Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0804.50

0804 50 00

0804 50 00: Guaiave, manghi e mangostani

Manghi, guaiave e mangostani

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
  2. 0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Solo per
    0804 50 00 30 Guavas (guajava L.)
    Si applica alle merci originarie di
    India
    Atto giuridico
    Regulation 1793/19
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Solo per
    0804 50 00 40 Mango (Mangifera indica)
    Si applica alle merci originarie di
    Egitto
    Atto giuridico
    Regulation 1793/19
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

0804 50 00 30Guavas (guajava L.)
0804 50 00 40Mango (Mangifera indica)
0804 50 00 89Other

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 4% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 29 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 0804.50

ultimi 12 mesi789,3 Mln €+4,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,80 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 41,7 Mln €feb 2024: 50,2 Mln €mar 2024: 87,7 Mln €apr 2024: 52 Mln €mag 2024: 64 Mln €giu 2024: 45,6 Mln €lug 2024: 58,1 Mln €ago 2024: 66,3 Mln €set 2024: 38,4 Mln €ott 2024: 54,3 Mln €nov 2024: 47,4 Mln €dic 2024: 60,4 Mln €gen 2025: 47,9 Mln €feb 2025: 61,3 Mln €mar 2025: 78,3 Mln €apr 2025: 83,2 Mln €mag 2025: 72 Mln €giu 2025: 62,7 Mln €lug 2025: 84 Mln €ago 2025: 63,2 Mln €set 2025: 41,5 Mln €ott 2025: 44,1 Mln €nov 2025: 61,2 Mln €dic 2025: 66,3 Mln €gen 2026: 52 Mln €feb 2026: 66,4 Mln €mar 2026: 84,5 Mln €apr 2026: 81,8 Mln €mag 2026: 74,2 Mln €giu 2026: 76,3 Mln €lug 2026: 66,3 Mln €ago 2026: 74,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Brasile 318,4 Mln € 40,3% +17,5%
Perù 176,6 Mln € 22,4% -12,5%
Costa d’Avorio 53,7 Mln € 6,8% +47,4%
Ghana 31,5 Mln € 4% +43,8%
Repubblica Dominicana 27,2 Mln € 3,5% -4%
Messico 25,4 Mln € 3,2% -5,4%
Burkina Faso 24,4 Mln € 3,1% -19,9%
Israele 17 Mln € 2,1% -27,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

0804.50 Guaiave, manghi e mangostani

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N316565 U.S. CBP 14 gennaio 2021 · 0804.50.80.10

    The tariff classification and country of origin of freeze-dried fruit from multiple countries

  • N306259 U.S. CBP 4 ottobre 2019 · 0804.50.40.55

    The tariff classification of fresh fruits from Canada

  • N305316 U.S. CBP 22 luglio 2019 · 0804.50.40.55

    The tariff classification of fresh mangoes from Pakistan

  • N293259 U.S. CBP 7 febbraio 2018 · 0804.50.80.10

    The tariff classification and status under the African Growth and Opportunity Act (AGOA) of fruit products from Ghana

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 08 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

0804 50 00 · Guaiave, manghi e mangostani

Le guaiave sono i frutti del guaiava (Psidium guayava L.); queste sono delle bacche che hanno una polpa di colore variabile (biancastra, rosata, crema rossa o verdastra) e che contiene numerosi semi.

I manghi sono i frutti del mango (Mangifera indica); queste sono delle drupe che contengono un grande nocciolo piatto dal quale partono fibre. Esistono parecchie varietà di manghi dai frutti più o meno pesanti (da 150 grammi a 1 chilogrammo), più o meno dolci o profumati (alcuni hanno un leggero sapore di essenza di trementina).

I mangostani sono i frutti del mangostano (Garcinia mangostana). Questi frutti sono bacche violette, in piena maturità, hanno un pericarpo spesso contenente alcuni grani circondati da un arillo polposo, bianco, zuccherino, con profumo particolarmente delicato.

Considerazioni generali del capitolo

FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Considerazioni generali

1. Rimane classificata in questo capitolo la frutta destinata alla distillazione, presentata in forma di purè grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale.

2. La pastorizzazione non è ammessa nell’ambito del presente capitolo, ad eccezione di:

  • frutta secca e frutta a guscio del presente capitolo;
  • frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate di cui alla voce 0812;
  • frutta e frutta a guscio congelate di cui alla voce 0811.

La frutta e la frutta a guscio sterilizzate sono escluse dal presente capitolo (voce 2008 in generale).

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Guaiave, manghi e mangostani Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Guavas, mangoes and mangosteens Esente —

Il codice NC 0804 50 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 0804.50 (guaiave, manghi e mangostani).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0804.50 per 789,3 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,80 € al kg; il Brasile ne ha fornito il 40%, davanti al Perù.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 45%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 17% al 60%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0804.50 per 1,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Brasile.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 0804 50 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0804 50 00?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 0804.50, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Brasile (243 Mln USD), davanti al Perù.

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