2306 41 00 · di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico
Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 2306 41.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2306.41
Panelli di colza
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 1 novembre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 1 novembre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
Dazio applicabile, eccetto per i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, cui si applica un dazio ad valorem del 50 %.
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 91,5 Mln € | 60,5% | +172,5% | |
| 28,1 Mln € | 18,6% | +1,2% | |
| 24,6 Mln € | 16,3% | -12,1% | |
| 3,5 Mln € | 2,3% | +175.284.550% | |
| 1,4 Mln € | 0,9% | -13,5% | |
| 1,3 Mln € | 0,9% | -26,3% | |
| 563K € | 0,4% | -61,3% | |
| 205K € | 0,1% | -96,6% |
2306.41 di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico
1. Ai sensi della sottovoce 230641, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 2306 41.
Nota complementare 3
Il titolo alcolometrico massico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito) contenuta in 100 chilogrammi del prodotto considerato per il fattore 0,47.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Of low erucic acid rape or colza seeds | Esente | — |
Il codice NC 2306 41 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2306.41 (di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
5 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. e l’accordo UE–Regno Unito, a fronte di un dazio per i paesi terzi di Esente.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2306.41 nell’UE hanno raggiunto 151,2 Mln € (+51% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Canada ne ha fornito il 61%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 5,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 5,4%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2306.41 per 1,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’Ucraina.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
5 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 5 dei quali allo 0%, nell’ambito di Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra., dell’accordo UE–Regno Unito e dell’accordo UE–Israele, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 2306.41, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’Ucraina (47 Mln USD), davanti alla Russia.