✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
in polvere, in granuli o in altre forme solide:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 16 superiore a 27 %
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale167,2 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo veterinario
Si applica alle merci originarie di
Groenlandia, Isole Fær Øer
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.7903
New Zealand
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
1.945.000 kg
846.308 kg
Aperto
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo23%
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria5% aliquota ridotta
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
167,2 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
600009319HMRC21 dicembre 2023 – 20 dicembre 2026 · 0404 10 02 00
Whey powder concentrate Whey powder made from 100% cows milk whey powder and fat. Product is put up in 25kg packs.
600009315HMRC12 dicembre 2023 – 11 dicembre 2026 · 0404 10 14 00
100% Whey powder concentrate. This is presented as an off white powder. It is packaged in 25kg packs
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai fini della sottovoce 040410, l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.
2. Ai sensi della sottovoce 040510 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 040590).
Note complementari
1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:
a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.
2. Ai fini delle sottovoci 040811 e 040819, si applicano le seguenti definizioni:
L'espressione «altrimenti conservati» si applica anche ai tuorli contenenti quantità limitate di sale (in genere, una quantità massima del 12 % circa in peso) o piccole quantità di sostanze chimiche aggiunte a scopo di conservazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) il prodotto mantiene il carattere di tuorlo d'uovo delle sottovoci 040811 e 040819;
ii) il sale o le sostanze chimiche non possono essere impiegati in quantità superiore a quella necessaria ai fini della conservazione.
3. Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
4. Ai fini delle sottovoci 040410 e 040490, si applica quanto segue:
Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.
La sottovoce 040410 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.
La sottovoce 040490 comprende il “permeato di latte”, che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (inferiore a 0,100 % del peso nel permeato di latte in polvere o inferiore a 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacropeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 040490.
Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è il metodo di cui all'appendice II del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/150 della Commissione.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0404 · Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
Vedi la nota esplicativa della voce 0402, primo paragrafo
Considerazioni generali del capitolo
LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Considerazioni generali
I caseinati ottenuti dalla caseina del latte sono utilizzati, ad esempio, come emulsionanti (caseinato di sodio) o come fonti di proteine (caseinato di calcio). I prodotti con un tenore di caseinati superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalle voci da 0401 a 0404, poiché questi caseinati non sono naturalmente presenti nel latte in tali concentrazioni (cfr. in particolare la voce 1901).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
2025
invariato
167,2 €/100 kg/net
—
2024
invariato
167,2 €/100 kg/net
—
2023
invariato
167,2 €/100 kg/net
—
2022
invariato
167,2 €/100 kg/net
—
2021
invariato
167,2 €/100 kg/net
—
2020
invariato
167,2 €/100 kg/net
—
2019
Exceeding 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
Il codice NC 0404 10 16 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 0404.10 (siero di latte, modificato o non).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 167,2 €/100 kg/net.
122 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 167,2 €/100 kg/net.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0404.10 nell’UE hanno raggiunto 87,6 Mln € (+31% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 66%, davanti alla Svizzera.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 67%, il dazio generale negli Stati Uniti va dall’8,5% al 13%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari all’11%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 28%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 28%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 21,3% al 35%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0404.10 per 1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0404 10 16?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 167,2 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 0404 10 16?
122 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 122 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0404 10 16?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0404.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (43 Mln USD), davanti alla Svizzera.
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