3004 39 00: Altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937: altri
Medicinali a base di ormoni, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:
altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937:
3004 39 00 altri
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
Y166 Etichettatura degli inalatori a dose misurata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573, sottoposti ad approvazione speciale dall'Agenzia europea per i medicinali o dalle autorità nazionali — cfr. nota CD807
Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1907/06
Documenti
Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 1
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
31 gennaio 2025
Dati TARIC al 30 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria0% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia9% aliquota ridotta
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia2,1% / 10% aliquota ridotta
Germania19%
Grecia6% / 13% aliquota ridotta
Irlanda0% aliquota ridotta
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania5% aliquota ridotta
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia23%
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia5% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 30 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 3004.39
ultimi 12 mesi7 Mld €+44,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1144,78 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of Progesterone Capsules in dosage form, from China
57 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
b) prodotti, come compresse, gomme da masticare o cerotti (sistemi transdermici), contenenti nicotina e destinate ad aiutare la disassuefazione dal fumo (voce 2404);
c) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
d) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
e) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
f) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
g) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
h) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502); oppure
2. Ai fini della voce 3002 per «prodotti immunologici» si intendono i peptidi e le proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici, come gli anticorpi monoclonali (MAB), i frammenti di anticorpi, gli anticorpi coniugati e i frammenti di anticorpi coniugati, le interleuchine, gli interferoni (IFN), le chemochine e alcuni fattori di necrosi tumorale (TNF), i fattori della crescita (GF), le ematopoietine e i fattori stimolanti le colonie (CSF).
3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati»:
1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
b) come «prodotti miscelati»:
1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
b) le laminarie sterili;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
e) placebo e kit di sperimentazione clinica in cieco (o in doppio cieco) da utilizzare per sperimentazioni cliniche riconosciute, presentati sotto forma di dosi, anche contenenti principi attivi;
f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;
k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;
l) i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.
Note di sottovoci
1. Ai fini delle sottovoci 300213 e 300214, sono considerati:
a) come «prodotti non miscelati», prodotti puri, contenenti o meno impurità;
b) come «prodotti miscelati»:
1) i prodotti della precedente lettera a) disciolti in acqua o in altri solventi;
2) i prodotti delle precedenti lettere a) e b) 1), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione e al loro trasporto; e
3) i prodotti delle precedenti lettere a), b) 1) e b) 2) con un altro additivo.
2. Le sottovoci 300360 e 300460 comprendono medicamenti contenenti artemisinina (DCI) per assunzione orale combinata con altri principi attivi o contenenti uno dei seguenti principi attivi, combinati o meno con altri principi attivi: amodiachina (DCI); acido artelinico o suoi sali; artenimol (DCI); artemotil (DCI); artemetero (DCI); artesunato (DCI); clorochina (DCI); diidroartemisinina (DCI); lumefantrina (DCI); meflochina (DCI); piperachina (DCI); pirimetamina (DCI) o sulfadoxina (DCI).
Nota complementare
1. La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:
a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;
c) il dosaggio; e
d) le modalità di assunzione.
Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).
Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
3004 · Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto
Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma.
Le espressioni «sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma.
Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali.
Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce.
La voce comprende fra l'altro le preparazioni contenenti un quantitativo sufficiente di sostanze attive per dose giornaliera (per es. ormoni o cofattori) per produrre un effetto terapeutico o profilattico su una malattia o un disturbo specifici. La dose giornaliera è raccomandata sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso di tali prodotti.
L'indice del sistema di classificazione anatomica terapeutica chimica (WHO ATC-DDD index) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), indica la dose definita giornaliera (DDD) che produce un effetto terapeutico o profilattico se applicata in quantità pari o superiori a quelle indicate nell'indice.
