Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3816.00
3816 00 10: Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili: pigiata di dolomite
Cementi e malte refrattari
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 3816 00 Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801:
- 3816 00 10 Pigiata di dolomite
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 5
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 0285/18
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1907/06
- Documenti
- Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 3
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 4 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
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Austria 20%
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 25,5%
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 23%
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Portogallo 23%
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Romania 21%
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Slovacchia 23%
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Slovenia 22%
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Spagna 21%
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Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 6 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 3816.00
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 43,7 Mln € | 45,6% | +3,3% | |
| 15,5 Mln € | 16,2% | +41,1% | |
| 9,7 Mln € | 10,1% | -9% | |
| 7,4 Mln € | 7,7% | +2,3% | |
| 6,3 Mln € | 6,6% | -82,3% | |
| 4,6 Mln € | 4,8% | +14.078,6% | |
| 4,4 Mln € | 4,6% | +20,3% | |
| 1,3 Mln € | 1,4% | -20,7% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Linee tariffarie (UE): 3816.00
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- 600010496 HMRC
oil bonded moulding sand Use: metal casting Packaging: 25kg plastic bags
Note legali
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Pigiata di dolomite | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | Dolomite ramming mix | Esente | — |
| 2021 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2020 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2019 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 2518 30 00.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 3816 00 10 è una delle 2 linee della sottovoce 3816.00, cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la….
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3816.00 per 95,7 Mln € (−18% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,06 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 46%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 3,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’1% al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 6% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3816.00 per 767 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3816 00 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3816.00, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (44 Mln USD), davanti al Giappone.