Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3302.90

3302 90 10

3302 90 10: Miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri, soluzioni alcoliche

Miscele odorifere non alimentari

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
  2. 3302 90 altri:
  3. 3302 90 10 Soluzioni alcoliche

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 5

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 22 gennaio 2026
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 giugno 2021
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 20 luglio 2025
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, restrizioni all’esportazione All third countries Regulation 0125/19 20 febbraio 2019
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023

Dati TARIC al 1 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 10% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 1 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 3302.90

ultimi 12 mesi1,8 Mld €+6,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione26,52 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 135,1 Mln €feb 2024: 131,7 Mln €mar 2024: 144,2 Mln €apr 2024: 130,5 Mln €mag 2024: 138,3 Mln €giu 2024: 137,8 Mln €lug 2024: 145,1 Mln €ago 2024: 134,7 Mln €set 2024: 140,8 Mln €ott 2024: 150 Mln €nov 2024: 120,8 Mln €dic 2024: 115,3 Mln €gen 2025: 143,9 Mln €feb 2025: 142,1 Mln €mar 2025: 145,7 Mln €apr 2025: 150,8 Mln €mag 2025: 132,8 Mln €giu 2025: 126,7 Mln €lug 2025: 150,2 Mln €ago 2025: 131,1 Mln €set 2025: 144,8 Mln €ott 2025: 141,1 Mln €nov 2025: 126,6 Mln €dic 2025: 122,9 Mln €gen 2026: 142,4 Mln €feb 2026: 145,8 Mln €mar 2026: 164,1 Mln €apr 2026: 152,1 Mln €mag 2026: 137,3 Mln €giu 2026: 169,9 Mln €lug 2026: 167 Mln €ago 2026: 145,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 1,1 Mld € 61,7% +6,1%
Regno Unito 407,6 Mln € 23,2% +14,1%
Stati Uniti 149,6 Mln € 8,5% -14%
Singapore 32,7 Mln € 1,9% +697,7%
Cina 18,6 Mln € 1,1% -8,5%
Turchia 15,3 Mln € 0,9% -22,4%
Giappone 9,7 Mln € 0,5% -6,1%
Messico 9,4 Mln € 0,5% +69,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3302.90 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri

Linee tariffarie (UE): 3302.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N334106 U.S. CBP 9 agosto 2023 · 3302.90.10.50

    The tariff classification of essential oil blends from Spain

  • N319445 U.S. CBP 27 maggio 2021 · 3302.90.10.50

    The tariff classification of an aromatherapy inhaler and fragrance inserts from Canada

  • H304957 U.S. CBP 20 ottobre 2020 · 3302.90.10.50

    Application for Further Review of Protest Number 0901-18-100238; tariff classification of electronic cigarette flavoring liquids

  • H280915 U.S. CBP 24 luglio 2017 · 3302.90.10.50

    Modification of NY 818805 classification of Musk 50/DEP/BB/IPM (Chemical Name – 1,3,4,6,7,8-Hexamethyl-Cyclopenta(G)-2-Benzopyran; CAS 1222-05-5)

  • 600015521 HMRC 9 luglio 2026 – 8 luglio 2029 · 3302 90 90 00

    A mixture, containing food-grade flavourings with diluents & carriers, intended for E-cigarette & Vape Fluid style products. The product is flavoured/scented to resemble a berry fruit jam and toasted bread mixture. It is in the form of a transparent viscous liquid.

  • 600015523 HMRC 9 luglio 2026 – 8 luglio 2029 · 3302 90 90 00

    A mixture, containing food-grade flavourings with diluents & carriers, intended for E-cigarette & Vape Fluid style products. The product is watermelon flavour, in the form of a largely transparent, off-yellow liquid.

  • 600014178 HMRC 8 dicembre 2025 – 7 dicembre 2028 · 3302 90 90 00

    A preparation made from a mixture of odoriferous substances and solvent. This product will be used to provide flavour and fragrance in toothpastes and mouthwashes.

11 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 33 →

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Soluzioni alcoliche Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Alcoholic solutions Esente —

Il codice NC 3302 90 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 3302.90 (miscugli di sostanze odorifere e miscugli: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3302.90 nell’UE hanno raggiunto 1,8 Mld € (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 62%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3302.90 per 3,9 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3302 90 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3302.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (804 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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