Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2105.00

2105 00 99

2105 00 99: Gelati: uguale o superiore a 7 %

Gelati

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao:
  2. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
  3. 2105 00 99 uguale o superiore a 7 %

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.9016 United States Esente · 0,1 EUR / 100 kg Z · 1,3% · 1,3 % + 3,18 EUR / 100 kg · 1,5% · 1,6 % + 3,56 EUR / 100 kg · 1,9% · 10,68 EUR / 100 kg M · 2 % + 13,5 EUR / 100 kg · 2 % + 9,63 EUR / 100 kg 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027 250.000.000 kg 245.267.080 kg Critico

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% / 5% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 1 novembre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—(7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net)
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati UnitiContingente Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

4,4 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

0 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 6,9 % + 47,25 EUR / 100 kg MAX 15,5 % + 6,03 EUR / 100 kg
accordo UE–Cile Cile 0 % + 27 EUR / 100 kg MAX 8,9 % + 3,45 EUR / 100 kg
accordo UE–Colombia Colombia 0 EUR / 100 kg
accordo UE–Algeria Algeria 0 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
accordo UE–Ecuador Ecuador 0 EUR / 100 kg
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer 0 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
accordo UE–Islanda Islanda 0 % + 52,4 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
accordo UE–Giappone Giappone 2,4 % + 16,2 EUR / 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR / 100 kg
accordo UE–Libano Libano 0 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
accordo UE–Norvegia Norvegia 0 % + 52,4 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
accordo UE–Tunisia Tunisia 0 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
unione doganale UE–Turchia Turchia 0 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg
accordo UE–Sudafrica Sudafrica 4,4 % + 54 EUR / 100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR / 100 kg

UE: importazioni mensili · HS 2105.00

ultimi 12 mesi334,2 Mln €+15,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,90 € al kg
Aliquota preferenziale72%
gen 2024: 9,8 Mln €feb 2024: 17,7 Mln €mar 2024: 20,8 Mln €apr 2024: 31,9 Mln €mag 2024: 33,9 Mln €giu 2024: 34,3 Mln €lug 2024: 34,3 Mln €ago 2024: 27,5 Mln €set 2024: 15,9 Mln €ott 2024: 13,2 Mln €nov 2024: 7 Mln €dic 2024: 11 Mln €gen 2025: 17,3 Mln €feb 2025: 18,2 Mln €mar 2025: 24,4 Mln €apr 2025: 30,7 Mln €mag 2025: 34,4 Mln €giu 2025: 40,4 Mln €lug 2025: 45,4 Mln €ago 2025: 31,9 Mln €set 2025: 17,9 Mln €ott 2025: 13,5 Mln €nov 2025: 10,7 Mln €dic 2025: 10,1 Mln €gen 2026: 14,7 Mln €feb 2026: 18,8 Mln €mar 2026: 32,9 Mln €apr 2026: 34,7 Mln €mag 2026: 43,4 Mln €giu 2026: 50,1 Mln €lug 2026: 53,2 Mln €ago 2026: 34,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 137,9 Mln € 41,3% -1,2%
Serbia 77,9 Mln € 23,3% +3,3%
Cina 42,2 Mln € 12,6% +4451,1%
Ucraina 33,7 Mln € 10,1% -0,5%
Macedonia del Nord 10,2 Mln € 3,1% +21,3%
Brasile 8,7 Mln € 2,6% +66%
Svizzera 7,3 Mln € 2,2% -9,5%
Corea del Sud 5,5 Mln € 1,6% +169,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2105.00 Gelati, anche contenenti cacao

Linee tariffarie (UE): 2105.00

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N363876 U.S. CBP 27 agosto 2026 · 2105.00.50.00

    The tariff classification of Frozen Mochi Ice Treats from Thailand

  • N363878 U.S. CBP 26 agosto 2026 · 2105.00.50.00

    The tariff classification of Frozen Mochi Ice Treats from Thailand

  • N363869 U.S. CBP 24 agosto 2026 · 2105.00.50.00

    The tariff classification of Frozen Mochi Ice Treats from Thailand

  • N361687 U.S. CBP 3 giugno 2026 · 2105.00.30.00

    The tariff classification of Chocolate Chip Ice Cream Sandwich from Canada

  • 600012816 HMRC 21 maggio 2025 – 20 maggio 2028 · 2105 00 10 90

    Sorbet, No milkfats or dairy are included in this product. Sorbet is a frozen dessert made from puréed fruit or fruit juice mixed with water and sweeteners. The main ingredient of this product is concentrated Mango fruit pulp. The product is a smooth, rich yellow colour. Packed in 4 litre…

