Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2825.90
2825 90 60: Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici: altri, ossido di cadmio
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 2825 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:
- 2825 90 altri:
- 2825 90 60 Ossido di cadmio
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documenti
- Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
- Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
- Y747 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006
- L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1907/06
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 7
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 24 aprile 2026 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Regno Unito, Israele, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Turchia, Stati Uniti) | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 30 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 12% aliquota ridotta
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
-
Italia 22%
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Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 6% aliquota ridotta
-
Ungheria 27%
TEDB · 30 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 2825.90
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 128,9 Mln € | 35,9% | +452,9% | |
| 113,1 Mln € | 31,5% | +13,7% | |
| 32,3 Mln € | 9% | +254,2% | |
| 21,9 Mln € | 6,1% | +570,8% | |
| 13,1 Mln € | 3,6% | +19,4% | |
| 12,9 Mln € | 3,6% | +18,4% | |
| 10,6 Mln € | 2,9% | — | |
| 10,3 Mln € | 2,9% | +27% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2825.90 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici: altri
Linee tariffarie (UE): 2825.90
- 2825 90 11Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, enon più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri
- 2825 90 19Ossido, idrossido e perossido di calcio: altri
- 2825 90 20Ossido e idrossido di berillio
- 2825 90 40Ossidi e idrossidi di tungsteno
- 2825 90 60Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici: altri, ossido di cadmio
- 2825 90 85Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici: altri
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N321599 U.S. CBP
The tariff classification of Nickel Cobalt Manganese Hydroxide from South Korea
- N319006 U.S. CBP
The tariff classification of “Tipaque Black SG-101” and “Tipaque Black SG-103” from Japan
- N306899 U.S. CBP
The tariff classification of evaporation materials from China
- N306455 U.S. CBP
The tariff classification of Titanium Oxide, Tantalum Oxide, Hafnium Oxide, and Zirconium Oxide from China
Note legali
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI
Considerazioni generali
Composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ossido di cadmio | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Cadmium oxide | Esente | — |
Il codice NC 2825 90 60 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2825.90 (idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici: altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2825.90 nell’UE hanno raggiunto 359,5 Mln € (+97% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Vietnam ne ha fornito il 36%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 5,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 4%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 3,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2825.90 per 238 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 2825 90 60?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 2825.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (55 Mln USD), davanti alla Cina.