0303 · Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304
Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci della presente voce.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0303.89
Pesce congelato, altro
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata | ERGA OMNES (eccetto Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine) | Regulation 1005/08 | 10 gennaio 2026 |
| Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata | Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine | Regulation 1005/08 | 11 dicembre 2013 – 9 gennaio 2027 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 22% |
| accordo UE–Nuova ZelandaContingente | Nuova Zelanda | Esente |
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 dell'10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)].
Dazio autonomo: esenzione.
Contingenti tariffari OMC.
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 37,6 Mln € | 11,8% | +5,7% | |
| 30,5 Mln € | 9,6% | +8,8% | |
| 29,8 Mln € | 9,4% | +16,5% | |
| 24,5 Mln € | 7,7% | +25,9% | |
| 22,9 Mln € | 7,2% | +19,7% | |
| 21,9 Mln € | 6,9% | +16,4% | |
| 19,1 Mln € | 6% | -27,7% | |
| 13,7 Mln € | 4,3% | -12,8% |
0303.89 Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili: altri
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The Tariff Classification and Country of Origin of Frozen Golden Pompano Fish
The tariff classification of Frozen Japanese Seabass from China
Revocation of NY N306583; Tariff Classification of Frozen Buri Fish Collar
Frozen, whole Perch (Lates Stappersii). The fish come in 1 kg bags, in packs of 30, 50 or 100kg. The fish are for retail sale.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci della presente voce.
Considerazioni generali
1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
a) le vesciche natatorie, crude, secche o salate, non atte all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);
d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 | 22% | — |
| 2025 | invariato | 22% | — |
| 2024 | invariato | 22% | — |
| 2023 | invariato | 22% | — |
| 2022 | invariato | 22% | — |
| 2021 | invariato | 22% | — |
| 2020 | invariato | 22% | — |
| 2019 | For the industrial manufacture of products of heading 1604 | 22% | — |
Il codice NC 0303 89 21 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 0303.89 (altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili: altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 22%; le quantità si dichiarano in —.
1 paese non paga alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come l’accordo UE–Nuova Zelanda, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 22%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0303.89 nell’UE hanno raggiunto 318,2 Mln € (+0% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Namibia ne ha fornito il 12%, davanti al Marocco.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 30%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dal 6% al 20%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dal 2% al 10%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 10% al 50%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0303.89 per 483 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 22%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
1 paese beneficia di un’aliquota preferenziale su questa linea, 1 dei quali allo 0%, nell’ambito dell’accordo UE–Nuova Zelanda, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 0303.89, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia (26 Mln USD), davanti al Marocco.