Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3701.30
3701 30 00: altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
Lastre e pellicole fotografiche oltre 255 mm
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:
- 3701 30 00 altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 3
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di mercurio
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0852/17
- Documenti
- Y924 Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
- Y969 Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 3
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 22 ottobre 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 20 luglio 2025 |
| Controllo delle esportazioni di mercurio | All third countries | Regulation 0852/17 | 31 dicembre 2025 |
Dati TARIC al 27 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 27 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 3701.30
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 239,4 Mln € | 73,1% | -3,4% | |
| 41,5 Mln € | 12,7% | -5,5% | |
| 39,9 Mln € | 12,2% | -22,1% | |
| 4,5 Mln € | 1,4% | -40,4% | |
| 661K € | 0,2% | -87,6% | |
| 537K € | 0,2% | +3032,8% | |
| 269K € | 0,1% | -24% | |
| 172K € | 0,1% | +1,6% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3701.30 altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
Note legali
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm | Esente | m2 |
| 2025 | invariato | Esente | m2 |
| 2024 | invariato | Esente | m2 |
| 2023 | invariato | Esente | m2 |
| 2022 | invariato | Esente | m2 |
| 2021 | invariato | Esente | m2 |
| 2020 | invariato | Esente | m2 |
| 2019 | Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | 1,6% | m2 |
Il codice NC 3701 30 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3701.30 (altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255…).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in m2.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3701.30 nell’UE hanno raggiunto 327,5 Mln € (−8% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 73%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3701.30 per 979 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3701 30 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è m2. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3701.30, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (298 Mln USD), davanti al Giappone.