1702 60 80 · Sciroppo di inulina
Vedi la nota complementare 6 a) del presente capitolo.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1702.60
Fruttosio e sciroppo di fruttosio
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
| Numero d’ordine | Origine | Dazio contingentale | Periodo | Volume | Saldo | Validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1956 | Chile | Esente | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | 1.000.000 kg | 1.000.000 kg | Critico |
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 0,4 €/100 kg/net |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| accordo UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–AlbaniaContingente | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed ErzegovinaContingente | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–CileContingente | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Macedonia del NordContingente | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–SerbiaContingente | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–UcrainaContingente | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 0,35 EUR / 100 kg Z |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | 0,2 EUR / 100 kg Z |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | 0,05 EUR / 100 kg Z |
Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio [cfr. nota complementare 4 (NC)].
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 47,4 Mln € | 96,1% | -1,3% | |
| 613K € | 1,2% | +560,7% | |
| 570K € | 1,2% | -38,9% | |
| 200K € | 0,4% | -41,9% | |
| 167K € | 0,3% | +22,4% | |
| 123K € | 0,2% | -16,7% | |
| 87K € | 0,2% | +7804,6% | |
| 57K € | 0,1% | -4,9% |
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of High Fructose Corn Syrup from Argentina
1. Per l'applicazione delle sottovoci 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 e 17011490 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 17011210, 17011310 e 17011410, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato III, parte (B) punto (III) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671) non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni di cui sopra.
3. Per l'applicazione della sottovoce 17019910 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4. Per i prodotti delle sottovoci 17022010, 17026095 e 17029071, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + 0,95 x (F + G) + M
in cui:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;
«M» è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.
Per i prodotti delle sottovoci 17026080, 17029080 e 17029095, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione)]. Per i prodotti delle sottovoci 17026080 e 17029080, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.
5. Ai sensi delle sottovoci 17023010, 17024010, 17026010 e 17029030, per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.
Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico [(espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014)].
6. È considerato come «sciroppo di inulina»:
a) ai sensi della sottovoce 17026080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b) ai sensi della sottovoce 17029080 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
La quantità di «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» è determinata mediante la formula: F + 0,5 S/0,95 calcolata sulla sostanza secca, in cui «F» è il tenore di fruttosio e «S» è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.
7. Le merci della sottovoce 170490, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
8. Nella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota complementare 6 a) del presente capitolo.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sciroppo di inulina | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2025 | invariato | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2024 | invariato | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2023 | invariato | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2022 | invariato | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2021 | invariato | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2020 | invariato | 0,4 €/100 kg/net | — |
| 2019 | Inulin syrup | 0,4 €/100 kg/net | — |
Il codice NC 1702 60 80 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1702.60 (altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco…).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 0,4 €/100 kg/net.
104 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 0,4 €/100 kg/net.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1702.60 nell’UE hanno raggiunto 49,3 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Messico ne ha fornito il 96%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 135%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5,1% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 3,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 75%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 2% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1702.60 per 263 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Messico.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 0,4 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
110 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 104 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 1702.60, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Messico (44 Mln USD).