6402 12 10 a 6402 19 00 · Calzature per lo sport
Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 6402.12
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
| Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra | All third countries | Regulation 0573/24 | 17 settembre 2025 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 17% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Siria | Siria | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu | 11,9% |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 15,4% |
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 21,4 Mln € | 42,5% | +22,7% | |
| 17,6 Mln € | 35% | -17,4% | |
| 4,5 Mln € | 9% | +21,4% | |
| 2,3 Mln € | 4,6% | +529% | |
| 1,6 Mln € | 3,2% | -7% | |
| 1 Mln € | 2% | -26,1% | |
| 475K € | 0,9% | -4,6% | |
| 457K € | 0,9% | -10% |
6402.12 Calzature da sci e da snowboard
1. Ai sensi delle sottovoci 640212, 640219, 640312, 640319 e 640411, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:
a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, lo snowboard, la lotta, il pugilato e il ciclismo.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo.
Queste sottovoci comprendono tutti i tipi di calzature da sci.
Considerazioni generali
1. Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «suole esterne» e «tomaie», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere C e D.
Inoltre, per quel che riguarda le «tomaie» costituite da due o più materiali [nota 4, lettera a), e nota complementare 1 del capitolo 64], si applicano le seguenti disposizioni:
a) La «tomaia» è la parte della calzatura che copre i lati e la parte superiore del piede e che può anche coprire la gamba. Essa scende fino alla suola, a cui è attaccata ed al cui interno può anche essere inserita.
I materiali costitutivi della tomaia sono quelli parzialmente o totalmente visibili sulla superficie esterna della calzatura. La fodera, pertanto, non è considerata materiale costitutivo della tomaia. I materiali costitutivi della tomaia sono attaccati l'uno all'altro.
Dopo la rimozione di accessori e rinforzi, per calcolare la superficie totale dei materiali che costituiscono la tomaia, non si deve tenere conto della superficie sottostante alle parti sovrapposte, laddove i materiali sono stati attaccati l'uno all'altro.
Per esempio, A corrisponde a del cuoio, B corrisponde ad un materiale tessile e la zona C corrisponde alla parte di materiale tessile B a cui è sovrapposto il materiale di cuoio A. Per calcolare la superficie totale dei materiali che costituiscono la tomaia non si deve tenere conto della superficie costituita dal materiale tessile C.
Non si deve conto di eventuali sistemi di chiusura, per esempio stringhe, strisce di tipo velcro, ecc. [si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera D), ultimo paragrafo].
b) La «fodera» può essere costituita da materiali di qualsiasi tipo. Essa può essere composta da uno o più materiali. Essa è a contatto con il piede e serve da imbottitura, protezione o semplicemente da elemento decorativo. La fodera non è visibile sulla superficie esterna della calzatura, ad eccezione, per esempio, dell'imbottitura attorno al bordo.
c) Gli «accessori» e i «rinforzi» sono definiti nella nota 4, lettera a), e nella nota complementare 1 del capitolo 64 e nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera D), ultimo paragrafo.
Gli accessori hanno in genere funzione decorativa, i rinforzi invece fungono da protezione o supporto. Dato che i rinforzi sono elementi esterni della tomaia con funzione di supporto, essi sono attaccati alla superficie esterna della tomaia e non soltanto alla fodera. Una parte di fodera può tuttavia apparire sotto al rinforzo, purché ciò non riduca la funzione di supporto. Oltre ad essere attaccati alla tomaia, i rinforzi o gli accessori possono anche essere attaccati alla suola o esservi inseriti. Un materiale non è considerato accessorio o rinforzo, ma parte integrante della tomaia, se il metodo di assemblaggio dei materiali che si trovano al di sotto non è durevole (ad esempio, le cuciture sono un metodo di assemblaggio durevole).
Ai sensi della nota 4, lettera a) del capitolo 64 gli «accessori e rinforzi simili» possono essere parimenti il logo o la mascherina.
Al fine di determinare il materiale della «tomaia», non si tiene in considerazione la linguetta parzialmente o completamente coperta (linguetta interna).
Si veda l'illustrazione sottostante: la linea tratteggiata rappresenta la linguetta interna.
Le illustrazioni ed il testo qui di seguito riportati mostrano un esempio del metodo impiegato per determinare il materiale costitutivo della «tomaia»:
La calzatura delle illustrazioni di cui sopra è costituita da cuoio e materiale tessile. Per determinare il materiale costitutivo della «tomaia» ai sensi del capitolo 64 ed eliminare gli «accessori» e i «rinforzi», occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:
1 e 2. Rimuovendo l'inserto (n. 1) e la parte in cuoio (n. 2) appare del materiale tessile sottostante (diverso dalla fodera). Le parti in cuoio (nn. 1 e 2), che hanno funzione protettiva, sono considerate rinforzi. Il materiale tessile sottostante alle parti in cuoio (nn. 1 e 2), essendo parzialmente visibile in superficie, è considerato parte della tomaia.
3. Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 3) è possibile constatare la presenza sottostante di materiale tessile (nell'illustrazione, lettera A) e di fodera. Dato che il materiale tessile non copre tutta la superficie sottostante alla parte 3 e poiché la fodera non è considerata tomaia, e vi è soprattutto fodera sotto il cuoio, la parte in cuoio non rinforza alcun materiale della tomaia e va quindi considerata parte integrante della tomaia.
4. L'inserto in cuoio (n. 4) è stato cucito sopra un inserto di materiale tessile e si sovrappone anche alla parte in cuoio n. 3., per la superficie corrispondente alla lettera (A). Poiché è presente del materiale tessile, parzialmente visibile in superficie, sotto la parte n. 4, nonché un inserto in cuoio n.3, parzialmente visibile sulla superficie, sotto la superficie sovrapposta corrispondente alla lettera (A) e poiché la parte in cuoio n. 4 funge da rinforzo del lato della tomaia, l'inserto n. 4 è considerato come rinforzo. Di conseguenza, la parte in cuoio n. 3 e il materiale tessile sottostante alla parte n. 4 sono considerati parti della tomaia, fatta salva la superficie di materiale tessile sottostante alla parte n. 3.
5. Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 5) si può constatare, nella parte sottostante, del materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché la parte in cuoio n. 5 rinforza la parte di tomaia corrispondente al tallone e poiché sotto appare una parte di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie, il cuoio è considerato rinforzo.
6. Rimuovendo il contrafforte in cuoio del tallone (n. 6) si evidenzia la presenza di una fodera e di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché il materiale tessile non copre completamente la superficie sottostante al cuoio, il contrafforte in cuoio del tallone n. 6 non funge da rinforzo del materiale della tomaia e, pertanto, deve essere considerato parte della tomaia (e non come un rinforzo).
7. Rimuovendo l'inserto in cuoio (n. 7) si constata, nella parte sottostante, la presenza di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché la parte in cuoio n. 7 rinforza il lato della tomaia, il cuoio è considerato rinforzo.
8. Rimuovendo il logo in cuoio (n. 8) si può constatare, nella parte sottostante, la presenza di materiale tessile parzialmente visibile sulla superficie. Poiché il logo è un «accessorio simile» ai sensi della nota 4 lettera a) del capitolo 64, esso non è considerato parte della tomaia.
Dopo aver calcolato, in percentuale, il rapporto tra le superfici degli inserti in cuoio ed in materiale tessile, i quali sono stati identificati come facenti parte della tomaia, si può constatare che la materia tessile è predominante (70 % materiale tessile). La calzatura sarà pertanto classificata come calzatura con tomaia in materiale tessile.
2. Il termine «gomma» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 40; la nota 3, lettera a) del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.
3. Il termine «materia plastica» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 39; la nota 3, lettera a) del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo.
4. Ai fini del presente capitolo il termine «cuoio naturale» è definito alla nota 3, lettera b) del capitolo 64.
5. L'espressione «materiali tessili» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere E ed F. Di conseguenza, le fibre (per esempio, le borre di cimatura), i filati, i tessuti, le stoffe, i feltri, le stoffe non tessute, lo spago, le corde, le funi e i manufatti di corderia, ecc. definiti ai capitoli da 50 a 60 sono «materiali tessili» ai sensi del capitolo 64. Per quanto concerne i tessuti di cui al capitolo 59, le note del capitolo 59 devono essere applicate, fatte salve le disposizioni di cui alla nota 3, lettera a) del capitolo 64.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Calzature da snowboard | 17% | pa |
| 2025 | invariato | 17% | pa |
| 2024 | invariato | 17% | pa |
| 2023 | invariato | 17% | pa |
| 2022 | invariato | 17% | pa |
| 2021 | invariato | 17% | pa |
| 2020 | invariato | 17% | pa |
| 2019 | Snowboard boots | 17% | pa |
Il codice NC 6402 12 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 6402.12 (calzature da sci e da snowboard).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 17%; le quantità si dichiarano in pa.
140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 17%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 6402.12 nell’UE hanno raggiunto 50,3 Mln € (+2% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Vietnam ne ha fornito il 43%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 17%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari all’11%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dall’8% al 27%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 6402.12 per 707 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Vietnam.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 17%; l’unità supplementare è pa. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 6402.12, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Vietnam (37 Mln USD), davanti alla Cina.