Linee tariffarie (Taiwan): 9021.39
- 9021.39.11.00Total artificial heart
- 9021.39.12.00Artificial heart valve
- 9021.39.20.00Artificial vascular graft
- 9021.39.31.00Artificial intraocular lens
- 9021.39.32.00Artificial eye
- 9021.39.40.00Artificial limbs
- 9021.39.50.00Mammary prosthesis
- 9021.39.60.00Hip prosthesis, plates, nails, bone screws, bone cement
- 9021.39.90.00Other artificial parts of the body
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N357848 U.S. CBP
The tariff classification of foot prostheses and their individual components from Sweden
- N352352 U.S. CBP
The tariff classification of a prosthetic hand set and prosthetic elbows sets from United Kingdom
- N289057 U.S. CBP
The tariff classification of a “Taska Myoelectric Prosthetic Hand Set” from New Zealand and China
- N283802 U.S. CBP
The tariff classification of “Xeltis Bioabsorbable Pulmonary Valved Conduit” from Switzerland
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);
b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce8306 o capitolo 71);
e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); tuttavia gli oggetti appositamente progettati per essere utilizzati esclusivamente negli impianti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria rientrano nella voce 9021;
g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili o le tagliatrici a idrogetto, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;
h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); i connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
ij) i proiettori della voce 9405;
k) gli oggetti del capitolo 95;
l) i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili della voce 9620;
m) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
n) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).
2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:
a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;
b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.
3. Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:
a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo,
a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.
Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come anche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.
7. La voce 9032 comprende unicamente:
a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;
b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali disturbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.
Note complementari
1. Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 90153010, 90258040, 90261021, 90261029, 90262020, 90268020, 90271010 e 90321020, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.
2. Ai fini della sottovoce 90211010 l'espressione "oggetti e apparecchi di ortopedia" indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un'infiammazione).
Gli "oggetti e apparecchi di ortopedia" devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.
Il codice CCC 9021.39.32.00 è una linea della tariffa doganale d’importazione di Taiwan che rientra nella sottovoce SA 9021.39 (altri oggetti e apparecchi di protesi: altri).
L’aliquota della colonna 1 è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in PCE.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.
Taiwan ha importato merci della sottovoce 9021.39 per 148 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice CCC 9021.39.32.00?
L’aliquota della colonna 1 nella tariffa doganale d’importazione di Taiwan è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è PCE. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci Taiwan?
Per l’intera sottovoce 9021.39, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (55 Mln USD), davanti all’Irlanda.