4011 80 00 · dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale
Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4011 80.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4011.80
Pneumatici nuovi per macchine edili
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra | All third countries | Regulation 0573/24 | 17 settembre 2025 |
Dati TARIC al 4 novembre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 6 novembre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 4% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | 3% |
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 175,2 Mln € | 33,7% | +3,7% | |
| 112,5 Mln € | 21,7% | -2,3% | |
| 106,9 Mln € | 20,6% | +3,9% | |
| 42,6 Mln € | 8,2% | +10% | |
| 19,2 Mln € | 3,7% | +16,2% | |
| 17,5 Mln € | 3,4% | +0,8% | |
| 12,3 Mln € | 2,4% | +0,7% | |
| 8,2 Mln € | 1,6% | -14,5% |
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of tires from Sri Lanka
The tariff classification of tires from Sri Lanka
The tariff classification of tires from Sri Lanka
The tariff classification of industrial tires from Sri Lanka
8 decisioni in totale per questo codice
1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.
3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:
a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);
b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:
a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 B) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
b) ai tioplasti (TM);
c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).
5.
A) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:
1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera B).
B) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6. Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.
8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).
Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
New pneumatic tyres, of rubber
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4011 80.
Considerazioni generali
Per l'interpretazione della nota 4, lettera a) del capitolo 40, si intendono per sostanze non termoplastiche le sostanze che, in maniera ripetitiva, non possono essere rammollite mediante trattamento termico e messe in forma mediante stampaggio od estrusione.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale | 4% | p/st |
| 2025 | invariato | 4% | p/st |
| 2024 | invariato | 4% | p/st |
| 2023 | invariato | 4% | p/st |
| 2022 | invariato | 4% | p/st |
| 2021 | invariato | 4% | p/st |
| 2020 | invariato | 4% | p/st |
| 2019 | Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines | 4% | p/st |
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 4011 62 00, 4011 63 00, 4011 93 00, 4011 94 00.
Il codice NC 4011 80 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4011.80 (dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle…).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 4%; le quantità si dichiarano in p/st.
151 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 4%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4011.80 nell’UE hanno raggiunto 519,4 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’India ne ha fornito il 34%, davanti al Giappone.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 4%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 4%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 16%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4011.80 per 1,2 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’India.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 4%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 151 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 4011.80, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’India (169 Mln USD), davanti al Giappone.