Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2204.21

2204 21 08

2204 21 08: Vino in bottiglia fino a 2 l: Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410: altri vini varietali

Vino in bottiglia fino a 2 l

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
  2. altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
  3. 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
  4. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:
  5. 2204 21 08 altri vini varietali

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 32 €/hl dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive + Accise negli Stati membri dell’UE Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Regno Unito, Giappone, Stati Uniti
    Atto giuridico
    Regulation 0273/18
    Documenti
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera
    Atto giuridico
    Decision 0394/05, Regulation 0273/18, Decision 0001/19, Decision 0232/06
    Documenti
    • C652 Documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli
    • C014 Documento VІ-1
    • C015 Estratto VI-2
    • C083 Autocertificazione per il vino prodotto e importato dal Regno Unito verso l’Unione europea (Accordo TCA – Appendice 15-C)
    • C080 Documento VІ-1 semplificato
    • C081 Autocertificazione Documento VІ-1 semplificato
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.1003 Algeria Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 22.400.000 l 22.308.854 l Aperto
09.1209 Tunisia Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 17.920.000 l 17.914.477 l Aperto
09.1380 Israel Esente · Cond: V 209.400 EUR/HLT(01):0 % + 20.600 EUR DTN; V 205.200 EUR/HLT(01):0. % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): · Cond: V 212.400 EUR/HLT(01):0 % + 20.600 EUR DTN; V 208.200 EUR/HLT(01):0. % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 203.900 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.500 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 199.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.700 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 195.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 17.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): · Cond: V 42.500 EUR/HLT(01):0 % + 20.600 EUR DTN; V 41.700 EUR/HLT(01):0. % + 0.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN; Y cert: Y-864 (27):; Y (07): 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 621.200 l 18.128 l Critico
09.1512 Albania Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 500.000 l 496.753 l Aperto
09.1514 Montenegro Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 1.600.000 l 1.472.287 l Aperto
09.1526 Serbia Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 5.500.000 l 4.647.999 l Aperto
09.1528 Bosnia and Herzegovina Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 2.550.000 l 1.435.022 l Aperto
09.1558 North Macedonia Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 16.300.000 l 10.583.839 l Aperto
09.1570 Kosovo Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 4.000.000 l 3.022.999 l Aperto
09.1572 Kosovo Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 1.000.000 l 863.515 l Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 2

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 2062/17 11 luglio 2018
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 14% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Accise negli Stati membri dell’UE

Alcol, tabacchi e prodotti energetici pagano anche l’accisa dello Stato membro in cui sono immessi in consumo, oltre ai dazi doganali e all’IVA. Le aliquote seguenti sono le aliquote nazionali ordinarie comunicate alla Commissione europea; la categoria applicabile dipende dal prodotto (titolo alcolometrico, spumante o non spumante, uso).

Prodotti alcolici intermedi

Stato membroAliquota
Austria 80,00 € per hl
Belgio 157,78 € – 256,09 € per hl · esistono aliquote ridotte
Bulgaria 46,02 € per hl
Cechia 96,40 € per hl
Cipro 45,00 € per hl
Croazia 106,18 € per hl · esistono aliquote ridotte
Danimarca 201,99 € – 246,86 € per hl · esistono aliquote ridotte
Estonia 350,90 € per hl
Finlandia 886,24 € per hl · esistono aliquote ridotte
Francia 209,53 € per hl · esistono aliquote ridotte
Germania 153,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Grecia 102,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Irlanda 616,45 € – 849,68 € per hl · esistono aliquote ridotte
Italia 88,67 € per hl
Lettonia 162,50 € – 325,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Lituania 411,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Lussemburgo 66,93 € per hl · esistono aliquote ridotte
Malta 152,00 € per hl
Paesi Bassi 161,80 € per hl · esistono aliquote ridotte
Polonia 109,67 € per hl · esistono aliquote ridotte
Portogallo 43,96 € – 87,92 € per hl · esistono aliquote ridotte
Romania 138,10 € per hl
Slovacchia 84,24 € per hl
Slovenia 141,24 € per hl
Spagna 64,13 € per hl · esistono aliquote ridotte
Svezia 560,92 € per hl · esistono aliquote ridotte
Ungheria 78,49 € per hl

Vino non spumante

Stato membroAliquota
Austria 0,00 € per hl
Belgio 74,91 € per hl · esistono aliquote ridotte
Bulgaria 0,00 € per hl
Cechia 0,00 € per hl
Cipro 0,00 € per hl
Croazia 0,00 € per hl
Danimarca 150,82 € – 201,99 € per hl · esistono aliquote ridotte
Estonia 179,27 € per hl · esistono aliquote ridotte
Finlandia 504,97 € per hl · esistono aliquote ridotte
Francia 4,19 € per hl
Germania 0,00 € per hl
Grecia 0,00 € per hl
Irlanda 424,84 € – 616,45 € per hl · esistono aliquote ridotte
Italia 0,00 € per hl
Lettonia 74,00 € – 148,00 € per hl
Lituania 296,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Lussemburgo 0,00 € per hl
Malta 20,50 € per hl · esistono aliquote ridotte
Paesi Bassi 95,69 € per hl · esistono aliquote ridotte
Polonia 54,72 € per hl · esistono aliquote ridotte
Portogallo 0,00 € per hl
Romania 2,1645 € per hl
Slovacchia 0,00 € per hl
Slovenia 0,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Spagna 0,00 € per hl · esistono aliquote ridotte
Svezia 268,04 € – 560,92 € per hl · esistono aliquote ridotte
Ungheria 0,00 € per hl

