2204 · Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2204.21
Vino in bottiglia fino a 2 l
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 3 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
| 2204 21 91 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol |
| 2204 21 91 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol |
| 2204 21 91 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol |
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 11 luglio 2018 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
Alcol, tabacchi e prodotti energetici pagano anche l’accisa dello Stato membro in cui sono immessi in consumo, oltre ai dazi doganali e all’IVA. Le aliquote seguenti sono le aliquote nazionali ordinarie comunicate alla Commissione europea; la categoria applicabile dipende dal prodotto (titolo alcolometrico, spumante o non spumante, uso).
| Stato membro | Aliquota |
|---|---|
| 80,00 € per hl | |
| 157,78 € – 256,09 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 46,02 € per hl | |
| 96,40 € per hl | |
| 45,00 € per hl | |
| 106,18 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 201,99 € – 246,86 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 350,90 € per hl | |
| 886,24 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 209,53 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 153,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 102,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 616,45 € – 849,68 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 88,67 € per hl | |
| 162,50 € – 325,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 411,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 66,93 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 152,00 € per hl | |
| 161,80 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 109,67 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 43,96 € – 87,92 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 138,10 € per hl | |
| 84,24 € per hl | |
| 141,24 € per hl | |
| 64,13 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 560,92 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 78,49 € per hl |
| Stato membro | Aliquota |
|---|---|
| 0,00 € per hl | |
| 74,91 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 0,00 € per hl | |
| 0,00 € per hl | |
| 0,00 € per hl | |
| 0,00 € per hl | |
| 150,82 € – 201,99 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 179,27 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 504,97 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 4,19 € per hl | |
| 0,00 € per hl | |
| 0,00 € per hl | |
| 424,84 € – 616,45 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 0,00 € per hl | |
| 74,00 € – 148,00 € per hl | |
| 296,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 0,00 € per hl | |
| 20,50 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 95,69 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 54,72 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 0,00 € per hl | |
| 2,1645 € per hl | |
| 0,00 € per hl | |
| 0,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 0,00 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 268,04 € – 560,92 € per hl · esistono aliquote ridotte | |
| 0,00 € per hl |
Il codice NC può comprendere anche merci tassate in un’altra categoria, e gli Stati membri applicano aliquote ridotte ed esenzioni (piccoli produttori, usi). Fonte: TEDB · 26 ottobre 2026 · © European Union, CC BY 4.0
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 €/hl.
Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 €/% vol/hl.
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 197,7 Mln € | 20,6% | -16,1% | |
| 160 Mln € | 16,7% | -15,1% | |
| 108,9 Mln € | 11,4% | -4,7% | |
| 90,6 Mln € | 9,5% | -10,5% | |
| 84,7 Mln € | 8,8% | -4,3% | |
| 74,8 Mln € | 7,8% | +16,8% | |
| 61,6 Mln € | 6,4% | -13,4% | |
| 49,9 Mln € | 5,2% | -11,5% |
2204.21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of wine from Chile
The tariff classification of “Fiamma d’Oro” Red Grape Must from Italy
The tariff classification of White Wine from France
The tariff classification of a variety of Canned Wines from Spain.
75CL bottle white wine Grape: Sauvignon blanc Brand: Oxford Landing Estates Region: Australia Alcohol: 10.5%
6 decisioni in totale per questo codice
1. Ai sensi della sottovoce 220410, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.
1. La sottovoce 22021000 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 22060010, secondo il caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 22043010, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 220421, 220422 e 220429:
A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 22042111 a 22042198 , 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 22042198 , 22042298 e 22042998;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22042123 e 22042233.
5. Le sottovoci da 22042111 a 22042198, 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
mediante concentrazione a freddo, o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (GU L 149 dell'7.6.2019, pag. 1) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 220410, 220421, 220422 e 220429:
a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
c) si considerano come "vini prodotti nell'Unione europea" i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Ai fini delle sottovoci 22043092 e 22043096, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 22060010, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 22060031 e 22060039, si considerano come spumanti:
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 22090011 e 22090019, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
12. La sottovoce 220720 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);
c) osside di terz-butile e metile (MTBE);
d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);
e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);
f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.
13. Ai sensi delle sottovoci 22029911 e 22029915, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, per il fattore 6,25.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo.
Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo.
Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali.
Considerazioni generali
Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.
Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.
Nota complementare 2 b)
Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | altri | — | l |
| 2025 | invariato | — | l |
| 2024 | invariato | — | l |
| 2023 | invariato | — | l |
| 2022 | invariato | — | l |
| 2021 | invariato | — | l |
| 2020 | invariato | — | l |
| 2019 | Other | — | l |
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 2204 21 92.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 2204 21 91 è una delle 58 linee della sottovoce 2204.21, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri.
Su questa linea non è indicata alcuna aliquota.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2204.21 per 958,5 Mln € (−10% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,72 € al kg; il Cile ne ha fornito il 21%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 70%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 27%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 50%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 50% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2204.21 per 7,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Cile.
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 2204.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Cile (254,2 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.