Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1605.51

1605 51 00

1605 51 00: Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici: molluschi, ostriche

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
  2. Molluschi:
  3. 1605 51 00 Ostriche

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 20% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.7205 Peru Esente 1 marzo 2026 – 28 febbraio 2027 500.000 kg 500.000 kg Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 23%
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 24 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—20%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Spazio Economico Europeo Liechtenstein, Norvegia 6%
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

7%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 16%

UE: importazioni mensili · HS 1605.51

ultimi 12 mesi264K €+65,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione7,77 € al kg
Aliquota preferenziale55%
gen 2024: 318 €feb 2024: 67 €mar 2024: 91K €apr 2024: 106 €giu 2024: 270 €lug 2024: 2K €ago 2024: 401 €set 2024: 4 €ott 2024: 36K €nov 2024: 83 €dic 2024: 138 €gen 2025: 80 €feb 2025: 79K €mar 2025: 65 €apr 2025: 103 €mag 2025: 42K €giu 2025: 4 €lug 2025: 2K €ago 2025: 9 €set 2025: 51K €ott 2025: 12K €nov 2025: 5K €dic 2025: 36K €gen 2026: 9K €feb 2026: 64K €mar 2026: 2K €apr 2026: 6K €mag 2026: 51 €giu 2026: 253 €lug 2026: 73K €ago 2026: 5K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Giappone 132K € 49,8% +196,3%
Corea del Sud 130K € 49,4% +15,3%
Regno Unito 575 € 0,2% -69,6%
Turchia 434 € 0,2% —
Norvegia 385 € 0,1% —
Stati Uniti 353 € 0,1% +4942,9%
Cina 140 € 0,1% +6900%
Australia 136 € 0,1% -53,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

1605.51 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici: molluschi, ostriche

Note legali

Note di sottovoci

Note di capitolo: Capitolo 16 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

1605 · Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Vedi la nota 2 di sottovoce del presente capitolo.

Considerazioni generali del capitolo

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

Riguardo alla classificazione delle preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono segnatamente salsicce, carne, frattaglie, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, ovvero una combinazione di tali prodotti, assieme a ortaggi, spaghetti, salse, ecc., vedi la nota 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 16, ultimo comma prima delle conclusioni.

Le disposizioni della nota 2, primo capoverso, seconda frase (classificazione nella voce corrispondente al prodotto prevalente in peso) si applicano anche per determinare le sottovoci. Quanto precede non si applica alle preparazioni che contengono fegato delle voci 1601 00 e 1602 (vedi secondo capoverso della nota).

Nota complementare 2

Di norma, la parte da cui proviene un pezzo può essere identificata solo se le dimensioni del pezzo non sono inferiori a circa 100 × 80 × 2 millimetri.

L'espressione «loro pezzi» si applica solo ai pezzi per i quali il taglio di provenienza (per esempio: prosciutti) può essere determinato in modo positivo, e non per eliminazione di altre possibilità.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Ostriche 20% —
2025 invariato 20% —
2024 invariato 20% —
2023 invariato 20% —
2022 invariato 20% —
2021 invariato 20% —
2020 invariato 20% —
2019 Oysters 20% —

Il codice NC 1605 51 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 1605.51 (crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici: molluschi, ostriche).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 20%; le quantità si dichiarano in —.

133 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 20%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1605.51 nell’UE hanno raggiunto 263,9K € (+65% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Giappone ne ha fornito il 50%, davanti alla Corea del Sud.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 54%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 4,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 20%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 2%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 6,7% al 9,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 10% al 15%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1605.51 per 2,1 Mln USD nel 2024.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 1605 51 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 20%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1605 51 00?

149 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 133 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

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