Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 7113.19
7113.19.00.00.19: Diğer kıymetli metallerden olanlar: diğerleri
Gioielli in platino o altri metalli preziosi
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden):
- Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın):
- 7113.19 Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
- 7113.19.00.00.19 Diğerleri
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio aggiuntivo turco (İGV) 27,5%
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Emirati Arabi Uniti, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Venezuela, Regno Unito, Bosnia ed Erzegovina, Marocco, Isole Fær Øer, Territori Palestinesi, Georgia, Corea del Sud, Israele, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Malaysia, Egitto, Mauritius, Moldavia, Serbia, Singapore, Cile, Tunisia
- Atto giuridico
- Karar 3351 (İGV), 2026
Aliquote preferenziali per paese
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
7113.19 di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
Linee tariffarie (Turchia): 7113.19
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N361914 U.S. CBP
The tariff classification of lapel pins from China
- N355351 U.S. CBP
The classification, origin, marking, and eligibility under subheading 9802.00.5060 for several jewelry pieces
- N355116 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and eligibility under subheading 9802.00.5060 on a gold ring
- N355114 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and eligibility under subheading 9802.00.5060 on gold earrings
22 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2.
A) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
B) La voce 7116 comprende soltanto oggetti che non includono né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che includono soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);
d) i catalizzatori su supporto (voce 3815);
e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 3. B del capitolo 42;
g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
k) i prodotti abrasivi delle voci 6804 o 6805, o del capitolo 82, contenenti polvere o polvere di pietre preziose o semipreziose (naturali o sintetiche); oggetti del capitolo 82 con una parte lavorata di pietre preziose o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite); macchine, apparecchi meccanici o prodotti elettrici o parti di, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
m) le armi e loro parti (capitolo 93);
n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4.
A) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.
B) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
C) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 A) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:
a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);
b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).
Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di bigiotteria», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.
Il codice GTİP 7113.19.00.00.19 è una linea della tariffa doganale turca che rientra nella sottovoce SA 7113.19 (di altri metalli preziosi).
L’aliquota legale (legge 474) è pari al 2,5%; le quantità si dichiarano in Gram.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 2,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5% al 7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dal 5% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 5,2% al 5,4%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 7113.19 per 7 Mld USD nel 2024; il primo fornitore è l’Italia, mentre l’Italia si colloca al 1º posto con 6 Mld USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 7113.19.00.00.19?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari al 2,5%; l’unità supplementare è Gram. L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.
Da dove importa queste merci la Turchia?
Per l’intera sottovoce 7113.19, nel 2024 il primo fornitore è l’Italia (6 Mld USD), davanti agli Emirati Arabi Uniti.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 7113.19, nel 2024 l’Italia si colloca al 1º posto tra i fornitori della Turchia, con 6 Mld USD.