Il codice NC può comprendere anche merci tassate in un’altra categoria, e gli Stati membri applicano aliquote ridotte ed esenzioni (piccoli produttori, usi). Fonte: TEDB · 26 ottobre 2026 · © European Union, CC BY 4.0

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—32 €/hl
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–AlbaniaContingente Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed ErzegovinaContingente Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–AlgeriaContingente Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–IsraeleContingente Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–MontenegroContingente Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del NordContingente Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–SerbiaContingente Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–KosovoContingente Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama 0 EUR / hl
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 25,6 EUR / hl
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale 0 EUR / hl
accordo UE–Marocco Marocco 0 EUR / hl
accordo UE–Messico Messico 0 EUR / hl
accordo UE–Tunisia Tunisia 6,4 EUR / hl

UE: importazioni mensili · HS 2204.21

ultimi 12 mesi958,5 Mln €-10,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,72 € al kg
Aliquota preferenziale48%
gen 2024: 77,3 Mln €feb 2024: 77,1 Mln €mar 2024: 92,3 Mln €apr 2024: 91,2 Mln €mag 2024: 83,8 Mln €giu 2024: 91,2 Mln €lug 2024: 88,7 Mln €ago 2024: 80,6 Mln €set 2024: 119,1 Mln €ott 2024: 97,5 Mln €nov 2024: 104,4 Mln €dic 2024: 81,5 Mln €gen 2025: 76,7 Mln €feb 2025: 80,3 Mln €mar 2025: 70,2 Mln €apr 2025: 90 Mln €mag 2025: 97,4 Mln €giu 2025: 88,8 Mln €lug 2025: 85,9 Mln €ago 2025: 78,9 Mln €set 2025: 112 Mln €ott 2025: 86,2 Mln €nov 2025: 86,9 Mln €dic 2025: 75,6 Mln €gen 2026: 75,4 Mln €feb 2026: 66,1 Mln €mar 2026: 78,2 Mln €apr 2026: 74,4 Mln €mag 2026: 72,8 Mln €giu 2026: 79,7 Mln €lug 2026: 81,2 Mln €ago 2026: 69,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cile 197,7 Mln € 20,6% -16,1%
Stati Uniti 160 Mln € 16,7% -15,1%
Sudafrica 108,9 Mln € 11,4% -4,7%
Australia 90,6 Mln € 9,5% -10,5%
Nuova Zelanda 84,7 Mln € 8,8% -4,3%
Regno Unito 74,8 Mln € 7,8% +16,8%
Argentina 61,6 Mln € 6,4% -13,4%
Moldavia 49,9 Mln € 5,2% -11,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2204.21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

Linee tariffarie (UE): 2204.21

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N319321 U.S. CBP 25 maggio 2021 · 2204.21.50.35

    The tariff classification of wine from Chile

  • N314590 U.S. CBP 29 settembre 2020 · 2204.21.50.40

    The tariff classification of “Fiamma d’Oro” Red Grape Must from Italy

  • N314247 U.S. CBP 4 settembre 2020 · 2204.21.80.60

    The tariff classification of White Wine from France

  • N308605 U.S. CBP 21 gennaio 2020 · 2204.21.50.40

    The tariff classification of a variety of Canned Wines from Spain.

  • 600010380 HMRC 23 aprile 2024 – 22 aprile 2027 · 2204 21 97 11

    75CL bottle white wine Grape: Sauvignon blanc Brand: Oxford Landing Estates Region: Australia Alcohol: 10.5%

6 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Nota di sottovoci
Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 22 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2204 · Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.

2204 21 06 a 2204 21 09 · Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

Rientrano in queste sottovoci:

1. i vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a fungo», che non rispondono alla definizione dei «vini spumanti» di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo;

2. i vini presentati altrimenti che in bottiglia chiusa con tappo «a fungo», aventi una sovrappressione minima di 1 bar ed inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 °C.

Ai sensi di questa sottovoce sono considerati come tappi «a fungo» esclusivamente i tappi di sughero dalla forma corrispondente allo schizzo riportato qui appresso, nonché i tappi analoghi di materie plastiche.

Considerazioni generali del capitolo

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Considerazioni generali

Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.

Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.

Nota complementare 2 b)

Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri vini varietali 32 €/hl l
2025 invariato 32 €/hl l
2024 invariato 32 €/hl l
2023 invariato 32 €/hl l
2022 invariato 32 €/hl l
2021 invariato 32 €/hl l
2020 invariato 32 €/hl l
2019 Other varietal wines 32 €/hl l

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 2204 21 08 è una delle 58 linee della sottovoce 2204.21, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri.

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 32 €/hl.

Le merci originarie di 129 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di 32 €/hl; per 115 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2204.21 per 958,5 Mln € (−10% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,72 € al kg; il Cile ne ha fornito il 21%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 70%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 27%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 50%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 50% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2204.21 per 7,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Cile.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2204 21 08?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 32 €/hl; l’unità supplementare è l. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2204 21 08?

129 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 115 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2204 21 08?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2204.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Cile (254,2 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)