0805 21 90: Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma): altri
Mandarini
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
0805 Agrumi, freschi o secchi:
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:
0805 21 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma):
0805 21 90 altri
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera
Atto giuridico
Regulation 2072/19
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Turchia
Atto giuridico
Regulation 1793/19
Documenti
C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
0805 21 90 11
Fresh
0805 21 90 19
Other
0805 21 90 91
Fresh
0805 21 90 99
Other
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.1370
Israel
Esente · Cond: V 28.600 EUR/DTN(01):0 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0. % + 0.600 EUR DTN; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): · Cond: V 64.900 EUR/DTN(01):0 % ; V 63.600 EUR/DTN(01):0. % + 1.300 EUR DTN; V 62.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.600 EUR DTN; V 61.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.900 EUR DTN; V 59.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.200 EUR DTN; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN; Y cert: Y-864 (27):; Y (07):
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
40.000.000 kg
0 kg
Esaurito
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda0% aliquota ridotta
Italia4% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna21%
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 29 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0805 21 90 · altri
Questa sottovoce comprende:
1. i mandarini (Citrus nobilis Louro Citrus reticulata Blanco), che si distinguono dalle arance ordinarie per la loro forma più piccola e appiattita, per una maggiore facilità a sbucciarli, per una divisione più netta degli spicchi e per un sapore più zuccherino e più profumato;
2. i tangerini (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).
Considerazioni generali del capitolo
FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
Considerazioni generali
1. Rimane classificata in questo capitolo la frutta destinata alla distillazione, presentata in forma di purè grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale.
2. La pastorizzazione non è ammessa nell’ambito del presente capitolo, ad eccezione di:
frutta secca e frutta a guscio del presente capitolo;
frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate di cui alla voce 0812;
frutta e frutta a guscio congelate di cui alla voce 0811.
La frutta e la frutta a guscio sterilizzate sono escluse dal presente capitolo (voce 2008 in generale).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
—
—
2025
invariato
—
—
2024
invariato
—
—
2023
invariato
—
—
2022
invariato
—
—
2021
invariato
—
—
2020
invariato
—
—
2019
Other
—
—
Storia del codice
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 0805 20 50, 0805 20 70.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 0805 21 90 è una delle 2 linee della sottovoce 0805.21, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma).
Su questa linea non è indicata alcuna aliquota.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0805.21 per 441,4 Mln € (+28% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,16 € al kg; Israele ne ha fornito il 25%, davanti alla Turchia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 54%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 17%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 15% al 35%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0805.21 per 893 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Sudafrica.
Domande frequenti
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 0805 21 90?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0805.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Sudafrica (190 Mln USD), davanti a Israele.
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