Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3004.39

3004 39 00

3004 39 00: Altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937: altri

Medicinali a base di ormoni, altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:
  2. altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937:
  3. 3004 39 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y166 Etichettatura degli inalatori a dose misurata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573, sottoposti ad approvazione speciale dall'Agenzia europea per i medicinali o dalle autorità nazionali — cfr. nota CD807
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 1

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra All third countries Regulation 0573/24 31 gennaio 2025

Dati TARIC al 30 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 0% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 2,1% / 10% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 6% / 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 0% aliquota ridotta
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 5% aliquota ridotta
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 23%
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 5% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 30 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 3004.39

ultimi 12 mesi7 Mld €+44,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1144,78 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 339,5 Mln €feb 2024: 220,3 Mln €mar 2024: 320,5 Mln €apr 2024: 337,6 Mln €mag 2024: 370,2 Mln €giu 2024: 269,9 Mln €lug 2024: 230,8 Mln €ago 2024: 204,2 Mln €set 2024: 291,9 Mln €ott 2024: 310,5 Mln €nov 2024: 300,6 Mln €dic 2024: 214 Mln €gen 2025: 226,2 Mln €feb 2025: 213,8 Mln €mar 2025: 614,4 Mln €apr 2025: 802,6 Mln €mag 2025: 534,4 Mln €giu 2025: 480,7 Mln €lug 2025: 498,3 Mln €ago 2025: 319,1 Mln €set 2025: 752,1 Mln €ott 2025: 722,9 Mln €nov 2025: 272,7 Mln €dic 2025: 592,2 Mln €gen 2026: 342,6 Mln €feb 2026: 808 Mln €mar 2026: 714,9 Mln €apr 2026: 307,5 Mln €mag 2026: 217 Mln €giu 2026: 1,1 Mld €lug 2026: 652,7 Mln €ago 2026: 453,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 3,5 Mld € 50,5% +137,4%
Svizzera 1,4 Mld € 20,2% -1%
Stati Uniti 641,9 Mln € 9,2% -19,2%
Regno Unito 223,8 Mln € 3,2% -3,5%
Canada 133,3 Mln € 1,9% -33,1%
Giappone 53,3 Mln € 0,8% +15,9%
India 9,8 Mln € 0,1% +42,6%
Israele 8,6 Mln € 0,1% +48,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3004.39 Altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937: altri

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N364940 U.S. CBP 5 ottobre 2026 · 3004.39.00.80

    The tariff classification of Norepinephrine Bitartrate Injection in dosage form, from Italy

  • N364466 U.S. CBP 18 settembre 2026 · 3004.39.00.80

    The tariff classification of Fulvestrant Injection in dosage form, from Italy

  • N364467 U.S. CBP 18 settembre 2026 · 3004.39.00.80

    The tariff classification of Fulvestrant Injection in dosage form, from Malta

  • N362938 U.S. CBP 5 agosto 2026 · 3004.39.00.80

    The tariff classification of Progesterone Capsules in dosage form, from China

57 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Note di sottovoci
Nota complementare

Note di capitolo: Capitolo 30 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3004 · Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma.

Le espressioni «sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma.

Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali.

Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce.

La voce comprende fra l'altro le preparazioni contenenti un quantitativo sufficiente di sostanze attive per dose giornaliera (per es. ormoni o cofattori) per produrre un effetto terapeutico o profilattico su una malattia o un disturbo specifici. La dose giornaliera è raccomandata sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso di tali prodotti.

L'indice del sistema di classificazione anatomica terapeutica chimica (WHO ATC-DDD index) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), indica la dose definita giornaliera (DDD) che produce un effetto terapeutico o profilattico se applicata in quantità pari o superiori a quelle indicate nell'indice.