  • 600012817 HMRC 21 maggio 2025 – 20 maggio 2028 · 2105 00 10 00

    Sorbet. No milkfats or dairy are included in this product. Sorbet is a non-dairy frozen dessert made from puréed fruit or fruit juice mixed with water and sweeteners. The main ingredient of this product is made with concentrated dragonfruit pulp. The product is a smooth, rich vibrant pink colour.…

  • 600012818 HMRC 21 maggio 2025 – 20 maggio 2028 · 2105 00 10 00

    Sorbet No milkfats or dairy are included. Acai, Strawberry & Banana flavoured Sorbet. Sorbet is a non-dairy frozen dessert made from puréed fruit or fruit juice mixed with water and sweeteners. The main ingredient of this product is made with concentrated Acai fruit pulp. The product is a smooth,…

  • 600009896 HMRC 9 aprile 2024 – 8 aprile 2027 · 2105 00 10 00

    Product is a 300g tub of milk chocolate orange ice cream, swirled with chocolate sauce and coated in milk chocolate. It contains Water, Sugar, Reconstituted skimmed milk powder, Glucose syrup, Whey powder (from milk), Coconut fat, Cocoa powder, Glucose-fructose syrup, Cocoa paste, Cocoa butter,…

34 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 21 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2105 00 · Gelati, anche contenenti cacao

Ai sensi di questa voce, per «gelati» si intendono le preparazioni alimentari, condizionate o meno per la vendita al minuto, contenenti o non contenenti cacao o cioccolata (anche come rivestimento), il cui stato solido o pastoso è stato ottenuto per congelamento e che sono destinate al consumo tali e quali.

Questi prodotti hanno la proprietà essenziale di ritornare allo stato liquido o semiliquido se posti in un ambiente avente una temperatura di circa 0 °C.

Viceversa, le preparazioni che, pur avendo l'aspetto di gelati, non possiedono la proprietà essenziale sopra descritta, rientrano, a seconda dei casi, nelle voci 1806, 1901 o 2106.

I prodotti della presente voce hanno denominazioni molto varie (gelati, crema gelato, cassata, «tranci napoletani», ecc.) e si presentano sotto forme varie; possono contenere cacao o cioccolato, zuccheri, materie grasse vegetali o provienti dal latte, latte scremato o meno, frutta, stabilizzanti, sostanze aromatiche, coloranti, ecc.

Il tenore totale di tali materie grasse non supera generalmente 15 %, in peso, del prodotto finito. Tuttavia, alcune specialità, per la cui fabbricazione viene impiegata un'elevata proporzione di crema di latte, possono presentare un tenore totale di materie grasse di circa 20 %, in peso.

Per la fabbricazione di alcuni gelati, viene insufflata aria nelle materie prime messe in lavorazione per aumentare il volume del prodotto finito.

Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 2105 00.

Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2105, in particolare per le esclusioni.

Considerazioni generali del capitolo

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Considerazioni generali

La classificazione dei «complementi alimentari» (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»).

Nota complementare 1

Questa nota complementare riguarda in particolare, le maltodestrine.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 uguale o superiore a 7 % (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2025 invariato (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2024 invariato (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2023 invariato (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2022 invariato (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2021 invariato (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2020 invariato (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —
2019 7 % or more (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net) —

Il codice NC 2105 00 99 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2105.00 (gelati, anche contenenti cacao).

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net).

118 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net).

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2105.00 nell’UE hanno raggiunto 334,2 Mln € (+15% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 41%, davanti alla Serbia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 7,9% all’8,6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 17% al 20%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dal 6% all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dal 6,5% al 9,5%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 14,4% al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 16% al 18%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 21% al 29,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 10% al 16,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari al 28% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2105.00 per 3,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2105 00 99?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è (7,9 + 54 €/100 kg/net) MAX (17,8 + 6,9 €/100 kg/net); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2105 00 99?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 118 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2105 00 99?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2105.00, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (125 Mln USD), davanti alla Serbia.

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