2620 11 00: Scorie, ceneri e residui: contenenti principalmente zinco, metalline di galvanizzazione
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
2620 Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti:
contenenti principalmente zinco:
2620 11 00 metalline di galvanizzazione
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1157/24
Documenti
C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
Y770 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9 sexies).
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 5
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
24 ottobre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazione – Rifiuti
All third countries
Regulation 1157/24
21 maggio 2026
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 2620.11
ultimi 12 mesi40,5 Mln €-9,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,99 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);
b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);
c) i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);
d) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
e) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);
f) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112 o 8549);
g) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
a) le scorie, ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e
b) le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 262021, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.
2. Le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 262060.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
2620 11 00 · metalline di galvanizzazione
Si distinguono:
1. le matte di galvanizzazione pesanti, che sono prodotti metallici di composizione assai variabile e non omogenea, meno fusibili e più dense dello zinco, che si despositano sul fondo del bagno di zinco liquido durante la zincatura per immersione a caldo di: lamiere d'acciaio, fili, tubi, ecc.
Queste matte vengono tolte dal bagno allo stato «pastoso» e poi vengono modellate fino a far loro assumere la forma di piastre o «pani» che possono avere un aspetto esterno rugoso e anche spugnoso.
Esse contengono da 2 a 5 % in peso di ferro, il loro tenore di zinco varia tra 92 e 94 % in peso. Il tenore di alluminio è generalmente modesto e non supera 0,2-0,3 % in peso;
2. le matte di galvanizzazione leggere o «matte di superficie», che sono prodotti metallici di schiumatura dei bagni di galvanizzazione continua mediante processo Senzimir, e non contengono fondenti.
Queste matte, meno dense dello zinco, galleggiano sulla superficie dei bagni. Asportate da questi bagni allo stato pastoso e modellate in forma di «pani», esse presentano un aspetto esterno meno irregolare delle precedenti.
Il tenore di ferro è assai più modesto, generalmente inferiore a 0,5 % in peso. Il tenore di alluminio è più forte: da 1 a 2 % in peso. Il tenore di zinco è dell'ordine di 98 % in peso.
Esse non devono essere confuse con le leghe di zinco (voce 7901), che generalmente hanno un tenore di alluminio in peso da 3 a 5 % e possono contenere fino a 3 %, in peso, di rame, ma che rispondono a caratteristiche tecniche precise, mentre la composizione delle matte di zinco è tale da non consentire un loro utile impiego al di fuori dei processi di trasformazione metallurgica o chimica.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
metalline di galvanizzazione
Esente
—
2025
invariato
Esente
—
2024
invariato
Esente
—
2023
invariato
Esente
—
2022
invariato
Esente
—
2021
invariato
Esente
—
2020
invariato
Esente
—
2019
Hard zinc spelter
Esente
—
Il codice NC 2620 11 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2620.11 (scorie, ceneri e residui).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2620.11 nell’UE hanno raggiunto 40,5 Mln € (−10% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 19%, davanti al Messico.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 3,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 3,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2620.11 per 157,4 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 2620 11 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 2620.11, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (7,3 Mln USD), davanti alla Turchia.
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