4104 · Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4104.19
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 maggio 2023 |
Dati TARIC al 30 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 30 ottobre 2026
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 12,6 Mln € | 25,4% | +10,1% | |
| 6,4 Mln € | 13% | +57,8% | |
| 6,1 Mln € | 12,4% | +2,4% | |
| 5,9 Mln € | 11,9% | +49,8% | |
| 2,8 Mln € | 5,6% | +353,7% | |
| 2,3 Mln € | 4,7% | -30% | |
| 2,3 Mln € | 4,7% | +51,4% | |
| 1,8 Mln € | 3,7% | -28,8% |
4104.19 Allo stato umido (compresi i wet-blue): altri
1. Questo capitolo non comprende:
a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.
2.
A) Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).
B) Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.
3. Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo.
Il cuoi e le pelli semplicemente conciati sono riconoscibili soprattutto dal lato carne in cui si può notare, particolarmente sui bordi, un numero più o meno elevato di fibre di origine sottocutanea. Per tale motivo il lato carne presenta una superficie fibrosa e rugosa. Il cuoio e le pelli che hanno subito una concia parziale (preconciati) sono assimilati al cuoio e alle pelli semplicemente conciati.
Le operazioni volte a completare la concia vera e propria, durante le quali il cuoio e le pelli sono liberati dai prodotti impiegati per la concia, nonché dall'acqua che ancora contengono (per esempio: lavaggio, idroestrazione, pressatura, essiccamento e palissonatura), non modificano la classificazione del cuoio e delle pelli. Lo stesso dicasi per la mera spaccatura del cuoio e delle pelli esclusivamente conciati.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2) | Esente | p/st |
| 2025 | invariato | Esente | p/st |
| 2024 | invariato | Esente | p/st |
| 2023 | invariato | Esente | p/st |
| 2022 | invariato | Esente | p/st |
| 2021 | invariato | Esente | p/st |
| 2020 | invariato | Esente | p/st |
| 2019 | Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | Esente | p/st |
Il codice NC 4104 19 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 4104.19 (allo stato umido (compresi i wet-blue): altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4104.19 nell’UE hanno raggiunto 49,5 Mln € (+18% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Brasile ne ha fornito il 25%, davanti all’Argentina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 5,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 3,6% al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 3,6% al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 30%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4104.19 per 188 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Brasile.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 4104.19, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Brasile (12 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.