Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3003.20
3003 20 00: Medicamenti: altri, contenenti antibiotici
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 3003 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:
- 3003 20 00 altri, contenenti antibiotici
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 3
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1907/06
- Documenti
- Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
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Austria 0% aliquota ridotta
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 12% aliquota ridotta
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Cipro 5% aliquota ridotta
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 9% aliquota ridotta
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Finlandia 13,5% aliquota ridotta
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 6% / 13% aliquota ridotta
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Irlanda 0% aliquota ridotta
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Italia 10% aliquota ridotta
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Lettonia 12% aliquota ridotta
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Lituania 5% aliquota ridotta
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Lussemburgo 3% aliquota ridotta
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Malta 0% aliquota ridotta
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Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
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Polonia 23%
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Portogallo 6% aliquota ridotta
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Romania 11% aliquota ridotta
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Slovacchia 5% aliquota ridotta
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Slovenia 9,5% aliquota ridotta
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Spagna 21%
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Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 3003.20
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 172,8 Mln € | 78,8% | +189,9% | |
| 25,9 Mln € | 11,8% | -1,9% | |
| 19,1 Mln € | 8,7% | -22,4% | |
| 1 Mln € | 0,5% | -29,8% | |
| 334K € | 0,2% | +780,3% | |
| 86K € | 0% | -1,5% | |
| 68K € | 0% | +24% | |
| 4K € | 0% | +1597,8% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3003.20 Medicamenti: altri, contenenti antibiotici
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
b) prodotti, come compresse, gomme da masticare o cerotti (sistemi transdermici), contenenti nicotina e destinate ad aiutare la disassuefazione dal fumo (voce 2404);
c) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
d) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
e) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
f) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
g) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
h) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502); oppure
ij) reattivi per diagnostica della voce 3822.
2. Ai fini della voce 3002 per «prodotti immunologici» si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF).
3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati»:
1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
b) come «prodotti miscelati»:
1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
b) le laminarie sterili;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
e) placebo e kit di sperimentazione clinica in cieco (o in doppio cieco) da utilizzare per sperimentazioni cliniche riconosciute, presentati sotto forma di dosi, anche contenenti principi attivi;
f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;
k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;
l) i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.
Note di sottovoci
1. Ai fini delle sottovoci 300213 e 300214, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati», prodotti puri, contenenti o meno impurità;
b) come «prodotti miscelati»:
1) i prodotti della precedente lettera a) disciolti in acqua o in altri solventi;
2) i prodotti delle precedenti lettere a) e b) 1), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione e al loro trasporto; e
3) i prodotti delle precedenti lettere a), b) 1) e b) 2) con un altro additivo.
2. Le sottovoci 300360 e 300460 comprendono medicamenti contenenti artemisinina (DCI) per assunzione orale combinata con altri principi attivi o contenenti uno dei seguenti principi attivi, combinati o meno con altri principi attivi: amodiachina (DCI); acido artelinico o suoi sali; artenimol (DCI); artemotil (DCI); artemetero (DCI); artesunato (DCI); clorochina (DCI); diidroartemisinina (DCI); lumefantrina (DCI); meflochina (DCI); piperachina (DCI); pirimetamina (DCI) o sulfadoxina (DCI).
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
PRODOTTI FARMACEUTICI
Considerazioni generali
Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell'Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.
Nota complementare 1
1. Si intendono per preparazioni medicinali a base di erbe le preparazioni a base di una o più sostanze attive prodotte sottoponendo una pianta o parti di essa ad operazioni quali l'essiccazione, la triturazione, l'estrazione o la purificazione.
Si intende per sostanza attiva una sostanza chimicamente definita, un gruppo di sostanze chimicamente definite (per esempio, alcaloidi, polifenoli, antocianini) o un estratto di piante. Queste sostanze attive devono avere delle proprietà medicinali per la prevenzione o il trattamento di malattie, di disturbi o di sintomi specifici.
2. Le preparazioni medicinali omeopatiche sono ottenuti da prodotti, sostanze o composizioni denominati «basi omeopatiche» (tinture madri). Il grado di diluizione deve essere indicato (ad esempio D6).
3. Si intendono per preparazioni di vitamine o di minerali le preparazioni a base di vitamine della voce 2936, di minerali, inclusi i microelementi e loro misture. Esse sono impiegate per il trattamento o la prevenzione di malattie, di disturbi o di sintomi specifici. Il contenuto di vitamine o di minerali di queste preparazioni è molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato (RDA).
Per quanto riguarda la dose giornaliera raccomandata (RDA) di determinate vitamine e sali minerali si veda, ad esempio, la tabella di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 58), riprodotta di seguito:
| Vitamine e sali minerali | RDA |
| Vitamina A | 800 μg |
| Vitamina D | 5 μg |
| Vitamina E | 12 mg |
| Vitamina K | 75 μg |
| Vitamina C | 80 mg |
| Tiamina | 1,1 mg |
| Riboflavina | 1,4 mg |
| Niacina | 16 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg |
| Acido folico | 200 μg |
| Vitamina B12 | 2,5 μg |
| Biotina | 50 μg |
| Acido pantotenico | 6 mg |
| Potassio | 2 000 mg |
| Cloruro | 800 mg |
| Calcio | 800 mg |
| Fosforo | 700 mg |
| Magnesio | 375 mg |
| Ferro | 14 mg |
| Zinco | 10 mg |
| Rame | 1 mg |
| Manganesio | 2 mg |
| Fluoruro | 3,5 mg |
| Selenio | 55 μg |
| Cromo | 40 μg |
| Molibdeno | 50 μg |
| Iodio | 150 μg |
4. Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di aminoacidi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:
| Aminoacido essenziale | RDA (mg) |
| Istidina | 700 |
| Isoleucina | 1 400 |
| Leucina | 2 730 |
| Lisina | 2 100 |
| Metionina + cisteina | 1 050 |
| Cisteina | 287 |
| Metionina | 728 |
| Fenilalanina + Tirosina | 1 750 |
| Treonina | 1 050 |
| Triptofano | 280 |
| Valina | 1 820 |
Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di acidi grassi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:
| Tipi di acidi grassi essenziali | Nome dell’acido grasso essenziale | RDA (g) |
| Acidi grassi polinsaturi n-3 | Acido linolenico (ALA) | 2 |
| Acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lunga | EPA e DHA | 0,25 |
| Acidi grassi polinsaturi n-6 | Acido linoleico | 10 |
Non sono comprese nella voce 3004, tra l'altro, gli alimenti complementari e le preparazioni dietetiche [cfr. anche la nota 1 a) del presente capitolo].
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | altri, contenenti antibiotici | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Other, containing antibiotics | Esente | — |
Il codice NC 3003 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3003.20 (medicamenti: altri, contenenti antibiotici).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3003.20 nell’UE hanno raggiunto 219,3 Mln € (+95% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Giappone ne ha fornito il 79%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3003.20 per 181,8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3003 20 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3003.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (42,9 Mln USD), davanti al Giappone.