tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
Atto giuridico
Regulation 1005/08
Documenti
C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Si applica alle merci originarie di
Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
In vigore
fino al 9 gennaio 2027
Atto giuridico
Regulation 1005/08
Documenti
Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.0756
Norway
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
67.000.000 kg
28.184.115 kg
Aperto
09.0862
Norway
Esente
1 maggio 2026 – 30 aprile 2027
136.500.000 kg
133.262.317 kg
Aperto
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
Misure all’esportazione 2
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
ERGA OMNES (eccetto Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine)
Regulation 1005/08
10 gennaio 2026
Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
Regulation 1005/08
11 dicembre 2013 – 9 gennaio 2027
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda0% aliquota ridotta
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia5% / 19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria5% aliquota ridotta
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
15%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
1. Ai fini delle sottovoci 03053211 e 03053219, i filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) aventi un tenore complessivo di sale, in peso, uguale o superiore al 12 %, che sono adatti al consumo umano senza ulteriori trasformazioni industriali, sono considerati pesci salati.
Tuttavia, i filetti di merluzzi bianchi congelati che hanno un tenore complessivo di sale, in peso, inferiore al 12 % sono classificati nelle sottovoci 03047110 e 03047190 nella misura in cui la conservazione effettiva e duratura dipende essenzialmente dal congelamento.
2. Ai fini delle sottovoci di cui al terzo comma, il termine «filetti» comprende anche i «loins», vale a dire le strisce di carne che costituiscono la parte superiore o inferiore, destra o sinistra di un pesce, purché ne siano stati asportati la testa, i visceri, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (colonna vertebrale o spina dorsale, spine ventrali o costali, spina branchiale o staffa, ecc.).
La classificazione di tali prodotti come filetti non è pregiudicata dal fatto che siano tagliati in pezzi, a condizione che possano essere identificati come pezzi ottenuti da filetti.
Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano ai seguenti pesci:
a) tonni (del genere Thunnus) delle sottovoci 03044990 e 03048700;
b) pesci spada (Xiphias gladius) delle sottovoci 03044500 e 03048400;
c) marlin, pesci vela e pesci lancia (della famiglia Istiophoridae) delle sottovoci 03044990 e 03048990;
d) squali oceanici (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, o delle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae e Lamnidae) delle sottovoci 03044720, 03044790, 03048815, 03048822 e 03048829.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0304 61 00 a 0304 89 90 · Filetti congelati
Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0304 31 00 a 0304 49 90.
Queste sottovoci comprendono anche i blocchi congelati composti da filetti o pezzetti di filetti (generalmente di merluzzo), anche mescolati o meno con una piccola quantità (20 % al massimo) di pezzettini di pesci della stessa specie che servono a colmare gli spazi vuoti all'interno dei blocchetti. I blocchetti sono destinati ad essere tagliati a pezzetti più piccoli (porzioni, bastoncini, ecc.) in previsione del condizionamento per la vendita al minuto.
Considerazioni generali del capitolo
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
a) le vesciche natatorie, crude, secche o salate, non atte all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);
d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
15%
—
2025
invariato
15%
—
2024
invariato
15%
—
2023
invariato
15%
—
2022
invariato
15%
—
2021
invariato
15%
—
2020
invariato
15%
—
2019
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
15%
—
Il codice NC 0304 86 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0304.86 (aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 15%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 15%; per 137 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0304.86 per 146,4 Mln € (+16% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,31 € al kg; la Norvegia ne ha fornito l’89%, davanti all’Islanda.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 30%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 14%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 10%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 25%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0304.86 per 186,1 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0304 86 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 15%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0304 86 00?
149 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 137 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0304.86, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia (123,8 Mln USD), davanti all’Islanda.
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