La tabella seguente illustra la DDD per le sostanze elencate:

Denominazione della sostanza attivaDose definita giornalieraUnità di misuraVia di somministrazione
Acido α-lipoico o acido tiottico0,6gorale
Acido α-lipoico o acido tiottico0,6gparenterale
Glucosammina solfato1,5 (*)gorale
Levocarnitina2gorale
Levocarnitina2gparenterale
Lovastatina45mgorale
Melatonina2mgorale
N-acetilcisteina0,5gorale
Yohimbina15mgorale

(*) La dose definita giornaliera (DDD) di 1,5 g per la “glucosammina solfato” nell’indice di classificazione anatomica terapeutica chimica (ATC-DDD) si basa sulla sostanza solfato di bis(2-ammonio-2-desossi-D-glucosio) (CAS RN 14999-43-0; formula molecolare (C6H13NO5)2•H2SO4; Mw 456,42 g/mol)».

Considerazioni generali del capitolo

PRODOTTI FARMACEUTICI

Considerazioni generali

Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell'Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.

Nota complementare 1

1. Si intendono per preparazioni medicinali a base di erbe le preparazioni a base di una o più sostanze attive prodotte sottoponendo una pianta o parti di essa ad operazioni quali l'essiccazione, la triturazione, l'estrazione o la purificazione.

Si intende per sostanza attiva una sostanza chimicamente definita, un gruppo di sostanze chimicamente definite (per esempio, alcaloidi, polifenoli, antocianini) o un estratto di piante. Queste sostanze attive devono avere delle proprietà medicinali per la prevenzione o il trattamento di malattie, di disturbi o di sintomi specifici.

2. Le preparazioni medicinali omeopatiche sono ottenuti da prodotti, sostanze o composizioni denominati «basi omeopatiche» (tinture madri). Il grado di diluizione deve essere indicato (ad esempio D6).

3. Si intendono per preparazioni di vitamine o di minerali le preparazioni a base di vitamine della voce 2936, di minerali, inclusi i microelementi e loro misture. Esse sono impiegate per il trattamento o la prevenzione di malattie, di disturbi o di sintomi specifici. Il contenuto di vitamine o di minerali di queste preparazioni è molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato (RDA).

Per quanto riguarda la dose giornaliera raccomandata (RDA) di determinate vitamine e sali minerali si veda, ad esempio, la tabella di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 58), riprodotta di seguito:

Vitamine e sali mineraliRDA
Vitamina A800 μg
Vitamina D5 μg
Vitamina E12 mg
Vitamina K75 μg
Vitamina C80 mg
Tiamina1,1 mg
Riboflavina1,4 mg
Niacina16 mg
Vitamina B61,4 mg
Acido folico200 μg
Vitamina B122,5 μg
Biotina50 μg
Acido pantotenico6 mg
Potassio2 000 mg
Cloruro800 mg
Calcio800 mg
Fosforo700 mg
Magnesio375 mg
Ferro14 mg
Zinco10 mg
Rame1 mg
Manganesio2 mg
Fluoruro3,5 mg
Selenio55 μg
Cromo40 μg
Molibdeno50 μg
Iodio150 μg

4. Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di aminoacidi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:

Aminoacido essenzialeRDA (mg)
Istidina700
Isoleucina1 400
Leucina2 730
Lisina2 100
Metionina + cisteina1 050
Cisteina287
Metionina728
Fenilalanina + Tirosina1 750
Treonina1 050
Triptofano280
Valina1 820

Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di acidi grassi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:

Tipi di acidi grassi essenzialiNome dell’acido grasso essenzialeRDA (g)
Acidi grassi polinsaturi n-3Acido linolenico (ALA)2
Acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lungaEPA e DHA0,25
Acidi grassi polinsaturi n-6Acido linoleico10

Non sono comprese nella voce 3004, tra l'altro, gli alimenti complementari e le preparazioni dietetiche [cfr. anche la nota 1 a) del presente capitolo].

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Other Esente —

Il codice NC 3004 39 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3004.39 (altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3004.39 per 7 Mld € (+45% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1144,78 € al kg; la Cina ne ha fornito il 51%, davanti alla Svizzera.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3004.39 per 15,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3004 39 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3004.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (1,3 Mld USD), davanti alla Svizzera.

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