Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4104.19

4104 19 10

4104 19 10: Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:
  2. allo stato umido (compresi i wet-blue):
  3. 4104 19 altri:
  4. 4104 19 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 1

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023

Dati TARIC al 30 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 30 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 4104.19

ultimi 12 mesi49,5 Mln €+17,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,51 € al kg
Aliquota preferenziale1%
gen 2024: 3,9 Mln €feb 2024: 5,2 Mln €mar 2024: 6 Mln €apr 2024: 5,8 Mln €mag 2024: 5,1 Mln €giu 2024: 3,5 Mln €lug 2024: 4,2 Mln €ago 2024: 2,4 Mln €set 2024: 3,4 Mln €ott 2024: 4,2 Mln €nov 2024: 2,9 Mln €dic 2024: 3 Mln €gen 2025: 3,9 Mln €feb 2025: 2,3 Mln €mar 2025: 3,8 Mln €apr 2025: 3,4 Mln €mag 2025: 4 Mln €giu 2025: 4,9 Mln €lug 2025: 3,1 Mln €ago 2025: 3,2 Mln €set 2025: 4,5 Mln €ott 2025: 4,3 Mln €nov 2025: 4,5 Mln €dic 2025: 3,1 Mln €gen 2026: 4,4 Mln €feb 2026: 4 Mln €mar 2026: 5 Mln €apr 2026: 4,4 Mln €mag 2026: 4,2 Mln €giu 2026: 5,2 Mln €lug 2026: 4,5 Mln €ago 2026: 1,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Brasile 12,6 Mln € 25,4% +10,1%
Argentina 6,4 Mln € 13% +57,8%
Nuova Zelanda 6,1 Mln € 12,4% +2,4%
Stati Uniti 5,9 Mln € 11,9% +49,8%
Sudafrica 2,8 Mln € 5,6% +353,7%
Regno Unito 2,3 Mln € 4,7% -30%
Uruguay 2,3 Mln € 4,7% +51,4%
Australia 1,8 Mln € 3,7% -28,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

4104.19 Allo stato umido (compresi i wet-blue): altri

Linee tariffarie (UE): 4104.19

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 41 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

4104 · Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo.

4104 11 10 a 4104 19 90 · allo stato umido (compresi i wet-blue)

Il cuoi e le pelli semplicemente conciati sono riconoscibili soprattutto dal lato carne in cui si può notare, particolarmente sui bordi, un numero più o meno elevato di fibre di origine sottocutanea. Per tale motivo il lato carne presenta una superficie fibrosa e rugosa. Il cuoio e le pelli che hanno subito una concia parziale (preconciati) sono assimilati al cuoio e alle pelli semplicemente conciati.

Le operazioni volte a completare la concia vera e propria, durante le quali il cuoio e le pelli sono liberati dai prodotti impiegati per la concia, nonché dall'acqua che ancora contengono (per esempio: lavaggio, idroestrazione, pressatura, essiccamento e palissonatura), non modificano la classificazione del cuoio e delle pelli. Lo stesso dicasi per la mera spaccatura del cuoio e delle pelli esclusivamente conciati.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2) Esente p/st
2025 invariato Esente p/st
2024 invariato Esente p/st
2023 invariato Esente p/st
2022 invariato Esente p/st
2021 invariato Esente p/st
2020 invariato Esente p/st
2019 Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) Esente p/st

Il codice NC 4104 19 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 4104.19 (allo stato umido (compresi i wet-blue): altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4104.19 nell’UE hanno raggiunto 49,5 Mln € (+18% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Brasile ne ha fornito il 25%, davanti all’Argentina.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 5,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 3,6% al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 3,6% al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 30%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4104.19 per 188 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Brasile.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 4104 19 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 4104.19, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Brasile (12 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

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