0303 · Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304
Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci della presente voce.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0303.41
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata | ERGA OMNES (eccetto Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine) | Regulation 1005/08 | 10 gennaio 2026 |
| Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata | Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine | Regulation 1005/08 | 11 dicembre 2013 – 9 gennaio 2027 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
Dazio autonomo: esenzione.
Contingenti tariffari OMC.
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 14,8 Mln € | 45,7% | -18% | |
| 6,7 Mln € | 20,8% | -33,9% | |
| 3,7 Mln € | 11,4% | +570,6% | |
| 2,1 Mln € | 6,5% | +100,4% | |
| 1,8 Mln € | 5,7% | -4,9% | |
| 1,6 Mln € | 5% | -18,5% | |
| 711K € | 2,2% | -1,1% | |
| 428K € | 1,3% | -56,3% |
0303.41 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci della presente voce.
Considerazioni generali
1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
a) le vesciche natatorie, crude, secche o salate, non atte all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);
d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 | 22% | — |
| 2025 | invariato | 22% | — |
| 2024 | invariato | 22% | — |
| 2023 | invariato | 22% | — |
| 2022 | invariato | 22% | — |
| 2021 | invariato | 22% | — |
| 2020 | invariato | 22% | — |
| 2019 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22% | — |
Il codice NC 0303 41 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 0303.41 (tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 22%; le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0303.41 nell’UE hanno raggiunto 32,3 Mln € (−12% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Sudafrica ne ha fornito il 46%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 20%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0303.41 per 40,7 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Sudafrica.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 22%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 0303.41, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Sudafrica (10,3 Mln USD), davanti alla Cina.