Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3702.31

3702 31 91

3702 31 91: Pellicole negative a colori:di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, edi lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:
  2. altre pellicole, non perforate, di larghezza uguale o inferiore a 105 mm:
  3. 3702 31 per la fotografia a colori (policromia):
  4. 3702 31 91 Pellicole negative a colori:di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, edi lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di mercurio
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0852/17
    Documenti
    • Y924 Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
    • Y969 Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo delle esportazioni di mercurio All third countries Regulation 0852/17 31 dicembre 2025

Dati TARIC al 4 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 6 novembre 2026

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 3702.31

ultimi 12 mesi10,1 Mln €-9,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione186,97 € al kg
Aliquota preferenziale1%
gen 2024: 657K €feb 2024: 645K €mar 2024: 700K €apr 2024: 1,2 Mln €mag 2024: 808K €giu 2024: 950K €lug 2024: 1,2 Mln €ago 2024: 725K €set 2024: 678K €ott 2024: 709K €nov 2024: 620K €dic 2024: 200K €gen 2025: 1,6 Mln €feb 2025: 1,3 Mln €mar 2025: 969K €apr 2025: 1,1 Mln €mag 2025: 918K €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 1,1 Mln €ago 2025: 960K €set 2025: 668K €ott 2025: 676K €nov 2025: 216K €dic 2025: 1,1 Mln €gen 2026: 416K €feb 2026: 880K €mar 2026: 1,4 Mln €apr 2026: 936K €mag 2026: 1,1 Mln €giu 2026: 1,1 Mln €lug 2026: 290K €ago 2026: 1,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 10 Mln € 99% -10%
Giappone 72K € 0,7% +103,6%
Regno Unito 16K € 0,2% -27,1%
Cina 11K € 0,1% -50%
Svizzera 233 € 0% -59,9%
Canada 226 € 0% +707,1%
Nuova Zelanda 204 € 0% -12,4%
Brasile 199 € 0% -57,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3702.31 per la fotografia a colori (policromia)

Linee tariffarie (UE): 3702.31

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 37 →

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Pellicole negative a colori:di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, edi lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo Esente m
2025 invariato Esente m
2024 invariato Esente m
2023 invariato Esente m
2022 invariato Esente m
2021 invariato Esente m
2020 invariato Esente m
2019 Colour negative film:of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm andof a length of 100 m or morefor the manufacture of instant-picture film-packs Esente m

Il codice NC 3702 31 91 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 3702.31 (per la fotografia a colori (policromia)).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in m.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3702.31 nell’UE hanno raggiunto 10,1 Mln € (−10% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 99%, davanti al Giappone.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 3,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3702.31 per 9 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3702 31 91?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è m. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3702.31, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (4 Mln USD), davanti alla Cina.

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