5603 92 10: Tessuto non tessuto 25-70 g/m2, altro: Di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2: spalmate o ricoperte
Tessuto non tessuto 25-70 g/m2, altro
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:
altre:
5603 92 di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2:
5603 92 10 spalmate o ricoperte
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale4,3% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 6
Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamentoEsente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 2658/87
Documenti
C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilitàEsente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1517/18
Documenti
C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffariaEsente
Solo per
5603 92 10 10 Poly(vinyl alcohol) non-wovens, in the piece or cut into rectangles: -|of a thickness of 200|µm or more but not more than 280|µm and -|of a weight of 20|g/m$2|or more but not more than 50|g/m$2
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 2605/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1836/17
Documenti
Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
5603 92 10 10
Poly(vinyl alcohol) non-wovens, in the piece or cut into rectangles: - of a thickness of 200 µm or more but not more than 280 µm and - of a weight of 20 g/m$2 or more but not more than 50 g/m$2
5603 92 10 90
Other
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
4,3%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Application for Further Review of Protest No. 4601-20-108995; Tariff classification of reusable absorbent textile towels
600010399HMRC25 luglio 2024 – 24 luglio 2027 · 5603 92 90 90
Dry wipes made from Non-Woven Spunlace (Rayon/Viscose 75%, Polythene 25%). Weight 54 g/m squared. Suited to specific tasks in controlled areas including transport, healthcare and manufacturing. Suitable for wiping sealant from tools and brushes, as well as other tasks. The wipes are 1/4 folded and…
10 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di prodotti cosmetici del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (generalmente sezioni XIV o XV);
f) gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini e gli inserti per pannolini nonché oggetti simili della voce 9619.
2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).
La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.
Nota complementare
1. Le sottovoci 56031420 e 56039420 riguardano i fogli agugliati, di peso inferiore o uguale a 400 g/m2, di spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con leganti, contenenti meno del 10 % di vetro in peso, in rotoli di diametro compreso fra 100 cm e 130 cm e di larghezza compresa fra 95 cm e 120 cm.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
5603 · Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate
Rientrano in questa sottovoce i prodotti che combinano una rete non tessuta (di fibre tessili) con fibre di cellulosa mediante un trattamento di saldatura ad acqua (spunlacing/hydroentangling) (cfr. anche NESA della voce 5603, II. Agglomerazione e III. Finissaggio).
Su un lato la rete non tessuta resta predominante/visibile e sull'altro lato sono predominanti/visibili le fibre di cellulosa.
Considerati il processo di fabbricazione e le caratteristiche conferite al prodotto dalle fibre tessili (robustezza, resistenza, proprietà di lunga durata, morbidezza al tatto, idrorepellenza), la presenza di fibre di cellulosa non altera la natura del prodotto. Sebbene le fibre tessili non siano sempre predominanti, tale tipo di prodotto resta classificato in questa voce.
Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 6210 10 92.
Considerazioni generali del capitolo
OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
spalmate o ricoperte
4,3%
—
2025
invariato
4,3%
—
2024
invariato
4,3%
—
2023
invariato
4,3%
—
2022
invariato
4,3%
—
2021
invariato
4,3%
—
2020
invariato
4,3%
—
2019
Coated or covered
4,3%
—
Il codice NC 5603 92 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 5603.92 (di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 4,3%; le quantità si dichiarano in —.
140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 4,3%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5603.92 nell’UE hanno raggiunto 288,1 Mln € (+9% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 31%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 4,3%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 4%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 25% al 26%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 4,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 5603.92 per 805,8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 5603 92 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 4,3%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 5603 92 10?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 5603.92, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (82,4 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.
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