Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3405.10

3405 10 00

3405 10 00: Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
  2. 3405 10 00 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 2
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 2

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 2

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 22 ottobre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 20 luglio 2025

Dati TARIC al 3 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 3 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 3405.10

ultimi 12 mesi17,3 Mln €-7,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione6,99 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,6 Mln €feb 2024: 1,8 Mln €mar 2024: 1,6 Mln €apr 2024: 1,9 Mln €mag 2024: 1,5 Mln €giu 2024: 1,1 Mln €lug 2024: 1,7 Mln €ago 2024: 1,5 Mln €set 2024: 1,6 Mln €ott 2024: 1,9 Mln €nov 2024: 1,5 Mln €dic 2024: 1,3 Mln €gen 2025: 1,7 Mln €feb 2025: 1,5 Mln €mar 2025: 1,8 Mln €apr 2025: 1,5 Mln €mag 2025: 1,2 Mln €giu 2025: 1,5 Mln €lug 2025: 1,9 Mln €ago 2025: 1,5 Mln €set 2025: 1,7 Mln €ott 2025: 1,5 Mln €nov 2025: 1,6 Mln €dic 2025: 1,7 Mln €gen 2026: 1,6 Mln €feb 2026: 1,4 Mln €mar 2026: 1,6 Mln €apr 2026: 1,3 Mln €mag 2026: 1,2 Mln €giu 2026: 1,3 Mln €lug 2026: 1,3 Mln €ago 2026: 1,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 5,5 Mln € 31,9% -25,9%
Cina 3,8 Mln € 21,8% -6%
Regno Unito 3,1 Mln € 17,9% +8,1%
Stati Uniti 2,4 Mln € 13,7% -12,9%
Malaysia 809K € 4,7% +86.285,4%
Svizzera 239K € 1,4% +37,4%
Serbia 233K € 1,3% +14%
Norvegia 171K € 1% +22,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3405.10 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N324981 U.S. CBP 5 aprile 2022 · 3405.10.00.00

    The tariff classification of a shoe care kit and replacement components from China.

  • N293363 U.S. CBP 8 febbraio 2018 · 3405.10.00.00

    The tariff classification of a “Leather Restoration Kit” from China

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 34 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3405 10 00 · Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

Le materie prime utilizzate nella fabbricazione di prodotti per calzature consistono generalmente in cere (animali, vegetali, minerali o artificiali), solventi volatili [essenza di trementina, acqua ragia minerale (white spirit), ecc.], coloranti, sostanze diverse (alcole, borace, essenze artificiali, emulsionanti, ecc.).

Le tinture per cuoi e in particolare quelle per calzature di daino non sono prodotti aventi la stessa natura dei lucidi e delle creme e rientrano nella sottovoce 3212 90 00 (se esse sono presentate, come avviene generalmente, in forme o imballaggi per la vendita al minuto). Sono altresì, esclusi dalla presente sottovoce i «bianchi» per calzature che rientrano nella sottovoce 3210 00 90. Quanto ai grassi per calzature, essi rientrano normalmente nelle sottovoci 3403 11 00 o 3403 91 00.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather Esente —

Il codice NC 3405 10 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3405.10 (lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3405.10 per 17,3 Mln € (−8% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,99 € al kg; la Turchia ne ha fornito il 32%, davanti alla Cina.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3405.10 per 111 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3405 10 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3405.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia (3 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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