Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 5 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:
Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, vescica natatoria e altre frattaglie di pesce commestibili:
0302 91 00 Fegati, uova e lattimi
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale10% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y980 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
Solo per
0302 91 00 96 Hard fish roes, for processing
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0966/23
Documenti
C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
Solo per
0302 91 00 97 Other
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0966/23
Documenti
C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
0302 91 00 10
Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302 91 00 30
Of salmon
0302 91 00 40
Of pike
0302 91 00 50
Of Atlantic bigeye tuna (Thunnus obesus)
0302 91 00 96
Hard fish roes, for processing
0302 91 00 97
Other
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.0869
Norway
Esente
1 maggio 2026 – 30 aprile 2027
10.710.000 kg
8.758.871 kg
Aperto
09.2748
ERGA OMNES
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
5.700.000 kg
1.936.029 kg
Aperto
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
Misure all’esportazione 1
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazione – CITES
All third countries
Regulation 0966/23
20 maggio 2023
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia5% / 19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria5% aliquota ridotta
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
10%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0302 91 00 · Fegati, uova e lattimi
Purché siano atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione, i fegati, le uova e i lattimi di pesci, freschi o refrigerati, restano compresi in questa sottovoce anche quando sono destinati ad usi industriali.
Considerazioni generali del capitolo
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
a) le vesciche natatorie, crude, secche o salate, non atte all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);
d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Fegati, uova e lattimi
10%
—
2025
invariato
10%
—
2024
invariato
10%
—
2023
invariato
10%
—
2022
invariato
10%
—
2021
invariato
10%
—
2020
invariato
10%
—
2019
Livers, roes and milt
10%
—
Storia del codice
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 0302 90 00.
Il codice NC 0302 91 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0302.91 (fegati, uova e lattimi).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 10%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 10%; per 139 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0302.91 per 7,8 Mln € (+51% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,91 € al kg; la Norvegia ne ha fornito il 48%, davanti all’Islanda.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 30%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 15%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 10%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 3%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dal 3,5% al 10%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 15% al 27%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0302.91 per 23,2 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0302 91 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 10%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0302 91 00?
149 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 139 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0302.91, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia (2,1 Mln USD), davanti all’Islanda.
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