La tabella seguente illustra la DDD per le sostanze elencate:
Denominazione della sostanza attiva
Dose definita giornaliera
Unità di misura
Via di somministrazione
Acido α-lipoico o acido tiottico
0,6
g
orale
Acido α-lipoico o acido tiottico
0,6
g
parenterale
Glucosammina solfato
1,5 (*)
g
orale
Levocarnitina
2
g
orale
Levocarnitina
2
g
parenterale
Lovastatina
45
mg
orale
Melatonina
2
mg
orale
N-acetilcisteina
0,5
g
orale
Yohimbina
15
mg
orale
(*) La dose definita giornaliera (DDD) di 1,5 g per la “glucosammina solfato” nell’indice di classificazione anatomica terapeutica chimica (ATC-DDD) si basa sulla sostanza solfato di bis(2-ammonio-2-desossi-D-glucosio) (CAS RN 14999-43-0; formula molecolare (C6H13NO5)2•H2SO4; Mw 456,42 g/mol)».
Considerazioni generali del capitolo
PRODOTTI FARMACEUTICI
Considerazioni generali
Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell'Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.
Nota complementare 1
1. Si intendono per preparazioni medicinali a base di erbe le preparazioni a base di una o più sostanze attive prodotte sottoponendo una pianta o parti di essa ad operazioni quali l'essiccazione, la triturazione, l'estrazione o la purificazione.
Si intende per sostanza attiva una sostanza chimicamente definita, un gruppo di sostanze chimicamente definite (per esempio, alcaloidi, polifenoli, antocianini) o un estratto di piante. Queste sostanze attive devono avere delle proprietà medicinali per la prevenzione o il trattamento di malattie, di disturbi o di sintomi specifici.
2. Le preparazioni medicinali omeopatiche sono ottenuti da prodotti, sostanze o composizioni denominati «basi omeopatiche» (tinture madri). Il grado di diluizione deve essere indicato (ad esempio D6).
3. Si intendono per preparazioni di vitamine o di minerali le preparazioni a base di vitamine della voce 2936, di minerali, inclusi i microelementi e loro misture. Esse sono impiegate per il trattamento o la prevenzione di malattie, di disturbi o di sintomi specifici. Il contenuto di vitamine o di minerali di queste preparazioni è molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato (RDA).
Per quanto riguarda la dose giornaliera raccomandata (RDA) di determinate vitamine e sali minerali si veda, ad esempio, la tabella di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 58), riprodotta di seguito:
Vitamine e sali minerali
RDA
Vitamina A
800 μg
Vitamina D
5 μg
Vitamina E
12 mg
Vitamina K
75 μg
Vitamina C
80 mg
Tiamina
1,1 mg
Riboflavina
1,4 mg
Niacina
16 mg
Vitamina B6
1,4 mg
Acido folico
200 μg
Vitamina B12
2,5 μg
Biotina
50 μg
Acido pantotenico
6 mg
Potassio
2 000 mg
Cloruro
800 mg
Calcio
800 mg
Fosforo
700 mg
Magnesio
375 mg
Ferro
14 mg
Zinco
10 mg
Rame
1 mg
Manganesio
2 mg
Fluoruro
3,5 mg
Selenio
55 μg
Cromo
40 μg
Molibdeno
50 μg
Iodio
150 μg
4. Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di aminoacidi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:
Aminoacido essenziale
RDA (mg)
Istidina
700
Isoleucina
1 400
Leucina
2 730
Lisina
2 100
Metionina + cisteina
1 050
Cisteina
287
Metionina
728
Fenilalanina + Tirosina
1 750
Treonina
1 050
Triptofano
280
Valina
1 820
Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di acidi grassi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:
Tipi di acidi grassi essenziali
Nome dell’acido grasso essenziale
RDA (g)
Acidi grassi polinsaturi n-3
Acido linolenico (ALA)
2
Acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lunga
EPA e DHA
0,25
Acidi grassi polinsaturi n-6
Acido linoleico
10
Non sono comprese nella voce 3004, tra l'altro, gli alimenti complementari e le preparazioni dietetiche [cfr. anche la nota 1 a) del presente capitolo].
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
Esente
—
2025
invariato
Esente
—
2024
invariato
Esente
—
2023
invariato
Esente
—
2022
invariato
Esente
—
2021
invariato
Esente
—
2020
invariato
Esente
—
2019
Other
Esente
—
Il codice NC 3004 39 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3004.39 (altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937: altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3004.39 per 7 Mld € (+45% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1144,78 € al kg; la Cina ne ha fornito il 51%, davanti alla Svizzera.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3004.39 per 15,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3004 39 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3004.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (1,3 Mld USD), davanti alla Svizzera.
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