Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3002.15

3002 15 00

3002 15 00: Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici in dosi

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili; colture cellulari, anche modificate:
  2. Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:
  3. 3002 15 00 Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 2

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 1 dicembre 2024
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023

Dati TARIC al 1 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 0% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 2,1% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 0% / 6% / 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 0% aliquota ridotta
  • Italia 22%
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 5% aliquota ridotta
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 0% / 5% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 5% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 5% aliquota ridotta

TEDB · 1 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 3002.15

ultimi 12 mesi27,4 Mld €+1,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4929,39 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,9 Mld €feb 2024: 2 Mld €mar 2024: 2 Mld €apr 2024: 2 Mld €mag 2024: 2,3 Mld €giu 2024: 2,2 Mld €lug 2024: 2,4 Mld €ago 2024: 2,1 Mld €set 2024: 2,6 Mld €ott 2024: 2,1 Mld €nov 2024: 2,3 Mld €dic 2024: 1,8 Mld €gen 2025: 2,4 Mld €feb 2025: 2,2 Mld €mar 2025: 2,6 Mld €apr 2025: 1,8 Mld €mag 2025: 2,2 Mld €giu 2025: 2,3 Mld €lug 2025: 2,4 Mld €ago 2025: 2,4 Mld €set 2025: 2,4 Mld €ott 2025: 2,1 Mld €nov 2025: 2,3 Mld €dic 2025: 1,8 Mld €gen 2026: 2 Mld €feb 2026: 2,5 Mld €mar 2026: 2,1 Mld €apr 2026: 2,1 Mld €mag 2026: 2,5 Mld €giu 2026: 2,7 Mld €lug 2026: 2,4 Mld €ago 2026: 2,6 Mld € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 15,9 Mld € 58% +7,6%
Stati Uniti 6,4 Mld € 23,3% -6,7%
Corea del Sud 2,3 Mld € 8,4% +11,5%
Regno Unito 938,3 Mln € 3,4% -7,3%
Singapore 768,1 Mln € 2,8% -25,4%
Cina 269,5 Mln € 1% +14,5%
Giappone 261,5 Mln € 1% +8,4%
Turchia 111,2 Mln € 0,4% -63,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3002.15 Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N363467 U.S. CBP 17 agosto 2026 · 3002.15.00.91

    The tariff classification of ZIEXTENZO® (pegfilgrastim-bmez) Injection in dosage form, from Austria

  • N350948 U.S. CBP 18 dicembre 2025 · 3002.15.00.91

    The tariff classification of HEC88473 Drug Product (also known as APL-18881) in dosage form, from China

  • N335649 U.S. CBP 18 ottobre 2023 · 3002.15.00.11

    The tariff classification of Hyrimoz® (adalimumab-adaz) Injection in dosage form, from Austria

  • N331005 U.S. CBP 7 marzo 2023 · 3002.15.00.91

    The tariff classification of clinical trial kits from the United States

  • 600011801 HMRC 19 dicembre 2024 – 18 dicembre 2027 · 3002 15 00 00

    Diagnostic slides to detect antibodies in serum. Designed to diagnose autoimmune diseases. The product has a tissue substrate (which is the endomysial antigen (EMA-IgA)) on the slide which is produced from an animal by product. Using cryotomy a frozen section of biological material is attached to…

18 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Note di sottovoci

Note di capitolo: Capitolo 30 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3002 13 00 a 3002 19 00 · Prodotti immunologici e altri

Queste sottovoci comprendono i prodotti descritti nelle note esplicative del SA relative alla voce 3002, lettera C), parte 2.

Considerazioni generali del capitolo

PRODOTTI FARMACEUTICI

Considerazioni generali

Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell'Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.

Nota complementare 1

1. Si intendono per preparazioni medicinali a base di erbe le preparazioni a base di una o più sostanze attive prodotte sottoponendo una pianta o parti di essa ad operazioni quali l'essiccazione, la triturazione, l'estrazione o la purificazione.

Si intende per sostanza attiva una sostanza chimicamente definita, un gruppo di sostanze chimicamente definite (per esempio, alcaloidi, polifenoli, antocianini) o un estratto di piante. Queste sostanze attive devono avere delle proprietà medicinali per la prevenzione o il trattamento di malattie, di disturbi o di sintomi specifici.

2. Le preparazioni medicinali omeopatiche sono ottenuti da prodotti, sostanze o composizioni denominati «basi omeopatiche» (tinture madri). Il grado di diluizione deve essere indicato (ad esempio D6).

3. Si intendono per preparazioni di vitamine o di minerali le preparazioni a base di vitamine della voce 2936, di minerali, inclusi i microelementi e loro misture. Esse sono impiegate per il trattamento o la prevenzione di malattie, di disturbi o di sintomi specifici. Il contenuto di vitamine o di minerali di queste preparazioni è molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato (RDA).

Per quanto riguarda la dose giornaliera raccomandata (RDA) di determinate vitamine e sali minerali si veda, ad esempio, la tabella di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 58), riprodotta di seguito:

Vitamine e sali mineraliRDA
Vitamina A800 μg
Vitamina D5 μg
Vitamina E12 mg
Vitamina K75 μg
Vitamina C80 mg
Tiamina1,1 mg
Riboflavina1,4 mg
Niacina16 mg
Vitamina B61,4 mg
Acido folico200 μg
Vitamina B122,5 μg
Biotina50 μg
Acido pantotenico6 mg
Potassio2 000 mg
Cloruro800 mg
Calcio800 mg
Fosforo700 mg
Magnesio375 mg
Ferro14 mg
Zinco10 mg
Rame1 mg
Manganesio2 mg
Fluoruro3,5 mg
Selenio55 μg
Cromo40 μg
Molibdeno50 μg
Iodio150 μg

4. Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di aminoacidi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:

Aminoacido essenzialeRDA (mg)
Istidina700
Isoleucina1 400
Leucina2 730
Lisina2 100
Metionina + cisteina1 050
Cisteina287
Metionina728
Fenilalanina + Tirosina1 750
Treonina1 050
Triptofano280
Valina1 820

Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di acidi grassi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:

Tipi di acidi grassi essenzialiNome dell’acido grasso essenzialeRDA (g)
Acidi grassi polinsaturi n-3Acido linolenico (ALA)2
Acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lungaEPA e DHA0,25
Acidi grassi polinsaturi n-6Acido linoleico10

Non sono comprese nella voce 3004, tra l'altro, gli alimenti complementari e le preparazioni dietetiche [cfr. anche la nota 1 a) del presente capitolo].

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale Esente —

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 3002 10 98.

Il codice NC 3002 15 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3002.15 (prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la…).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3002.15 per 27,4 Mld € (+2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4929,39 € al kg; la Svizzera ne ha fornito il 58%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3002.15 per 63,8 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3002 15 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3002.15, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (14,3 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.

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