Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4419.90

4419 90 00

4419 90 00: Articoli di legno per la tavola o per la cucina: altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina:
  2. 4419 90 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT
    Si applica alle merci originarie di
    Indonesia
    Atto giuridico
    Decision 0284/14
    Documenti
    • C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
    • Y070 Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
    • Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023
Controllo all’esportazione di beni culturali All third countries Regulation 0116/09 2 marzo 2009

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 4419.90

ultimi 12 mesi230,3 Mln €-6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,41 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 13,5 Mln €feb 2024: 15,4 Mln €mar 2024: 17,2 Mln €apr 2024: 17,5 Mln €mag 2024: 16,9 Mln €giu 2024: 18,9 Mln €lug 2024: 21,4 Mln €ago 2024: 23,1 Mln €set 2024: 23,2 Mln €ott 2024: 26,4 Mln €nov 2024: 21,8 Mln €dic 2024: 18,7 Mln €gen 2025: 18,7 Mln €feb 2025: 19,9 Mln €mar 2025: 20,3 Mln €apr 2025: 17,4 Mln €mag 2025: 18,4 Mln €giu 2025: 20,1 Mln €lug 2025: 22,1 Mln €ago 2025: 18 Mln €set 2025: 20,3 Mln €ott 2025: 20,1 Mln €nov 2025: 21,5 Mln €dic 2025: 18 Mln €gen 2026: 15,8 Mln €feb 2026: 14,7 Mln €mar 2026: 22 Mln €apr 2026: 18,3 Mln €mag 2026: 15,1 Mln €giu 2026: 21,1 Mln €lug 2026: 21,8 Mln €ago 2026: 21,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 172,5 Mln € 74,9% -3,9%
India 17,1 Mln € 7,4% -21,3%
Tunisia 8,5 Mln € 3,7% -6%
Vietnam 6,6 Mln € 2,9% -19,4%
Turchia 4,6 Mln € 2% +12%
Thailandia 3,6 Mln € 1,6% -19,9%
Albania 2,6 Mln € 1,1% +13,9%
Ucraina 2,1 Mln € 0,9% -37,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

4419.90 Articoli di legno per la tavola o per la cucina: altri

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N355875 U.S. CBP 26 novembre 2025 · 4419.90.91.00

    The tariff classification and trade program application of cutting boards from Canada

  • N342781 U.S. CBP 1 ottobre 2024 · 4419.90.91.00

    The tariff classification of a placemat from China

  • N340764 U.S. CBP 18 giugno 2024 · 4419.90.91.00

    The tariff classification of a wooden serving tray from China

  • N333484 U.S. CBP 21 giugno 2023 · 4419.90.91.00

    The tariff classification of a kitchen utensil holder from China

  • 600013447 HMRC 11 agosto 2025 – 10 agosto 2028 · 4419 90 00 00

    Disposable cutlery set which is made from pressed birch wood. They are used for eating on board flights. They are packaged in a brown paper pack. The pack contains 1 x knife, 1 x fork, 1 x spoon, 1 paper napkin, 1 salt sachet, and 1 pepper sachet.

  • 600008979 HMRC 31 ottobre 2023 – 30 ottobre 2026 · 4419 90 00 00

    A cutlery set used to give to passengers on airline to consume provided food. Contains wooden cutlery made from Birchwood, paper wrap, paper napkin and one small sachet of salt and pepper. Made from renewable resources.

10 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 44 →

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

  • Legno si applica dal 30 dicembre 2026

Tableware and kitchenware, of wood (not including used products and second-hand products)

Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 Other Esente —
2021 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2020 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2019 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 4419 90 90.

Il codice NC 4419 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4419.90 (articoli di legno per la tavola o per la cucina: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4419.90 per 230,3 Mln € (−6% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,41 € al kg; la Cina ne ha fornito il 75%, davanti all’India.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,2% al 5,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 6%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 2,7% al 4,7%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4419.90 per 423 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 4419 90 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 4419.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (182,2 Mln USD), davanti all’India.

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